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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 31381/2026

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are inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Firenze riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicaticon le seguenti sentenze:- Sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Firenze del 5 ottobre 2020, irrevocabile il26.11.2020;- Sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 settembre 2023,irrevocabile il 28.12.2023;- Sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2024, irrevocabile il 26.7.2024e, individuata come pena base quella inflitta con la sentenza del 10aprile 2024, irrevocabile il 26.7.2024, di anni uno, mesi 11 e giorni 10 direclusione (Pena finale: anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 dimulta, rideterminata ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. comesopra), applicava i seguenti aumenti a titolo di continuazione:· anni 1 e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa peril reato giudicato con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5ottobre 2020, irrevocabile il 26.11.2020 (P.B. mesi 12 di reclusione edeuro 250,00 di multa per il capo a), oltre mesi 9 di reclusione ed euro100,00 di multa per ciascuno dei reati sub b) e c), ridotta per il ritocome sopra);· mesi 6 e gg. 20 di reclusione anni 1 di reclusione ed euro270,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di8 di reclusione ed euro 180,00 di multa ridotta ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., come sopra)pervenendo, così, ad applicare la pena finale di anni 4 direclusione ed euro 1.086,00 di multa.Gli aumenti venivano così determinati “tenendo conto dellagravità della condotta e di tutte le circostanze emerse nel corso deirelativi procedimenti”.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso:2.1 Con il primo motivo, lamenta carenza di motivazionecon riferimento all’entità degli aumenti applicati per i reatisatellite, nonostante questi siano elevati e prossimi alla penainflitta in sede di cognizione.

Osserva che le ragioni addotte(gravità della condotta e delle circostanze del reato) sono“ambivalenti”, tenuto conto della modestia delle somme richiestenonché della condizione psicopatologica del ricorrente qualeemersa dalla consulenza di parte che ha sottolineato come gli atticommessi costituiscano “la ripetizione meccanica e priva dicontrollo volitivo di un medesimo copione, innescato dalla richiestadi modiche somme di denaro per l’acquisto di alcool o sostanzestupefacenti”.2.2 Con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà edillogicità della motivazione rispetto alla condotta quale descrittanelle imputazioni (in relazione ai vantaggi economici irrisori, allamodesta gravità delle aggressioni verbali o fisiche ai danni dellamadre-persona offesa del reato) e alle condizioni psico-patologichedel ricorrente quali illustrate nella consulenza di parte e tenute inconsiderazione anche dal giudice dell’esecuzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269-01, si è affermato che «In tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene) (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01)»2.

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione del Tribunale diche non può superare il vaglio di legittimità in ragione della suagenericità.Come osservato nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unitesopra indicata, «[...] il valore ponderale che il giudice attribuisce aciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamentosanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi chehanno condotto alla definizione di quel valore».

In particolare, si èaffermato che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimoedittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criterioggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenutirilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008,Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997,Curcillo, 207497).Nel caso in esame, la lettura delle sentenze evidenzia che l’aumento di penarelativo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del 5.10.2023 è prossimo allapena inflitta in sede di cognizione; maggiore, invece, è la riduzione per lasentenza dell’11 settembre 2023.

In ogni caso, la motivazione in quantoestremamente generica, se non apparente (sia per quanto riguarda il richiamo a“tutte le circostanze emerse nel corso dei relativi procedimenti”, neancheenunciate singolarmente, sia per quanto riguarda la dedotta gravità, che non siesplicita a quale tra i parametri dell’art. 133 cod. pen. si àncori) non consente ilvaglio sull’uso della discrezionalità del giudicante al fine di verificare laadeguatezza e proporzionalità della pena.3.

Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essereannullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Firenze – ufficio GIP, in diversa persona fisica (alla luce dellasentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013).

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze - ufficio g.i.p., in diversapersona fisica.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
are inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Firenze riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicaticon le seguenti sentenze:- Sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Firenze del 5 ottobre 2020, irrevocabile il26.11.2020;- Sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 settembre 2023,irrevocabile il 28.12.2023;- Sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2024, irrevocabile il 26.7.2024e, individuata come pena base quella inflitta con la sentenza del 10aprile 2024, irrevocabile il 26.7.2024, di anni uno, mesi 11 e giorni 10 direclusione (Pena finale: anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 dimulta, rideterminata ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. comesopra), applicava i seguenti aumenti a titolo di continuazione:· anni 1 e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa peril reato giudicato con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5ottobre 2020, irrevocabile il 26.11.2020 (P.B. mesi 12 di reclusione edeuro 250,00 di multa per il capo a), oltre mesi 9 di reclusione ed euro100,00 di multa per ciascuno dei reati sub b) e c), ridotta per il ritocome sopra);· mesi 6 e gg. 20 di reclusione anni 1 di reclusione ed euro270,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di8 di reclusione ed euro 180,00 di multa ridotta ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., come sopra)pervenendo, così, ad applicare la pena finale di anni 4 direclusione ed euro 1.086,00 di multa.Gli aumenti venivano così determinati “tenendo conto dellagravità della condotta e di tutte le circostanze emerse nel corso deirelativi procedimenti”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso:2.1 Con il primo motivo, lamenta carenza di motivazionecon riferimento all’entità degli aumenti applicati per i reatisatellite, nonostante questi siano elevati e prossimi alla penainflitta in sede di cognizione. Osserva che le ragioni addotte(gravità della condotta e delle circostanze del reato) sono“ambivalenti”, tenuto conto della modestia delle somme richiestenonché della condizione psicopatologica del ricorrente qualeemersa dalla consulenza di parte che ha sottolineato come gli atticommessi costituiscano “la ripetizione meccanica e priva dicontrollo volitivo di un medesimo copione, innescato dalla richiestadi modiche somme di denaro per l’acquisto di alcool o sostanzestupefacenti”.2.2 Con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà edillogicità della motivazione rispetto alla condotta quale descrittanelle imputazioni (in relazione ai vantaggi economici irrisori, allamodesta gravità delle aggressioni verbali o fisiche ai danni dellamadre-persona offesa del reato) e alle condizioni psico-patologichedel ricorrente quali illustrate nella consulenza di parte e tenute inconsiderazione anche dal giudice dell’esecuzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269-01, si è affermato che «In tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato cheil grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)»2. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione del Tribunale diche non può superare il vaglio di legittimità in ragione della suagenericità.Come osservato nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unitesopra indicata, «[...] il valore ponderale che il giudice attribuisce aciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamentosanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi chehanno condotto alla definizione di quel valore». In particolare, si èaffermato che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimoedittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criterioggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenutirilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008,Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997,Curcillo, 207497).Nel caso in esame, la lettura delle sentenze evidenzia che l’aumento di penarelativo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del 5.10.2023 è prossimo allapena inflitta in sede di cognizione; maggiore, invece, è la riduzione per lasentenza dell’11 settembre 2023. In ogni caso, la motivazione in quantoestremamente generica, se non apparente (sia per quanto riguarda il richiamo a“tutte le circostanze emerse nel corso dei relativi procedimenti”, neancheenunciate singolarmente, sia per quanto riguarda la dedotta gravità, che non siesplicita a quale tra i parametri dell’art. 133 cod. pen. si àncori) non consente ilvaglio sull’uso della discrezionalità del giudicante al fine di verificare laadeguatezza e proporzionalità della pena.3. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essereannullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Firenze – ufficio GIP, in diversa persona fisica (alla luce dellasentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze - ufficio g.i.p., in diversapersona fisica.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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