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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38549/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO, in data 17/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 55, comma 9, dl. n. 231 del 2007.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto reiterativo dell'analoga denuncia formulata con l'atto di appello, oltre che generico nella censura che non specifica sulla scorta di quali elementi positivi dovevano essere concesse le invocate circostanze che la Corte territoriale ha negato sulla scorta della valutazione della personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici attestanti una spiccata pericolosità sociale, e del dilatorio comportamento processuale (così assolvendo all'onere motivazionale richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità che indica la necessità di dare conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 ? 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO, in data 17/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 55, comma 9, dl. n. 231 del 2007. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché del tutto reiterativo dell'analoga denuncia formulata con l'atto di appello, oltre che generico nella censura che non specifica sulla scorta di quali elementi positivi dovevano essere concesse le invocate circostanze che la Corte territoriale ha negato sulla scorta della valutazione della personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici attestanti una spiccata pericolosità sociale, e del dilatorio comportamento processuale (così assolvendo all'onere motivazionale richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità che indica la necessità di dare conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 ? 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]