Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06955/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, propostola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FermoNicolini, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiLorenzo Bertaggia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed EnricoDante (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamentee disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblicadel 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1.

Oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 conriferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito alfoglio 97, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la ChiesaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provvedutoa presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dalComune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributariaprovinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cuiall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenticonsiderazioni:a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il checonfermava il carattere commerciale dell’utilizzo;b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 16) era stata svolta negli in questione l’attività di scuola materna,avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP,erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00€ e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica eranoquasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4.

Il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione dellaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026stessa in pubblica udienza in ragione della questione, di naturanomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositato indata 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7.

Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza va cassata per le ragioni che seguono, subitoavvertendo che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perla dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c. per laritenuta omessa esposizione sommaria dei fatti, giacchè il ricorso ha, inrealtà, compiutamente ricapitolato l’oggetto della controversia ed ilcontenuto della pretesa, lo sviluppo della vicenda processuale nei duegradi, dei motivi di impugnazione e di gravame e le ragioni decisoriedelle sentenze di merito (v. pagine nn. 1/10 del ricorso) cosìpermettendo, senza attingerli aliunde, di conoscere gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti, della decisione impugnata e dei motivi diimpugnazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

III, 12 gennaio2024, n. 1352).2.

Con il primo motivo di impugnazione la contribuente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto controverso tra le parti, costituto dallacircostanza che oggetto del contratto di locazione era l’immobile censitoal catasto al folio 97, mappale 69 e subalterno 5 (e non il sub. 11 comeritenuto dal Giudice regionale), per il quale l’imposta era stata versataNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026per l’anno in oggetto, tant’è che non era stato considerato nell’avvisoimpugnato, restando così estraneo all’oggetto del contendere.In tale direzione, l’istante ha precisato che, qualora la Commissioneavesse esattamente individuato l’immobile oggetto di locazione con laProvincia di Novara (sub. 5 e non sub. 11), avrebbe escluso tale bene (ilsub. 11) dalla tassazione, in quanto destinato ad attività didattica svoltacon modalità non commerciali.2.1.

Come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, il dedottotravisamento del fatto, vale a dire l’aver considerato oggetto di locazionealla Provincia di Novara il sub. 11, come tale ritenuto sottoposto atassazione per la natura commerciale della sua utilizzazione, e non ancheil sub. 5 (per il quale l’imposta era stata versata), non assume valenzadecisiva.Secondo la tesi della Parrocchia, la corretta individuazione dei citatidati fattuali avrebbe escluso dalla tassazione l’immobile contrassegnatocon il subalterno n. 11, giacchè «[…] anche detta porzione di immobileavrebbe […] potuto godere, per l'anno d’imposta 2010, dell'esenzione ICIprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) D.Lvo n. 504/1992, in quantoesclusivamente destinata allo svolgimento con modalità non commercialidi attività didattica» (così a pagina n. 16 del ricorso).Tuttavia, se così è, il dedotto errore non assume alcuna rilevanza, inquanto il citato immobile (sub. 11), destinato ad attività didattica, èsuscettivo di essere assoggettato comunque ad imposizione per le stesseragioni che seguono e che riguardano anche il subalterno

16.3. Vanno esaminate congiuntamente le restanti censure siccome traloro connesse, riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI in relazioneall’immobile contrassegnato con il subalterno n. 16.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20263.1.

Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la Commissioneregionale rovesciato l'onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, pur essendo il Comune di Novara, quale ente impositore, ilsoggetto onerato a dover provare la pretesa impositiva.3.2.

Con la terza censura, avanzata in base al parametro dell'art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 73, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 917/1986per avere la Commissione regionale ritenuto di non applicare l'esenzioneICI, pur a fronte del possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dellastessa, ovvero la natura di ente non commerciale del possessore degliimmobili, e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche, svolte conmodalità non commerciali.3.3.

Con la quarta doglianza, proposta secondo il parametro dell'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., è stato denunciato l’omesso esame diun fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per ilgiudizio in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa portata dagliavvisi di accertamento ICI impugnati, del possesso dei requisiti oggettivie soggettivi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, quali la natura di ente non commerciale del possessoredegli immobili e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche,svolte con modalità non commerciali, e come tali rientranti nel perimetrodell'esenzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20264.

Quanto alla seconda doglianza (relativa al sub. 11), varammentato che l’esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto diun’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenerla, in quanto, se è vero che compete all’amministrazionedimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il dirittoall'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (v. tra le tante, Cass, Sez.

T., 23 febbraio 2023, n.5667; Cass., Sez.

T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez.

V, 7 luglio2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio2011, n. 775).È dunque errato sostenere che il Giudice regionale abbia rovesciatol'onere della prova.5.

Ciò posto, va dato conto che la questione coinvolta nel terzo equarto motivo di impugnazione ha costituito oggetto di varie pronunce diquesta Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasiviargomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.1.

Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1, lett.i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella leggen. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata o meno svolta a titoloNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura diuna sola frazione del costo effettivo del servizio.5.2.

La valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 nonconcretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'UnioneEuropea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondoil quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza») solo a condizione che si accerti che l'attività svolta dalcontribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità noneconomica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di unimporto simbolico (cfr. Cass., Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443, cherichiama Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e,nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez.

T, 12 maggio 2021, n.12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass.,Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione della CommissioneEuropea, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata,riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente,delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà dellaretta, come precisato da questa Corte secondo cui «[…] ”a fare ildiscrimine in questo caso è la retta (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez.5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/202624308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv.644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5,n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv.640244 – 01; così Cass., Sez.

T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, cherichiamano Cass., Sez.

T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.Cass., Sez.

T., 2 ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta (cfr.,tra le tante, Cass., Sez.

T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rilevache la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentaneaal rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n.14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n.17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e dipareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante sel'attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed iservizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°,14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez.

T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr.Cass, Sez.

T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione diapplicazione dell’esenzione in esame la circostanza del finanziamentopubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636, della legge n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra adintegrare il sistema nazionale di istruzione (v. legge n. 62/2000).5.3.

Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, deirequisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile èdestinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalitàdi un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti afini che occupano.5.4.

Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI,dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed iprecedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, devericonoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, o meglionon si è proprio posta il problema di verificare tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rette corrispostedagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5.5.

In tali termini, la decisione impugnata ha correttamenteapplicato i delineati principi, avendo negato l'esenzione in ragione deiricavi dichiarati, ai fini IRAP, derivanti da attività commerciale, nonchédai contenuti dei bilanci, da cui, con apprezzamento fattuale nonNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026sindacabile nella sede che occupa, la Commissione ha accertatol’autosufficienza delle rette versate a coprire i costi.6.

Tanto premesso va, tuttavia, osservato che, nella pur consideratainfondatezza della tesi di parte contribuente finalizzata ad escludere ladebenza del tributo, tout court, in ragione del carattere “noncommerciale” dell’attività suindicata, il rapporto giuridico tributario nonpuò ritenersi consolidato, trattandosi di rapporto pendente e non"esaurito".Ed allora, per giurisprudenza costante anche costituzionale, incide,come anche evidenziato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioniscritte, lo ius superveniens (nella specie, in tema di aiuti di Stato), la cuioperatività è stata, peraltro, pure invocata da parte contribuente nellememorie scritte.6.1.

Ciò posto, come sopra accennato, con la suindicata ordinanzainterlocutoria, questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria dellaquestione concernente l’applicabilità del regime “de minimis”, conparticolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplinaeuro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 133/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024, dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativealle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».6.2.

Detta disposizione (come modificata dalla legge del 14/11/2024n. 166), ha previsto che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissioneeuropea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, cheabbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria eper il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali(IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recantel'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o checomunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito diaccertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euroannui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionaledei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità ditrasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa aicomuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dalsoggetto passivo.

Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero dicui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno2013.

La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabilitidalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero.

Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, siapplica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono statirispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempovigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Non si fa luogo,altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisitistabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108Numero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra lacompensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione dellafornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notificaalla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescrittidalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106,paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gliimporti eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periododi imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobilioggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cuiall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sugli importidovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolopreviste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorreredalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizionedei beneficiari fino al loro effettivo recupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo.

La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sonofissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per ilversamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili.Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività dicoordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui alcomma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europeadel 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito delrecupero per quanto riguarda le attività' di controllo delle dichiarazioni edei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzionidi cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure diaiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delleproprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della strutturadi cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui alcomma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per centodell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

Se la dichiarazione èinfedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di versamento diun importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471».6.3.

Si ripetono sul punto le riflessioni già svolte da questa Corte inanaloghi casi (cfr. Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2025, nn. 32361, 32364,32370; Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez.

T., 19gennaio 2026, nn. 1034, 1036, 1038, 1046), ai cui contenuti pure sirimanda.Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

T., 14 maggio2025, n. 12928), la stessa definizione della questione di fondo implicatanel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dalla contribuente perNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gli anni 2010/2011 - implica la considerazione del predetto iussuperveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato edel loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermata nelle memoriedepositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamento delladecisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenzadella CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P,[OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella parte in cui laCommissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegaliconcessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili»,ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presentedecisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto.

Tutti gli altri aspettidella precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez.

T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 aveva,per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UEdella Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva – come detto -stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzionedall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobiliesclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i),del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’ItaliaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibilecon il mercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.

CommissioneEuropea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recupero di un aiutoillegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della suaillegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effettianticoncorrenziali della misura, precisando, ancora, che le decisioni dellaCommissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare unregime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegaliconcessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n. 2023/2103/UEdella Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1)che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 noncostituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa lecondizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 delregolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2 delregolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, alNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art.16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.6.4.

Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone – comegià ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecito recuperodell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”)con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto“aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n.994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998 e, poi, delregolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 € nell’arco di untriennio.Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sedegiudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione siastata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lascia apertaagli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essereescluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenutinei limiti de minimis.

Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se ilquantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni.6.5.

Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione delprincipio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, cheintroduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare diregola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, lasopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso percassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tenerconto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali checondizionano la disciplina dei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraversol'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla basedi esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazionefatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudiziodeterminate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate diefficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che nonsia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e checoncernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità(cfr. Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che cita Cass., Sez.Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n.19617).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione diorganismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari allastregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti insede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase dicassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra letante: Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass.,Sez.

Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n.1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez.

Lav., 8aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez.

T., 9 dicembre 2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità ètenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo algiudice di rinvio il relativo compito (v.

Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez.

Lav., 30 giugno 2016, n. 13458;Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez.T., 1° agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez.

T., 20 settembre 2024, n.25273; Cass., Sez.

T., 22 marzo 2025, n. 7681).6.6.

Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienzenormative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte haavuto modo di precisare che, trattandosi di accertamento in fatto, spettaal giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondoNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026la sopravvenuta decisione della Commissione dell’Unione Europea, fannoritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno,ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico del soggettoche invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello ius superveniens,rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’UnioneEuropea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la suadiretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazionedella sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede dirinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento diquei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili,ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regolagiuridica (in termini: Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, chemenziona Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^,17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30249; Cass., Sez.

T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez.

T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2024, n. 31976;Cass., Sez.

T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate ingiudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovimezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenza dellepreclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibilialla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed allaeccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione (v., cfr.Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/1046 cit., cheNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026menzionano, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458).6.7.

Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza dellecondizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può cheessere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez.

T.,14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art.16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1.

Il presenteregolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento.

Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sonosottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agliorientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti«de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis»individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, chesoddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulterioreperiodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis(n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come ilregolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dalregolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art.2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato lalegittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentatidall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato difunzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono esserericondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, cosìcome dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta«nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rilevaquale periodo mobile (Cass., Sez.

T., 27 dicembre 2024, n. 34530), nelsenso che (come precisato nei predetti consideranda) «Il periodo di treanni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deveessere valutato su base mobile, vale a dire che, in caso di nuovaconcessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario inquestione e nei due esercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584, cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2010/2011 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia di aiutode minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (a partire dall’anno2010) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specificadisciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art.10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamentiannuali dell’Ici);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento direcupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsionedel comma 1 (che prevede la presentazione della «[…] dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011 […])» e del comma 2 (secondo cui «Ilversamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sonostate superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizionie i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia diaiuti di Stato […]», come, peraltro, già sottolineato da questa Corte,secondo cui «[…] per effetto dello ius superveniens (ndr. solo) icontribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compresodall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dalrecupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr.Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delledisposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deveessere preso in considerazione come concesso nel momento in cui èaccordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par.4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 delregolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n.30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez.

T., 27dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola deminimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez.

Lav.,6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez.

Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452;Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez.

Lav., 19 gennaio2023, n. 1583; Cass., Sez.

Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006, tutterichiamate anche da Cass., Sez.

T., 22 dicembre n. 33584, nonché daCass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/2016 cit.);- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto delregolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigoredella norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito,senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano esseresanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nelgiudizio di legittimità (Cass., Sez.

T., 27 dicembre 2024, n. 34530;Cass., Sez.

T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pienola disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale devenecessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede lasoglia di tolleranza (Cass., Sez.

T., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass.,Sez.

T., 23 luglio 2025, n. 20921);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, delregolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto dellacitata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti di Stato riferibiliall’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispettoalle quali l’imposta non sia stata versata.7.

Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate edei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguenteampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2025,n. 32364; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026 nn. 1038 e 1046).8.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonteche, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA –OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. 7.COMMA 1, LETT.

I),[OSCURATO:PERSONA] D .LGS. 504/1992SCUOLA MATERNALiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - de minimis -[OSCURATO:PERSONA] – rel.-[OSCURATO:PERSONA]. 12/11/2025ha deliberato di pronunciare la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, propostola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FermoNicolini, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiLorenzo Bertaggia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed EnricoDante (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamentee disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblicadel 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1.

Oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 conriferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito alfoglio 97, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la ChiesaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provvedutoa presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dalComune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributariaprovinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cuiall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenticonsiderazioni:a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il checonfermava il carattere commerciale dell’utilizzo;b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 16) era stata svolta negli in questione l’attività di scuola materna,avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP,erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00€ e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica eranoquasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4.

Il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione dellaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026stessa in pubblica udienza in ragione della questione, di naturanomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositato indata 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7.

Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza va cassata per le ragioni che seguono, subitoavvertendo che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perla dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c. per laritenuta omessa esposizione sommaria dei fatti, giacchè il ricorso ha, inrealtà, compiutamente ricapitolato l’oggetto della controversia ed ilcontenuto della pretesa, lo sviluppo della vicenda processuale nei duegradi, dei motivi di impugnazione e di gravame e le ragioni decisoriedelle sentenze di merito (v. pagine nn. 1/10 del ricorso) cosìpermettendo, senza attingerli aliunde, di conoscere gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti, della decisione impugnata e dei motivi diimpugnazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

III, 12 gennaio2024, n. 1352).2.

Con il primo motivo di impugnazione la contribuente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto controverso tra le parti, costituto dallacircostanza che oggetto del contratto di locazione era l’immobile censitoal catasto al folio 97, mappale 69 e subalterno 5 (e non il sub. 11 comeritenuto dal Giudice regionale), per il quale l’imposta era stata versataNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026per l’anno in oggetto, tant’è che non era stato considerato nell’avvisoimpugnato, restando così estraneo all’oggetto del contendere.In tale direzione, l’istante ha precisato che, qualora la Commissioneavesse esattamente individuato l’immobile oggetto di locazione con laProvincia di Novara (sub. 5 e non sub. 11), avrebbe escluso tale bene (ilsub. 11) dalla tassazione, in quanto destinato ad attività didattica svoltacon modalità non commerciali.2.1.

Come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, il dedottotravisamento del fatto, vale a dire l’aver considerato oggetto di locazionealla Provincia di Novara il sub. 11, come tale ritenuto sottoposto atassazione per la natura commerciale della sua utilizzazione, e non ancheil sub. 5 (per il quale l’imposta era stata versata), non assume valenzadecisiva.Secondo la tesi della Parrocchia, la corretta individuazione dei citatidati fattuali avrebbe escluso dalla tassazione l’immobile contrassegnatocon il subalterno n. 11, giacchè «[…] anche detta porzione di immobileavrebbe […] potuto godere, per l'anno d’imposta 2010, dell'esenzione ICIprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) D.Lvo n. 504/1992, in quantoesclusivamente destinata allo svolgimento con modalità non commercialidi attività didattica» (così a pagina n. 16 del ricorso).Tuttavia, se così è, il dedotto errore non assume alcuna rilevanza, inquanto il citato immobile (sub. 11), destinato ad attività didattica, èsuscettivo di essere assoggettato comunque ad imposizione per le stesseragioni che seguono e che riguardano anche il subalterno

16.3. Vanno esaminate congiuntamente le restanti censure siccome traloro connesse, riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI in relazioneall’immobile contrassegnato con il subalterno n. 16.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20263.1.

Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la Commissioneregionale rovesciato l'onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, pur essendo il Comune di Novara, quale ente impositore, ilsoggetto onerato a dover provare la pretesa impositiva.3.2.

Con la terza censura, avanzata in base al parametro dell'art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 73, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 917/1986per avere la Commissione regionale ritenuto di non applicare l'esenzioneICI, pur a fronte del possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dellastessa, ovvero la natura di ente non commerciale del possessore degliimmobili, e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche, svolte conmodalità non commerciali.3.3.

Con la quarta doglianza, proposta secondo il parametro dell'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., è stato denunciato l’omesso esame diun fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per ilgiudizio in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa portata dagliavvisi di accertamento ICI impugnati, del possesso dei requisiti oggettivie soggettivi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, quali la natura di ente non commerciale del possessoredegli immobili e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche,svolte con modalità non commerciali, e come tali rientranti nel perimetrodell'esenzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20264.

Quanto alla seconda doglianza (relativa al sub. 11), varammentato che l’esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto diun’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenerla, in quanto, se è vero che compete all’amministrazionedimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il dirittoall'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (v. tra le tante, Cass, Sez.

T., 23 febbraio 2023, n.5667; Cass., Sez.

T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez.

V, 7 luglio2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio2011, n. 775).È dunque errato sostenere che il Giudice regionale abbia rovesciatol'onere della prova.5.

Ciò posto, va dato conto che la questione coinvolta nel terzo equarto motivo di impugnazione ha costituito oggetto di varie pronunce diquesta Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasiviargomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.1.

Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1, lett.i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella leggen. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata o meno svolta a titoloNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura diuna sola frazione del costo effettivo del servizio.5.2.

La valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 nonconcretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'UnioneEuropea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondoil quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza») solo a condizione che si accerti che l'attività svolta dalcontribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità noneconomica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di unimporto simbolico (cfr. Cass., Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443, cherichiama Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e,nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez.

T, 12 maggio 2021, n.12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass.,Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione della CommissioneEuropea, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata,riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente,delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà dellaretta, come precisato da questa Corte secondo cui «[…] ”a fare ildiscrimine in questo caso è la retta (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez.5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/202624308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv.644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5,n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv.640244 – 01; così Cass., Sez.

T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, cherichiamano Cass., Sez.

T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.Cass., Sez.

T., 2 ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta (cfr.,tra le tante, Cass., Sez.

T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rilevache la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentaneaal rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n.14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n.17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e dipareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante sel'attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed iservizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°,14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez.

T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr.Cass, Sez.

T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione diapplicazione dell’esenzione in esame la circostanza del finanziamentopubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636, della legge n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra adintegrare il sistema nazionale di istruzione (v. legge n. 62/2000).5.3.

Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, deirequisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile èdestinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalitàdi un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti afini che occupano.5.4.

Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI,dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed iprecedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, devericonoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, o meglionon si è proprio posta il problema di verificare tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rette corrispostedagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5.5.

In tali termini, la decisione impugnata ha correttamenteapplicato i delineati principi, avendo negato l'esenzione in ragione deiricavi dichiarati, ai fini IRAP, derivanti da attività commerciale, nonchédai contenuti dei bilanci, da cui, con apprezzamento fattuale nonNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026sindacabile nella sede che occupa, la Commissione ha accertatol’autosufficienza delle rette versate a coprire i costi.6.

Tanto premesso va, tuttavia, osservato che, nella pur consideratainfondatezza della tesi di parte contribuente finalizzata ad escludere ladebenza del tributo, tout court, in ragione del carattere “noncommerciale” dell’attività suindicata, il rapporto giuridico tributario nonpuò ritenersi consolidato, trattandosi di rapporto pendente e non"esaurito".Ed allora, per giurisprudenza costante anche costituzionale, incide,come anche evidenziato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioniscritte, lo ius superveniens (nella specie, in tema di aiuti di Stato), la cuioperatività è stata, peraltro, pure invocata da parte contribuente nellememorie scritte.6.1.

Ciò posto, come sopra accennato, con la suindicata ordinanzainterlocutoria, questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria dellaquestione concernente l’applicabilità del regime “de minimis”, conparticolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplinaeuro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 133/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024, dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativealle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».6.2.

Detta disposizione (come modificata dalla legge del 14/11/2024n. 166), ha previsto che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissioneeuropea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, cheabbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria eper il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali(IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recantel'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o checomunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito diaccertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euroannui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionaledei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità ditrasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa aicomuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dalsoggetto passivo.

Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero dicui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno2013.

La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabilitidalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero.

Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, siapplica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono statirispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempovigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Non si fa luogo,altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisitistabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108Numero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra lacompensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione dellafornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notificaalla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescrittidalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106,paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gliimporti eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periododi imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobilioggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cuiall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sugli importidovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolopreviste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorreredalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizionedei beneficiari fino al loro effettivo recupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo.

La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sonofissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per ilversamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili.Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività dicoordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui alcomma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europeadel 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito delrecupero per quanto riguarda le attività' di controllo delle dichiarazioni edei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzionidi cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure diaiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delleproprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della strutturadi cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui alcomma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per centodell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

Se la dichiarazione èinfedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di versamento diun importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471».6.3.

Si ripetono sul punto le riflessioni già svolte da questa Corte inanaloghi casi (cfr. Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2025, nn. 32361, 32364,32370; Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez.

T., 19gennaio 2026, nn. 1034, 1036, 1038, 1046), ai cui contenuti pure sirimanda.Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

T., 14 maggio2025, n. 12928), la stessa definizione della questione di fondo implicatanel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dalla contribuente perNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gli anni 2010/2011 - implica la considerazione del predetto iussuperveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato edel loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermata nelle memoriedepositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamento delladecisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenzadella CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P,[OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella parte in cui laCommissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegaliconcessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili»,ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presentedecisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto.

Tutti gli altri aspettidella precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez.

T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 aveva,per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UEdella Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva – come detto -stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzionedall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobiliesclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i),del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’ItaliaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibilecon il mercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.

CommissioneEuropea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recupero di un aiutoillegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della suaillegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effettianticoncorrenziali della misura, precisando, ancora, che le decisioni dellaCommissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare unregime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegaliconcessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n. 2023/2103/UEdella Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1)che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 noncostituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa lecondizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 delregolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2 delregolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, alNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art.16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.6.4.

Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone – comegià ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecito recuperodell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”)con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto“aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n.994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998 e, poi, delregolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 € nell’arco di untriennio.Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sedegiudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione siastata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lascia apertaagli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essereescluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenutinei limiti de minimis.

Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se ilquantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni.6.5.

Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione delprincipio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, cheintroduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare diregola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, lasopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso percassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tenerconto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali checondizionano la disciplina dei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraversol'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla basedi esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazionefatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudiziodeterminate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate diefficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che nonsia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e checoncernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità(cfr. Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che cita Cass., Sez.Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n.19617).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione diorganismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari allastregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti insede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase dicassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra letante: Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass.,Sez.

Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n.1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez.

Lav., 8aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez.

T., 9 dicembre 2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità ètenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo algiudice di rinvio il relativo compito (v.

Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez.

Lav., 30 giugno 2016, n. 13458;Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez.T., 1° agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez.

T., 20 settembre 2024, n.25273; Cass., Sez.

T., 22 marzo 2025, n. 7681).6.6.

Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienzenormative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte haavuto modo di precisare che, trattandosi di accertamento in fatto, spettaal giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondoNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026la sopravvenuta decisione della Commissione dell’Unione Europea, fannoritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno,ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico del soggettoche invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello ius superveniens,rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’UnioneEuropea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la suadiretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazionedella sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede dirinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento diquei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili,ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regolagiuridica (in termini: Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584, chemenziona Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^,17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30249; Cass., Sez.

T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez.

T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2024, n. 31976;Cass., Sez.

T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate ingiudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovimezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenza dellepreclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibilialla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed allaeccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione (v., cfr.Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/1046 cit., cheNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026menzionano, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458).6.7.

Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza dellecondizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può cheessere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez.

T.,14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art.16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1.

Il presenteregolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento.

Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sonosottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agliorientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti«de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis»individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, chesoddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulterioreperiodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis(n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come ilregolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dalregolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art.2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato lalegittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentatidall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato difunzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono esserericondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, cosìcome dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta«nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rilevaquale periodo mobile (Cass., Sez.

T., 27 dicembre 2024, n. 34530), nelsenso che (come precisato nei predetti consideranda) «Il periodo di treanni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deveessere valutato su base mobile, vale a dire che, in caso di nuovaconcessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario inquestione e nei due esercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584, cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2010/2011 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia di aiutode minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (a partire dall’anno2010) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specificadisciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art.10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamentiannuali dell’Ici);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento direcupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsionedel comma 1 (che prevede la presentazione della «[…] dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011 […])» e del comma 2 (secondo cui «Ilversamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sonostate superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizionie i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia diaiuti di Stato […]», come, peraltro, già sottolineato da questa Corte,secondo cui «[…] per effetto dello ius superveniens (ndr. solo) icontribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compresodall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dalrecupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr.Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delledisposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deveessere preso in considerazione come concesso nel momento in cui èaccordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par.4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 delregolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n.30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez.

T., 27dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola deminimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez.

Lav.,6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez.

Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452;Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez.

Lav., 19 gennaio2023, n. 1583; Cass., Sez.

Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006, tutterichiamate anche da Cass., Sez.

T., 22 dicembre n. 33584, nonché daCass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/2016 cit.);- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto delregolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigoredella norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito,senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano esseresanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nelgiudizio di legittimità (Cass., Sez.

T., 27 dicembre 2024, n. 34530;Cass., Sez.

T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pienola disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale devenecessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede lasoglia di tolleranza (Cass., Sez.

T., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass.,Sez.

T., 23 luglio 2025, n. 20921);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, delregolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto dellacitata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti di Stato riferibiliall’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispettoalle quali l’imposta non sia stata versata.7.

Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate edei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguenteampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez.

T., 11 dicembre 2025,n. 32364; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026 nn. 1038 e 1046).8.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonteche, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso per le ragioni indicate in motivazione,rigettando il primo motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnatain relazione alle ragioni accolte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolarele spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso per le ragioni indicate in motivazione,rigettando il primo motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnatain relazione alle ragioni accolte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolarele spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, propostola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FermoNicolini, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiLorenzo Bertaggia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed EnricoDante (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamentee disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblicadel 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1. Oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 conriferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito alfoglio 97, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la ChiesaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provvedutoa presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dalComune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributariaprovinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cuiall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenticonsiderazioni:a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il checonfermava il carattere commerciale dell’utilizzo;b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 16) era stata svolta negli in questione l’attività di scuola materna,avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP,erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00€ e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica eranoquasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. Il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione dellaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026stessa in pubblica udienza in ragione della questione, di naturanomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositato indata 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza va cassata per le ragioni che seguono, subitoavvertendo che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perla dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c. per laritenuta omessa esposizione sommaria dei fatti, giacchè il ricorso ha, inrealtà, compiutamente ricapitolato l’oggetto della controversia ed ilcontenuto della pretesa, lo sviluppo della vicenda processuale nei duegradi, dei motivi di impugnazione e di gravame e le ragioni decisoriedelle sentenze di merito (v. pagine nn. 1/10 del ricorso) cosìpermettendo, senza attingerli aliunde, di conoscere gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti, della decisione impugnata e dei motivi diimpugnazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. III, 12 gennaio2024, n. 1352).2. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto controverso tra le parti, costituto dallacircostanza che oggetto del contratto di locazione era l’immobile censitoal catasto al folio 97, mappale 69 e subalterno 5 (e non il sub. 11 comeritenuto dal Giudice regionale), per il quale l’imposta era stata versataNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026per l’anno in oggetto, tant’è che non era stato considerato nell’avvisoimpugnato, restando così estraneo all’oggetto del contendere.In tale direzione, l’istante ha precisato che, qualora la Commissioneavesse esattamente individuato l’immobile oggetto di locazione con laProvincia di Novara (sub. 5 e non sub. 11), avrebbe escluso tale bene (ilsub. 11) dalla tassazione, in quanto destinato ad attività didattica svoltacon modalità non commerciali.2.1. Come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, il dedottotravisamento del fatto, vale a dire l’aver considerato oggetto di locazionealla Provincia di Novara il sub. 11, come tale ritenuto sottoposto atassazione per la natura commerciale della sua utilizzazione, e non ancheil sub. 5 (per il quale l’imposta era stata versata), non assume valenzadecisiva.Secondo la tesi della Parrocchia, la corretta individuazione dei citatidati fattuali avrebbe escluso dalla tassazione l’immobile contrassegnatocon il subalterno n. 11, giacchè «[…] anche detta porzione di immobileavrebbe […] potuto godere, per l'anno d’imposta 2010, dell'esenzione ICIprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) D.Lvo n. 504/1992, in quantoesclusivamente destinata allo svolgimento con modalità non commercialidi attività didattica» (così a pagina n. 16 del ricorso).Tuttavia, se così è, il dedotto errore non assume alcuna rilevanza, inquanto il citato immobile (sub. 11), destinato ad attività didattica, èsuscettivo di essere assoggettato comunque ad imposizione per le stesseragioni che seguono e che riguardano anche il subalterno 16.3. Vanno esaminate congiuntamente le restanti censure siccome traloro connesse, riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI in relazioneall’immobile contrassegnato con il subalterno n. 16.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20263.1. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la Commissioneregionale rovesciato l'onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, pur essendo il Comune di Novara, quale ente impositore, ilsoggetto onerato a dover provare la pretesa impositiva.3.2. Con la terza censura, avanzata in base al parametro dell'art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 73, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 917/1986per avere la Commissione regionale ritenuto di non applicare l'esenzioneICI, pur a fronte del possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dellastessa, ovvero la natura di ente non commerciale del possessore degliimmobili, e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche, svolte conmodalità non commerciali.3.3. Con la quarta doglianza, proposta secondo il parametro dell'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., è stato denunciato l’omesso esame diun fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per ilgiudizio in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa portata dagliavvisi di accertamento ICI impugnati, del possesso dei requisiti oggettivie soggettivi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, quali la natura di ente non commerciale del possessoredegli immobili e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche,svolte con modalità non commerciali, e come tali rientranti nel perimetrodell'esenzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20264. Quanto alla seconda doglianza (relativa al sub. 11), varammentato che l’esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto diun’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenerla, in quanto, se è vero che compete all’amministrazionedimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il dirittoall'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (v. tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n.5667; Cass., Sez.  T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio2011, n. 775).È dunque errato sostenere che il Giudice regionale abbia rovesciatol'onere della prova.5. Ciò posto, va dato conto che la questione coinvolta nel terzo equarto motivo di impugnazione ha costituito oggetto di varie pronunce diquesta Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasiviargomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.1. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1, lett.i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella leggen. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata o meno svolta a titoloNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura diuna sola frazione del costo effettivo del servizio.5.2. La valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 nonconcretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'UnioneEuropea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondoil quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza») solo a condizione che si accerti che l'attività svolta dalcontribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità noneconomica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di unimporto simbolico (cfr. Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, cherichiama Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e,nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n.12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione della CommissioneEuropea, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata,riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente,delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà dellaretta, come precisato da questa Corte secondo cui «[…] ”a fare ildiscrimine in questo caso è la retta (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez.5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/202624308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv.644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5,n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv.640244 – 01; così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, cherichiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta (cfr.,tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rilevache la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentaneaal rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n.14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n.17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e dipareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante sel'attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed iservizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°,14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr.Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione diapplicazione dell’esenzione in esame la circostanza del finanziamentopubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636, della legge n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra adintegrare il sistema nazionale di istruzione (v. legge n. 62/2000).5.3. Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, deirequisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile èdestinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalitàdi un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti afini che occupano.5.4. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI,dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed iprecedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, devericonoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, o meglionon si è proprio posta il problema di verificare tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rette corrispostedagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5.5. In tali termini, la decisione impugnata ha correttamenteapplicato i delineati principi, avendo negato l'esenzione in ragione deiricavi dichiarati, ai fini IRAP, derivanti da attività commerciale, nonchédai contenuti dei bilanci, da cui, con apprezzamento fattuale nonNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026sindacabile nella sede che occupa, la Commissione ha accertatol’autosufficienza delle rette versate a coprire i costi.6. Tanto premesso va, tuttavia, osservato che, nella pur consideratainfondatezza della tesi di parte contribuente finalizzata ad escludere ladebenza del tributo, tout court, in ragione del carattere “noncommerciale” dell’attività suindicata, il rapporto giuridico tributario nonpuò ritenersi consolidato, trattandosi di rapporto pendente e non"esaurito".Ed allora, per giurisprudenza costante anche costituzionale, incide,come anche evidenziato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioniscritte, lo ius superveniens (nella specie, in tema di aiuti di Stato), la cuioperatività è stata, peraltro, pure invocata da parte contribuente nellememorie scritte.6.1. Ciò posto, come sopra accennato, con la suindicata ordinanzainterlocutoria, questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria dellaquestione concernente l’applicabilità del regime “de minimis”, conparticolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplinaeuro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 133/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024, dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativealle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».6.2. Detta disposizione (come modificata dalla legge del 14/11/2024n. 166), ha previsto che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissioneeuropea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, cheabbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria eper il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali(IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recantel'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o checomunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito diaccertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euroannui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionaledei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità ditrasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa aicomuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dalsoggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero dicui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabilitidalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, siapplica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono statirispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempovigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo,altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisitistabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108Numero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra lacompensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione dellafornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notificaalla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescrittidalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106,paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gliimporti eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periododi imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobilioggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cuiall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importidovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolopreviste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorreredalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizionedei beneficiari fino al loro effettivo recupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sonofissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per ilversamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili.Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività dicoordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui alcomma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europeadel 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito delrecupero per quanto riguarda le attività' di controllo delle dichiarazioni edei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzionidi cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure diaiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delleproprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della strutturadi cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui alcomma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per centodell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione èinfedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento diun importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471».6.3. Si ripetono sul punto le riflessioni già svolte da questa Corte inanaloghi casi (cfr. Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, nn. 32361, 32364,32370; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez. T., 19gennaio 2026, nn. 1034, 1036, 1038, 1046), ai cui contenuti pure sirimanda.Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. T., 14 maggio2025, n. 12928), la stessa definizione della questione di fondo implicatanel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dalla contribuente perNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gli anni 2010/2011 - implica la considerazione del predetto iussuperveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato edel loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermata nelle memoriedepositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamento delladecisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenzadella CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P,[OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella parte in cui laCommissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegaliconcessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili»,ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presentedecisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspettidella precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 aveva,per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UEdella Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva – come detto -stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzionedall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobiliesclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i),del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’ItaliaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibilecon il mercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs. CommissioneEuropea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recupero di un aiutoillegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della suaillegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effettianticoncorrenziali della misura, precisando, ancora, che le decisioni dellaCommissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare unregime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegaliconcessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n. 2023/2103/UEdella Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1)che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 noncostituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa lecondizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 delregolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2 delregolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, alNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art.16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.6.4. Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone – comegià ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecito recuperodell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”)con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto“aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n.994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998 e, poi, delregolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 € nell’arco di untriennio.Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sedegiudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione siastata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lascia apertaagli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essereescluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenutinei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se ilquantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni.6.5. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione delprincipio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, cheintroduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare diregola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, lasopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso percassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tenerconto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali checondizionano la disciplina dei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraversol'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla basedi esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazionefatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudiziodeterminate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate diefficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che nonsia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e checoncernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità(cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che cita Cass., Sez.Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n.19617).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione diorganismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari allastregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti insede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase dicassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra letante: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass.,Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n.1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. T., 9 dicembre 2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità ètenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo algiudice di rinvio il relativo compito (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458;Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez.T., 1° agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. T., 20 settembre 2024, n.25273; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).6.6. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienzenormative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte haavuto modo di precisare che, trattandosi di accertamento in fatto, spettaal giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondoNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026la sopravvenuta decisione della Commissione dell’Unione Europea, fannoritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno,ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico del soggettoche invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello ius superveniens,rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’UnioneEuropea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la suadiretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazionedella sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede dirinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento diquei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili,ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regolagiuridica (in termini: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, chemenziona Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^,17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30249; Cass., Sez. T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2024, n. 31976;Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate ingiudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovimezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenza dellepreclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibilialla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed allaeccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione (v., cfr.Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/1046 cit., cheNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026menzionano, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458).6.7. Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza dellecondizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può cheessere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. T.,14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art.16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presenteregolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sonosottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agliorientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti«de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis»individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, chesoddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulterioreperiodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis(n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come ilregolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dalregolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art.2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato lalegittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentatidall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato difunzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono esserericondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, cosìcome dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta«nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rilevaquale periodo mobile (Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530), nelsenso che (come precisato nei predetti consideranda) «Il periodo di treanni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deveessere valutato su base mobile, vale a dire che, in caso di nuovaconcessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario inquestione e nei due esercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2010/2011 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia di aiutode minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (a partire dall’anno2010) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specificadisciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art.10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamentiannuali dell’Ici);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento direcupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsionedel comma 1 (che prevede la presentazione della «[…] dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011 […])» e del comma 2 (secondo cui «Ilversamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sonostate superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizionie i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia diaiuti di Stato […]», come, peraltro, già sottolineato da questa Corte,secondo cui «[…] per effetto dello ius superveniens (ndr. solo) icontribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compresodall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dalrecupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr.Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delledisposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deveessere preso in considerazione come concesso nel momento in cui èaccordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par.4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 delregolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n.30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. T., 27dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola deminimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez. Lav.,6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452;Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006, tutterichiamate anche da Cass., Sez. T., 22 dicembre n. 33584, nonché daCass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/2016 cit.);- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto delregolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigoredella norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito,senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano esseresanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nelgiudizio di legittimità (Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530;Cass., Sez. T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pienola disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale devenecessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede lasoglia di tolleranza (Cass., Sez. T., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass.,Sez. T., 23 luglio 2025, n. 20921);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, delregolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto dellacitata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti di Stato riferibiliall’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispettoalle quali l’imposta non sia stata versata.7. Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate edei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguenteampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025,n. 32364; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026 nn. 1038 e 1046).8. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonteche, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA –OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati:  [OSCURATO:PERSONA]. 7.COMMA 1, LETT. I),[OSCURATO:PERSONA] D .LGS. 504/1992SCUOLA MATERNALiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere -  de minimis -[OSCURATO:PERSONA] – rel.-[OSCURATO:PERSONA]. 12/11/2025ha deliberato di pronunciare la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, propostola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FermoNicolini, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.tiLorenzo Bertaggia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed EnricoDante (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamentee disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, nonnotificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblicadel 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1. Oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuoladell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 conriferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito alfoglio 97, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la ChiesaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provvedutoa presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale accoglieva l’appello proposto dalComune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributariaprovinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cuiall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenticonsiderazioni:a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il checonfermava il carattere commerciale dell’utilizzo;b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 esub 16) era stata svolta negli in questione l’attività di scuola materna,avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP,erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00€ e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica eranoquasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. Il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione dellaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026stessa in pubblica udienza in ragione della questione, di naturanomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositato indata 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie exart. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza va cassata per le ragioni che seguono, subitoavvertendo che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perla dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c. per laritenuta omessa esposizione sommaria dei fatti, giacchè il ricorso ha, inrealtà, compiutamente ricapitolato l’oggetto della controversia ed ilcontenuto della pretesa, lo sviluppo della vicenda processuale nei duegradi, dei motivi di impugnazione e di gravame e le ragioni decisoriedelle sentenze di merito (v. pagine nn. 1/10 del ricorso) cosìpermettendo, senza attingerli aliunde, di conoscere gli elementiindispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto dellacontroversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in essoassunte dalle parti, della decisione impugnata e dei motivi diimpugnazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. III, 12 gennaio2024, n. 1352).2. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto controverso tra le parti, costituto dallacircostanza che oggetto del contratto di locazione era l’immobile censitoal catasto al folio 97, mappale 69 e subalterno 5 (e non il sub. 11 comeritenuto dal Giudice regionale), per il quale l’imposta era stata versataNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026per l’anno in oggetto, tant’è che non era stato considerato nell’avvisoimpugnato, restando così estraneo all’oggetto del contendere.In tale direzione, l’istante ha precisato che, qualora la Commissioneavesse esattamente individuato l’immobile oggetto di locazione con laProvincia di Novara (sub. 5 e non sub. 11), avrebbe escluso tale bene (ilsub. 11) dalla tassazione, in quanto destinato ad attività didattica svoltacon modalità non commerciali.2.1. Come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, il dedottotravisamento del fatto, vale a dire l’aver considerato oggetto di locazionealla Provincia di Novara il sub. 11, come tale ritenuto sottoposto atassazione per la natura commerciale della sua utilizzazione, e non ancheil sub. 5 (per il quale l’imposta era stata versata), non assume valenzadecisiva.Secondo la tesi della Parrocchia, la corretta individuazione dei citatidati fattuali avrebbe escluso dalla tassazione l’immobile contrassegnatocon il subalterno n. 11, giacchè «[…] anche detta porzione di immobileavrebbe […] potuto godere, per l'anno d’imposta 2010, dell'esenzione ICIprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) D.Lvo n. 504/1992, in quantoesclusivamente destinata allo svolgimento con modalità non commercialidi attività didattica» (così a pagina n. 16 del ricorso).Tuttavia, se così è, il dedotto errore non assume alcuna rilevanza, inquanto il citato immobile (sub. 11), destinato ad attività didattica, èsuscettivo di essere assoggettato comunque ad imposizione per le stesseragioni che seguono e che riguardano anche il subalterno 16.3. Vanno esaminate congiuntamente le restanti censure siccome traloro connesse, riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI in relazioneall’immobile contrassegnato con il subalterno n. 16.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20263.1. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la Commissioneregionale rovesciato l'onere della prova sulla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, pur essendo il Comune di Novara, quale ente impositore, ilsoggetto onerato a dover provare la pretesa impositiva.3.2. Con la terza censura, avanzata in base al parametro dell'art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, incombinato disposto con l'art. 73, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 917/1986per avere la Commissione regionale ritenuto di non applicare l'esenzioneICI, pur a fronte del possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dellastessa, ovvero la natura di ente non commerciale del possessore degliimmobili, e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche, svolte conmodalità non commerciali.3.3. Con la quarta doglianza, proposta secondo il parametro dell'art.360, primo comma, num. 5, c.p.c., è stato denunciato l’omesso esame diun fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per ilgiudizio in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa portata dagliavvisi di accertamento ICI impugnati, del possesso dei requisiti oggettivie soggettivi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, quali la natura di ente non commerciale del possessoredegli immobili e la loro destinazione esclusiva ad attività didattiche,svolte con modalità non commerciali, e come tali rientranti nel perimetrodell'esenzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/20264. Quanto alla seconda doglianza (relativa al sub. 11), varammentato che l’esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto diun’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenerla, in quanto, se è vero che compete all’amministrazionedimostrare i fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, il dirittoall'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (v. tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n.5667; Cass., Sez.  T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio2011, n. 775).È dunque errato sostenere che il Giudice regionale abbia rovesciatol'onere della prova.5. Ciò posto, va dato conto che la questione coinvolta nel terzo equarto motivo di impugnazione ha costituito oggetto di varie pronunce diquesta Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasiviargomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.1. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1, lett.i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella leggen. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezionecompatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata o meno svolta a titoloNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura diuna sola frazione del costo effettivo del servizio.5.2. La valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 nonconcretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'UnioneEuropea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondoil quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cuiincidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendotalune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza») solo a condizione che si accerti che l'attività svolta dalcontribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità noneconomica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di unimporto simbolico (cfr. Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, cherichiama Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e,nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n.12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione della CommissioneEuropea, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata,riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente,delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà dellaretta, come precisato da questa Corte secondo cui «[…] ”a fare ildiscrimine in questo caso è la retta (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez.5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/202624308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv.644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5,n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv.640244 – 01; così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, cherichiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta (cfr.,tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rilevache la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentaneaal rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n.14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n.17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e dipareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante sel'attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed iservizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°,14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siasvolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr.Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione diapplicazione dell’esenzione in esame la circostanza del finanziamentopubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636, della legge n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra adintegrare il sistema nazionale di istruzione (v. legge n. 62/2000).5.3. Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormenteprecisandosi che:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, deirequisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile èdestinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalitàdi un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti afini che occupano.5.4. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI,dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed iprecedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, devericonoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, o meglionon si è proprio posta il problema di verificare tali aspetti, avendoriconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimentodell’attività didattica svolta e di accertare la misura delle rette corrispostedagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.5.5. In tali termini, la decisione impugnata ha correttamenteapplicato i delineati principi, avendo negato l'esenzione in ragione deiricavi dichiarati, ai fini IRAP, derivanti da attività commerciale, nonchédai contenuti dei bilanci, da cui, con apprezzamento fattuale nonNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026sindacabile nella sede che occupa, la Commissione ha accertatol’autosufficienza delle rette versate a coprire i costi.6. Tanto premesso va, tuttavia, osservato che, nella pur consideratainfondatezza della tesi di parte contribuente finalizzata ad escludere ladebenza del tributo, tout court, in ragione del carattere “noncommerciale” dell’attività suindicata, il rapporto giuridico tributario nonpuò ritenersi consolidato, trattandosi di rapporto pendente e non"esaurito".Ed allora, per giurisprudenza costante anche costituzionale, incide,come anche evidenziato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioniscritte, lo ius superveniens (nella specie, in tema di aiuti di Stato), la cuioperatività è stata, peraltro, pure invocata da parte contribuente nellememorie scritte.6.1. Ciò posto, come sopra accennato, con la suindicata ordinanzainterlocutoria, questa Corte ha avvertito dell’incidenza decisoria dellaquestione concernente l’applicabilità del regime “de minimis”, conparticolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplinaeuro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisioneadottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che èstata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art.16-bis d.l. n. 133/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024, dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenzadella Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativealle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».6.2. Detta disposizione (come modificata dalla legge del 14/11/2024n. 166), ha previsto che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissioneeuropea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, cheabbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria eper il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali(IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recantel'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o checomunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito diaccertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euroannui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionaledei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità ditrasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa aicomuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dalsoggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero dicui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabilitidalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, siapplica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono statirispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempovigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo,altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisitistabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108Numero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra lacompensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione dellafornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notificaalla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescrittidalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106,paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gliimporti eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periododi imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobilioggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cuiall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importidovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolopreviste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorreredalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizionedei beneficiari fino al loro effettivo recupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inquattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sonofissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per ilversamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili.Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività dicoordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui alcomma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europeadel 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito delrecupero per quanto riguarda le attività' di controllo delle dichiarazioni edei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzionidi cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure diaiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delleproprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della strutturadi cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui alcomma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per centodell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione èinfedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento diun importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471».6.3. Si ripetono sul punto le riflessioni già svolte da questa Corte inanaloghi casi (cfr. Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, nn. 32361, 32364,32370; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez. T., 19gennaio 2026, nn. 1034, 1036, 1038, 1046), ai cui contenuti pure sirimanda.Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. T., 14 maggio2025, n. 12928), la stessa definizione della questione di fondo implicatanel motivo di ricorso – che attiene all’ICI dovuta dalla contribuente perNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026gli anni 2010/2011 - implica la considerazione del predetto iussuperveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato edel loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermata nelle memoriedepositate.Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 dellaCommissione del 3 marzo 2023, resa a seguito dell’annullamento delladecisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenzadella CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P,[OSCURATO:PERSONA] SRL) «nella parte in cui laCommissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegaliconcessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili»,ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presentedecisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspettidella precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023 aveva,per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UEdella Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva – come detto -stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzionedall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobiliesclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i),del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’ItaliaNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibilecon il mercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs. CommissioneEuropea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recupero di un aiutoillegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della suaillegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effettianticoncorrenziali della misura, precisando, ancora, che le decisioni dellaCommissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare unregime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegaliconcessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n. 2023/2103/UEdella Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1)che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concessonell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE,ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa aglienti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente len. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 noncostituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa lecondizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 delregolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2 delregolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaapplicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, alNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art.16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.6.4. Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone – comegià ritenuto da questa Corte - l’esigenza di bilanciare il sollecito recuperodell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”)con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto“aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n.994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998 e, poi, delregolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 € nell’arco di untriennio.Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sedegiudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione siastata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lascia apertaagli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essereescluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenutinei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se ilquantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni.6.5. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione delprincipio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, cheintroduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare diregola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, lasopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso percassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tenerconto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali checondizionano la disciplina dei singoli casi concreti.Conta, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinenterispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generalidell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattuttoquello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraversol'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla basedi esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazionefatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudiziodeterminate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate diefficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che nonsia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e checoncernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità(cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che cita Cass., Sez.Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n.19617).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che puòconseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione diillegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione diorganismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari allastregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti insede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase dicassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra letante: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass.,Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n.1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. T., 9 dicembre 2024, n. 31648).Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativovincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità ètenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo algiudice di rinvio il relativo compito (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458;Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez.T., 1° agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. T., 20 settembre 2024, n.25273; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).6.6. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienzenormative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte haavuto modo di precisare che, trattandosi di accertamento in fatto, spettaal giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondoNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026la sopravvenuta decisione della Commissione dell’Unione Europea, fannoritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno,ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea.La prova delle circostanze presupposte è posta a carico del soggettoche invoca il beneficio fiscale e l'applicazione dello ius superveniens,rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’UnioneEuropea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la suadiretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazionedella sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede dirinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento diquei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili,ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regolagiuridica (in termini: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, chemenziona Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^,17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n.30249; Cass., Sez. T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. T., 22novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2024, n. 31976;Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).E proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questioneche vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola deminimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate ingiudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovimezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenza dellepreclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibilialla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed allaeccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione (v., cfr.Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/1046 cit., cheNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026menzionano, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458).6.7. Dunque, considerando la sopravvenienza della suddettadecisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza dellecondizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può cheessere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. T.,14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584).A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art.16-bis, comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:- l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottatosulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) hadisposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presenteregolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigoredello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui alpresente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sonosottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agliorientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti«de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis»individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, chesoddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato eche essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulterioreperiodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano lecondizioni in esso stipulate»;- tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis(n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come ilregolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dalregolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art.2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato lalegittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentatidall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato difunzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cuiall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono esserericondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopraricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE;considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 delregolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, cosìcome dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta«nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rilevaquale periodo mobile (Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530), nelsenso che (come precisato nei predetti consideranda) «Il periodo di treanni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deveessere valutato su base mobile, vale a dire che, in caso di nuovaconcessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importocomplessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario inquestione e nei due esercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, cit.);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026– venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalcontribuente per gli anni 2010/2011 e, con questa, l’esenzionerispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di leggenazionale (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la soglia di aiutode minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (a partire dall’anno2010) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specificadisciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art.10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamentiannuali dell’Ici);- l’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento direcupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente alperiodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsionedel comma 1 (che prevede la presentazione della «[…] dichiarazione peril recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alperiodo dal 2006 al 2011 […])» e del comma 2 (secondo cui «Ilversamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sonostate superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizionie i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia diaiuti di Stato […]», come, peraltro, già sottolineato da questa Corte,secondo cui «[…] per effetto dello ius superveniens (ndr. solo) icontribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compresodall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dalrecupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr.Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584);- come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delledisposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deveessere preso in considerazione come concesso nel momento in cui èaccordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par.4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 delNumero registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 delregolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n.30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. T., 27dicembre 2024, n. 34530);- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola deminimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez. Lav.,6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452;Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006, tutterichiamate anche da Cass., Sez. T., 22 dicembre n. 33584, nonché daCass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/2016 cit.);- l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto delregolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodoantecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degliaiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito diun'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di taltipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigoredella norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito,senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano esseresanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nelgiudizio di legittimità (Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530;Cass., Sez. T., 8 luglio 2025, n. 18673);- in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pienola disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale devenecessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede lasoglia di tolleranza (Cass., Sez. T., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass.,Sez. T., 23 luglio 2025, n. 20921);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11084/2020Numero sezionale 732/2025Numero di raccolta generale 6955/2026Data pubblicazione 23/03/2026- il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, delregolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto dellacitata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti di Stato riferibiliall’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispettoalle quali l’imposta non sia stata versata.7. Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essereriesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate edei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguenteampliamento dell’area di imponibilità (così Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025,n. 32364; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026 nn. 1038 e 1046).8. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonteche, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso per le ragioni indicate in motivazione,rigettando il primo motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnatain relazione alle ragioni accolte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolarele spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso per le ragioni indicate in motivazione,rigettando il primo motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnatain relazione alle ragioni accolte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per regolarele spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 06955/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris