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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21260/2026

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!Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRicorso per motivi diMARIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezionegiurisdizioneADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneMAURO [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Presidente di SezioneUd. 13/01/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione R .

G . n . 8 9 2 2/2024IRENE [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 8922-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocatoALFONSO CELOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocatoALFREDO ZAZA D'AULISIO;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' PAOLI 13,presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSALVATORE CANCIELLO;avverso la sentenza n. 1188/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il05/02/2024.Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per motivi di giurisdizione,nei confronti del Comune di Sperlonga nonché di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMiele, contro la sentenza del 5 febbraio 2024, con cui il Consiglio di Statoha respinto il suo appello avverso sentenza del [OSCURATO:PERSONA], sezione diLatina, resa in rigetto dell’impugnativa del provvedimento del Comune diSperlonga che aveva disposto l’annullamento ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, della Concessione edilizia in sanatorian. 5 del 26 giugno 1992, del Permesso di costruire n. 83 del 1 dicembre2004 e del Permesso di Costruire (in variante) n. 52 del 23 settembre2005, ordinando all’odierna ricorrente «la demolizione dell’intero corpo difabbrica» assentito con i predetti titoli edilizi.2. ― Il Comune di Sperlonga, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, resistono con due distinti controricorsi.3. ― Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione diinammissibilità del ricorso, non versandosi in ipotesi di eccesso di poteregiurisdizionale.RAGIONI DELLA DECISIONE4. ― Il ricorso denuncia eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio diStato nella parte in cui ha etero-integrato giudizialmente la motivazionedella nota prot. 0010932 del 9 maggio 2022 del Comune di Sperlongaadducendone la legittimità, anche ai sensi dell’articolo 21-nonies, comma1, e 2 bis, della legge n. 241 del 1990, in forza: (i) della compiutaconoscenza della situazione dei giudizi penali in corso verificatasi in capoal Comune solo con la nota NIPAF del 28 luglio 2020; (ii) dellaqualificazione della concessione in sanatoria n. 5/1992, come tamquamNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026non esset; (iii) della asserita mancata indicazione nelle domande dicondono presentate nel 1986 sia del vincolo della fascia di rispettostradale, sia del vincolo della fascia costiera dei trecento metri dalla lineadella battigia.5. ― Il ricorso è inammissibile.5.1. ― Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della odierna ricorrentecontro la sentenza resa in primo grado dal giudice amministrativo inrigetto dell’impugnativa del provvedimento con il quale il Comune diSperlonga aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’articolo 21 noviesdella legge n. 241 del 1990, la concessione edilizia in sanatoria del 1992,il permesso di costruire del 2004 ed il successivo permesso di costruire invariante del 2005, riferiti ad una struttura alberghiera di proprietà dellasocietà ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza del Consiglio diStato sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale, avendo ilgiudice amministrativo etero-integrato la motivazione posta a base delprovvedimento amministrativo.

Ciò perché, secondo la ricorrente, ilConsiglio di Stato:-) anziché limitarsi a giudicare della legittimità del provvedimento diannullamento in autotutela, si era sostituito all'amministrazionenell’affermare la tempestività di esso, avuto riguardo alla previsionedettata dall’articolo 21 novies, fissando il dies a quo per il calcolo deltermine ragionevole ivi previsto in diciotto mesi alla data della compiutaconoscenza degli esiti dei giudizi penali concernenti la strutturaalberghiera, conoscenza verificatasi, secondo la sentenza impugnata, conla trasmissione di una nota, la nota NIPAF del 28 luglio 2020, della qualenon vi era alcuna menzione nel provvedimento di annullamento;-) aveva qualificato come tamquam non esset, cioè come inefficace,l'originaria concessione in sanatoria del 1992 per non essere venuta adesistenza la condizione contemplata nell’atto di concessione costituitaNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026dall’abbattimento di un edificio destinato a discoteca, in ciò sostituendosiall'amministrazione, che, nel disporre l'annullamento, avevaimplicitamente ma ineluttabilmente ritenuto l'atto in sé valido ed efficace;-) aveva trattato dell'esistenza di vincoli ricadenti sull'area ove era stataedificata la struttura alberghiera al fine di motivare l'illegittimità dellaoriginaria concessione del 1992, mentre il giudice amministrativo avevatrattato di detti vincoli al diverso scopo di giustificare il superamento deltermine ragionevole di cui all’articolo 21 novies della legge n. 241 del1990.5.2. ― Vale anzitutto osservare, in proposito, che i tre argomenti spesi dalConsiglio di Stato, il quale attraverso il loro impiego avrebbe travalicato ilimiti esterni della propria giurisdizione, convergono, cumulativamente, almedesimo scopo: quello dello scrutinio di legittimità del provvedimento diannullamento in autotutela, in riferimento al criterio temporale stabilitodal citato articolo 21 novies nei suoi commi primo e secondo bis.

E cioè, ilConsiglio di Stato ha reputato che il detto provvedimento fosse per unverso tempestivo avuto riguardo al termine di diciotto mesi di cui al primocomma della norma, termine applicabile ratione temporis, e che, per altroverso, il detto termine neppure dovesse trovare applicazione per unaduplice ragione, sia perché la concessione in sanatoria chiesta nel 1986 edottenuta nel 1992 non aveva mai acquistato efficacia per non essere maivenuta ad esistenza la condizione, contenuta nell’atto di concessione,costituita dall’abbattimento di un locale destinato a discoteca, sia perché ilproprietario dell’immobile destinato a struttura alberghiera non avevadichiarato, nella domanda di condono presentata nel 1986, tutti i vincoliricadenti sull’area.5.3. ― Ciò premesso, è sufficiente osservare che il primo degli argomentipresi di mira dalla ricorrente, di per sé sufficiente a sostenere la decisioneimpugnata, quello secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dato rilievo adun termine a quo nient’affatto preso in considerazione dal provvedimentoNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026di annullamento, non vale affatto ad integrare una violazione dei limitiesterni della giurisdizione del giudice amministrativo.E ciò basta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.5.4. ― Difatti, «l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nellasfera del merito è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dalgiudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimitàdel provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta econcreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell'atto, ovveroquando la decisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante disostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di meritoche si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale el'esecutorietà propria del provvedimento sostituito» (Cass., Sez.

Un., 9aprile 2024, n. 18559; Cass., Sez.

Un., 21 agosto 2020, n. 17580; Cass.,Sez.

Un., 3 marzo 2020, n. 5904; Cass., Sez.

Un., 24 maggio 2019, n.14264; Cass., Sez.

Un., 26 novembre 2018, n. 30526; Cass., Sez.

Un., 2febbraio 2018, n. 2582; Cass., Sez.

Un., 29 dicembre 2017, n. 31226).Perché si realizzi lo sconfinamento, in altre parole, occorre che il giudiceamministrativo, arrogandosi poteri non suoi ma dell’amministrazione: (a)abbia operato una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e dellaconvenienza dell’atto, esorbitando dall’ambito della semplice verifica dellasua legittimità; (b) abbia inteso sostituire la propria volontà a quelladell’amministrazione, attraverso un sindacato di merito tale daestrinsecarsi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale el’esecutorietà propria del provvedimento sostituito.5.5. ― Pur in astratto configurabile un eccesso di potere giurisdizionale delgiudice amministrativo per invasione della sfera della pubblicaamministrazione, qualora questi confermi l’atto impugnato sostituendo lapropria valutazione dei presupposti per la sua adozione a quelladell’amministrazione, il ricorso, nella specie, prescinde dal concretoandamento del giudizio, dal momento che l’appello devolveva ― tra l’altroNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026― al Consiglio di Stato proprio la verifica della legittimità delprovvedimento sotto l’aspetto della sua tempestività.E cioè, il Consiglio di Stato ha soltanto effettuato, nell’ambito del devoluto,lo scrutinio della censura formulata dall’appellante, senza operare alcunavalutazione di opportunità e convenienza dell’atto, e tantomeno adottandoun provvedimento di contenuto sostanziale nuovo e diverso rispetto aquello licenziato dall’amministrazione, limitandosi, invece, a confermare lavalutazione dell’amministrazione in ordine alla tempestivitàdell’annullamento sulla base del materiale istruttorio risultante ex actis.

Ilgiudice amministrativo, dunque, altro non ha fatto se non verificare lalegittimità del provvedimento impugnato in riferimento al dispostonormativo costituito dall’articolo 21 novies della legge n. 241 del 1990,utilizzando doverosamente l’insieme degli elementi fattuali a suadisposizione, poiché acquisiti agli atti del giudizio, in funzione della verificarichiesta con il motivo (v.

Cons.

Stato 28 novembre 2022, n. 10448; 9marzo 2021, n. 2001; 19 luglio 2021, n. 5401; 10 maggio 2021, n. 3666).Sicché, come osservato dal Procuratore Generale, essendo stati utilizzatitali elementi all'esclusivo scopo di compiere una valutazione giuridica,nella prospettiva della verifica della legittimità dell'atto di autotutela, si èdel tutto al di fuori dell’intrusione nella sfera riservata all’amministrazione.5.5. ― È appena il caso di osservare, infine, che il giudizio diinammissibilità del motivo in esame non può che estendersi alla censuraspiegata alle pagine 20 e seguenti del ricorso, laddove si sostiene chel’individuazione del ridetto termine a quo per l’applicabilità del primocomma dell’articolo 21 novies sarebbe affetta da erroneità nel merito,sotto più di un profilo: è difatti evidente che, seppure così fosse, ciòdarebbe luogo ad un mero error in iudicando, sottratto al controllo dellaCorte di cassazione, in applicazione dell’ottavo comma dell’articolo 111della costituzione, e non certo all’ipotesi dell’eccesso di poteregiurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione.Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/20265.6. ― Rimangono assorbite le censure concernenti i due ulterioriargomenti in cui si sarebbe sostanziata la violazione di detti limiti.6. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, infavore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese sostenuteper questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, incomplessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed il resto percompenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRicorso per motivi diMARIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezionegiurisdizioneADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneMAURO [OSCURATO:PERSONA] Rel. Presidente di SezioneUd. 13/01/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione R . G . n . 8 9 2 2/2024IRENE [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneEDUARDO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 8922-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocatoALFONSO CELOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocatoALFREDO ZAZA D'AULISIO;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' PAOLI 13,presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSALVATORE CANCIELLO;avverso la sentenza n. 1188/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il05/02/2024.Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per motivi di giurisdizione,nei confronti del Comune di Sperlonga nonché di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMiele, contro la sentenza del 5 febbraio 2024, con cui il Consiglio di Statoha respinto il suo appello avverso sentenza del [OSCURATO:PERSONA], sezione diLatina, resa in rigetto dell’impugnativa del provvedimento del Comune diSperlonga che aveva disposto l’annullamento ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, della Concessione edilizia in sanatorian. 5 del 26 giugno 1992, del Permesso di costruire n. 83 del 1 dicembre2004 e del Permesso di Costruire (in variante) n. 52 del 23 settembre2005, ordinando all’odierna ricorrente «la demolizione dell’intero corpo difabbrica» assentito con i predetti titoli edilizi.2. ― Il Comune di Sperlonga, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, resistono con due distinti controricorsi.3. ― Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione diinammissibilità del ricorso, non versandosi in ipotesi di eccesso di poteregiurisdizionale.RAGIONI DELLA DECISIONE4. ― Il ricorso denuncia eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio diStato nella parte in cui ha etero-integrato giudizialmente la motivazionedella nota prot. 0010932 del 9 maggio 2022 del Comune di Sperlongaadducendone la legittimità, anche ai sensi dell’articolo 21-nonies, comma1, e 2 bis, della legge n. 241 del 1990, in forza: (i) della compiutaconoscenza della situazione dei giudizi penali in corso verificatasi in capoal Comune solo con la nota NIPAF del 28 luglio 2020; (ii) dellaqualificazione della concessione in sanatoria n. 5/1992, come tamquamNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026non esset; (iii) della asserita mancata indicazione nelle domande dicondono presentate nel 1986 sia del vincolo della fascia di rispettostradale, sia del vincolo della fascia costiera dei trecento metri dalla lineadella battigia.5. ― Il ricorso è inammissibile.5.1. ― Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della odierna ricorrentecontro la sentenza resa in primo grado dal giudice amministrativo inrigetto dell’impugnativa del provvedimento con il quale il Comune diSperlonga aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’articolo 21 noviesdella legge n. 241 del 1990, la concessione edilizia in sanatoria del 1992,il permesso di costruire del 2004 ed il successivo permesso di costruire invariante del 2005, riferiti ad una struttura alberghiera di proprietà dellasocietà ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza del Consiglio diStato sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale, avendo ilgiudice amministrativo etero-integrato la motivazione posta a base delprovvedimento amministrativo. Ciò perché, secondo la ricorrente, ilConsiglio di Stato:-) anziché limitarsi a giudicare della legittimità del provvedimento diannullamento in autotutela, si era sostituito all'amministrazionenell’affermare la tempestività di esso, avuto riguardo alla previsionedettata dall’articolo 21 novies, fissando il dies a quo per il calcolo deltermine ragionevole ivi previsto in diciotto mesi alla data della compiutaconoscenza degli esiti dei giudizi penali concernenti la strutturaalberghiera, conoscenza verificatasi, secondo la sentenza impugnata, conla trasmissione di una nota, la nota NIPAF del 28 luglio 2020, della qualenon vi era alcuna menzione nel provvedimento di annullamento;-) aveva qualificato come tamquam non esset, cioè come inefficace,l'originaria concessione in sanatoria del 1992 per non essere venuta adesistenza la condizione contemplata nell’atto di concessione costituitaNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026dall’abbattimento di un edificio destinato a discoteca, in ciò sostituendosiall'amministrazione, che, nel disporre l'annullamento, avevaimplicitamente ma ineluttabilmente ritenuto l'atto in sé valido ed efficace;-) aveva trattato dell'esistenza di vincoli ricadenti sull'area ove era stataedificata la struttura alberghiera al fine di motivare l'illegittimità dellaoriginaria concessione del 1992, mentre il giudice amministrativo avevatrattato di detti vincoli al diverso scopo di giustificare il superamento deltermine ragionevole di cui all’articolo 21 novies della legge n. 241 del1990.5.2. ― Vale anzitutto osservare, in proposito, che i tre argomenti spesi dalConsiglio di Stato, il quale attraverso il loro impiego avrebbe travalicato ilimiti esterni della propria giurisdizione, convergono, cumulativamente, almedesimo scopo: quello dello scrutinio di legittimità del provvedimento diannullamento in autotutela, in riferimento al criterio temporale stabilitodal citato articolo 21 novies nei suoi commi primo e secondo bis. E cioè, ilConsiglio di Stato ha reputato che il detto provvedimento fosse per unverso tempestivo avuto riguardo al termine di diciotto mesi di cui al primocomma della norma, termine applicabile ratione temporis, e che, per altroverso, il detto termine neppure dovesse trovare applicazione per unaduplice ragione, sia perché la concessione in sanatoria chiesta nel 1986 edottenuta nel 1992 non aveva mai acquistato efficacia per non essere maivenuta ad esistenza la condizione, contenuta nell’atto di concessione,costituita dall’abbattimento di un locale destinato a discoteca, sia perché ilproprietario dell’immobile destinato a struttura alberghiera non avevadichiarato, nella domanda di condono presentata nel 1986, tutti i vincoliricadenti sull’area.5.3. ― Ciò premesso, è sufficiente osservare che il primo degli argomentipresi di mira dalla ricorrente, di per sé sufficiente a sostenere la decisioneimpugnata, quello secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dato rilievo adun termine a quo nient’affatto preso in considerazione dal provvedimentoNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026di annullamento, non vale affatto ad integrare una violazione dei limitiesterni della giurisdizione del giudice amministrativo.E ciò basta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.5.4. ― Difatti, «l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nellasfera del merito è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dalgiudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimitàdel provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta econcreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell'atto, ovveroquando la decisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante disostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di meritoche si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale el'esecutorietà propria del provvedimento sostituito» (Cass., Sez. Un., 9aprile 2024, n. 18559; Cass., Sez. Un., 21 agosto 2020, n. 17580; Cass.,Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 5904; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n.14264; Cass., Sez. Un., 26 novembre 2018, n. 30526; Cass., Sez. Un., 2febbraio 2018, n. 2582; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2017, n. 31226).Perché si realizzi lo sconfinamento, in altre parole, occorre che il giudiceamministrativo, arrogandosi poteri non suoi ma dell’amministrazione: (a)abbia operato una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e dellaconvenienza dell’atto, esorbitando dall’ambito della semplice verifica dellasua legittimità; (b) abbia inteso sostituire la propria volontà a quelladell’amministrazione, attraverso un sindacato di merito tale daestrinsecarsi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale el’esecutorietà propria del provvedimento sostituito.5.5. ― Pur in astratto configurabile un eccesso di potere giurisdizionale delgiudice amministrativo per invasione della sfera della pubblicaamministrazione, qualora questi confermi l’atto impugnato sostituendo lapropria valutazione dei presupposti per la sua adozione a quelladell’amministrazione, il ricorso, nella specie, prescinde dal concretoandamento del giudizio, dal momento che l’appello devolveva ― tra l’altroNumero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/2026― al Consiglio di Stato proprio la verifica della legittimità delprovvedimento sotto l’aspetto della sua tempestività.E cioè, il Consiglio di Stato ha soltanto effettuato, nell’ambito del devoluto,lo scrutinio della censura formulata dall’appellante, senza operare alcunavalutazione di opportunità e convenienza dell’atto, e tantomeno adottandoun provvedimento di contenuto sostanziale nuovo e diverso rispetto aquello licenziato dall’amministrazione, limitandosi, invece, a confermare lavalutazione dell’amministrazione in ordine alla tempestivitàdell’annullamento sulla base del materiale istruttorio risultante ex actis. Ilgiudice amministrativo, dunque, altro non ha fatto se non verificare lalegittimità del provvedimento impugnato in riferimento al dispostonormativo costituito dall’articolo 21 novies della legge n. 241 del 1990,utilizzando doverosamente l’insieme degli elementi fattuali a suadisposizione, poiché acquisiti agli atti del giudizio, in funzione della verificarichiesta con il motivo (v. Cons. Stato 28 novembre 2022, n. 10448; 9marzo 2021, n. 2001; 19 luglio 2021, n. 5401; 10 maggio 2021, n. 3666).Sicché, come osservato dal Procuratore Generale, essendo stati utilizzatitali elementi all'esclusivo scopo di compiere una valutazione giuridica,nella prospettiva della verifica della legittimità dell'atto di autotutela, si èdel tutto al di fuori dell’intrusione nella sfera riservata all’amministrazione.5.5. ― È appena il caso di osservare, infine, che il giudizio diinammissibilità del motivo in esame non può che estendersi alla censuraspiegata alle pagine 20 e seguenti del ricorso, laddove si sostiene chel’individuazione del ridetto termine a quo per l’applicabilità del primocomma dell’articolo 21 novies sarebbe affetta da erroneità nel merito,sotto più di un profilo: è difatti evidente che, seppure così fosse, ciòdarebbe luogo ad un mero error in iudicando, sottratto al controllo dellaCorte di cassazione, in applicazione dell’ottavo comma dell’articolo 111della costituzione, e non certo all’ipotesi dell’eccesso di poteregiurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione.Numero registro generale 8922/2024Numero sezionale 7/2026Numero di raccolta generale 21260/2026Data pubblicazione 22/06/20265.6. ― Rimangono assorbite le censure concernenti i due ulterioriargomenti in cui si sarebbe sostanziata la violazione di detti limiti.6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, infavore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese sostenuteper questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, incomplessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed il resto percompenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola
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