CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 45412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Catania ha annullato limitatamente al capo V) ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa in data 3 maggio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R., 9 ottobre 1990, n.309 (capo T). In particolare il Tribunale ha annullato l'ordinanza cautelare per i reati di cui agli artt. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, e 640-bis cod. pen, in tema di fraudolenta percezione del reddito di cittadinanza, ed ha confermato la misura per avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per l'assidua attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA], accertata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di OCP e videoriprese. In considerazione del numero elevato di cessioni ricostruite su queste basi probatorie è stata esclusa la possibilità di qualificare i fatti nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in considerazione delle modalità dello spaccio realizzato attraverso appuntamenti telefonici, presi con la massima cautela e con incontri fugaci presso la propria abitazione o presso luoghi sempre diversi e della capacità dimostrata di soddisfare una vasta clientela. In ordine alle esigenze cautelari per le modalità del fatto e per i precedenti anche specificiìtra cui anche per il reato di associazione a delinquere previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, è stata ritenuta necessaria la custodia in carcere avendo il predetto svolto l'attività di spaccio anche preso la propria abitazione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. - Con il primo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Tribunale ha fondato la propria valutazione su dati emersi solo dalle intercettazioni, dando per vere tutte le condotte di spaccio ricostruite sulla base dell'assioma che ad ogni incontro corrisponde sempre una cessione di droga. - con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d. P.R. n.309/90, in considerazione dell'assenza di accertamento su quantità e qualità della sostanza ceduta, trattandosi di c.d. spaccio "da strada", non potendosi escludere la lieve entità dei fatti anche nel caso di attività di spaccio continuativa realizzata con modesta e rudimentale organizzazione di mezzi e persone. - Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, tenuto conto della personalità dell'indagato e della natura dello spaccio "da strada".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di censure del tutto generiche. Il Tribunale ha ripercorso la motivazione dell'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari evidenziando il numero elevato di intercettazioni riportate nel corpo dell'ordinanza genetica, richiamandone alcune tra le più significative e rinviando per la lettura del loro contenuto al provvedimento genetico. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite che danno atto dell'univoco significato delle conversazioni intercettate e delle ragioni dell'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dalla difesa a fronte dei numerosi appuntamenti fissati con gli acquirenti nel corso del giorno con frequenza quotidiana. La valenza delle intercettazioni è stata motivatamente riconosciuta sulla base di argomentazioni logiche e coerenti che valorizzano anche il riscontro offerto dai servizi di O.C.P. e dalle videoriprese degli incontri con ì clienti, a supporto delle consegne di sostanza stupefacente, così da delineare un quadro indiziario qualificato dalla necessaria gravità e concordanza, pur a prescindere dall'assenza del sequestro della droga, come ben argomentato nell'ordinanza impugnata (vedi, pagg. 2-3) con riferimento agli episodi dell'Il e del 14 giugno 2021 rispetto ai quali le conversazioni intercettate forniscono la prova anche degli accorgimenti utilizzati per sottrarsi ai controlli di polizia e scongiurare il rinvenimento della sostanza stupefacente. Deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti. Con riferimento al secondo motivo, occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la motivazione dell'ordinanza è incentrata non solo sulla continuità e frequenza dello spaccio ma anche e soprattutto sulle implicite disponibilità di elevati approvvigionamenti necessari per soddisfare una vasta clientela e sulle modalità dello spaccio, che non può definirsi "da strada", perché operato con appuntamenti telefonici in luoghi diversi di volta in volta stabiliti. Si tratta di modalità certamente più insidiose e di più difficile contrasto, perché l'attività di spaccio non risulta svolta in luoghi notoriamente considerati aree di spaccio, frequentati abitualmente dai consumatori e spacciatori, ma attraverso contatti estemporanei ed incontri fugaci pianificati da accordi telefonici, che per il loro accertamento richiedono un impegno investigativo considerevole di mezzi di indagine, costituiti da intercettazioni, video riprese e servizi di pedinamento. Alla luce di queste considerazioni, non può ritenersi viziata, nella prospettiva dell'accertamento della gravità indiziaria, la motivazione del Tribunale che ha escluso la sussistenza della fattispecie vtutlalltt:~ della lieve entità del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, senza mettere affatto in discussione il principio di diritto ormai stabilizzato, alla stregua del quale l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso Testo unico in materia di stupefacenti. Infine, per le stesse considerazioni deve rilevarsi la manifesta infondatezza anche dell'ultimo motivo del ricorso in esame, poiché per le modalità dello spaccio, svolto in luoghi sempre diversi ed anche presso la propria abitazione previo accordo telefonico, è stata coerentemente esclusa l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e giustificata la necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere come unica idonea a interrompere la prosecuzione dei reati. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.