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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08603/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 29 novembre 2019, su concorde richiesta del P.G. e dell'imputato, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

Inoltre, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della medesima nella misura di anni tre.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla durata della sospensione della pa- tente di guida.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti pre- clusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, ana- logamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

5. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di omicidio stra- dale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta- mento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gra- vità della condotta") (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, nella fattispecie la Corte di appello ha illustrato in dettaglio i plurimi elementi indicativi della gravità del fatto e della pericolosità della condotta (le modalità del sinistro avvenuto con collisione fron- tale, la violenza dell'impatto e le gravi lesioni riportate dalle vittime del reato che determinavano il loro successivo decesso), sia pur non esplicitamente collegandoli al tema della commisurazione della durata della sospensione della patente di guida.

Ne consegue l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale prospettato dal ricorrente.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 29 novembre 2019, su concorde richiesta del P.G. e dell'imputato, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.. Inoltre, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della medesima nella misura di anni tre. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla durata della sospensione della pa- tente di guida. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine logico, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti pre- clusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, ana- logamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 5. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di omicidio stra- dale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta- mento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gra- vità della condotta") (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, nella fattispecie la Corte di appello ha illustrato in dettaglio i plurimi elementi indicativi della gravità del fatto e della pericolosità della condotta (le modalità del sinistro avvenuto con collisione fron- tale, la violenza dell'impatto e le gravi lesioni riportate dalle vittime del reato che determinavano il loro successivo decesso), sia pur non esplicitamente collegandoli al tema della commisurazione della durata della sospensione della patente di guida. Ne consegue l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale prospettato dal ricorrente. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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