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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10158/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ridotta conseguentemente la pena inflitta - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 3, e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione della fattispecie in quella prevista dall'art. 624 bis cod. pen, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale, è concorde nel ritenere che integri il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di quest'ultimo con il suo consenso carpito con l'inganno.

Appare, infatti, evidente che il consenso così ottenuto, essendo viziato, non è idoneo a rendere legittimo l'ingresso nell'abitazione e ad escludere, pertanto, la violazione di domicilio, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.2020, Pompei, Rv. 279110);integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in verità insussistente, nel caso in cui la consegna di tali beni sia effettuata direttamente da quest'ultima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione, configurandosi, invece, il delitto di furto in abitazione, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. (Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle aOmmende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ridotta conseguentemente la pena inflitta - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, comma 1 e 3, e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea qualificazione della fattispecie in quella prevista dall'art. 624 bis cod. pen, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale, è concorde nel ritenere che integri il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di quest'ultimo con il suo consenso carpito con l'inganno. Appare, infatti, evidente che il consenso così ottenuto, essendo viziato, non è idoneo a rendere legittimo l'ingresso nell'abitazione e ad escludere, pertanto, la violazione di domicilio, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.2020, Pompei, Rv. 279110);integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in verità insussistente, nel caso in cui la consegna di tali beni sia effettuata direttamente da quest'ultima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione, configurandosi, invece, il delitto di furto in abitazione, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola. (Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle aOmmende. Co
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