CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39487/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • CIAVARELLA Leonardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 :[OSCURATO:DATA_NASCITA] • CARDUCCI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • GUERRIERI Marco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BRUNO Gianluca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CALABRESE Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 29/11/2019 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, la sentenza e i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al termine di giudizio con rito abbreviato, così provvedeva in ordine agli appelli proposti (anche) dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo A) nonché di furto aggravato (capi B, C, D, F, H), ricettazione (capi E, I), danneggiamento (capo M), così come rispettivamente contestati, con definizione delle posizioni del Ciavarella, del Guerrieri e del Bruno ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.: assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, rideterminando la pena in ordine alla ricettazione sub E; rideterminava le pene per gli altri imputati, confermando integralmente il giudizio di responsabilità (per il Carducci, capi A, B, C - per il Guerrieri, capi A, D, E, F - per il Bruno, capi A, D - per il Ciavarella, capi A, B, D, E, H, I, M). 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i difensori di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione di legge (art. 597 cod. proc. pen.) e del principio del divieto della reformatio in peius con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. per i delitti di cui ai capi A e B (il tribunale, a fronte della pena base di 18 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato sub C, ridotta a 12 mesi per la concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti, aveva applicato gli aumenti per i due reati in continuazione in 12 mesi di reclusione; la corte di appello, pur riconoscendo l'illegalità della pena per il reato sub C, aveva rideterminato la stessa in 15 mesi di reclusione, ridotta a 10 mesi per le generiche prevalenti, con aumento di 11 mesi di reclusione per la continuazione, sì che tale aumento risultava più grave sia in proporzione rispetto alle determinazioni del primo giudice sia nello specifico rispetto alla pena base rideterminata); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (entità della pena base; aumenti disposti ex art. 81 cod. pen. con illogica differenziazione rispetto ad altri coimputati a fronte dell'identità dei reati posti in continuazione). 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di motivazione, ritenuta carente, in merito al giudizio di responsabilità nonchè l'erronea applicazione della legge penale circa il diniego delle attenuanti. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge (artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. - 482, 487 cod. pen. - d.lgs. nn. 7, 8 del 15.01.2016) in relazione ad un reato di falso. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso, con riferimento al capo di imputazione sub E), eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l'accertamento di responsabilità, il ruolo attribuito nella ricettazione dell'autovettura, il concorso nel reato, senza specificazione del contributo causale apportato all'azione delittuosa, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza probatoria circa le forme del suo concreto manifestarsi nella realtà; inoltre, vi era stato travisamento della prova in ordine al richiamato contenuto di una conversazione intercettata - unico elemento di prova a base della condanna - dalla quale non poteva in alcun modo evincersi la consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva contestata, senza motivazione adeguata sul punto, e l'erroneo bilanciamento fra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il vizio di motivazione in ordine alla pena comminata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per l'evidente genericità: il Guerrieri con frasi di stile ha lamentato il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle generiche, senza alcun confronto con le argomentazioni dei giudici di merito; il Bruno ha censurato la sentenza impugnata in relazione ad un reato di falso estraneo alle contestazioni ed alla condanna, con riferimento peraltro ad un soggetto estraneo al processo (tale Tolonese); il Ciavarella ha contestato la motivazione relativamente alla definizione della sua posizione ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. senza specificarne le ragioni, a fronte peraltro dell'argomentato giudizio di congruità espresso dalla corte territoriale in relazione alla pena concordata (pag. 8 della sentenza impugnata). 2. I tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attengono, i primi due, all'affermazione di responsabilità concorsuale per la ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva sub E, e, il terzo, al trattamento sanzionatorio. Contesta il ricorrente il difetto di motivazione in ordine alla partecipazione al reato con conseguente violazione dell'art. 110 cod. pen. 2.1 È appena il caso di rilevare, ai fini del controllo di legittimità, che ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), con la conseguenza che l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). Ciò precisato, il ricorso si caratterizzano per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale, posto che anche l'eccepita violazione di legge si traduce in una censura alle valutazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale. È stato infatti evidenziato (pagina 17 e 18 della sentenza impugnata) che il Calabrese - identificato come zio Pino - acquisì con i concorrenti nel reato la disponibilità della vettura rubata (una Croma) per commettere un furto: in tal senso non solo il contenuto dell'intercettazione del 4 aprile 2016, adeguatamente interpretata, ma anche il riscontro di polizia (l'abbandono del veicolo e la fuga degli occupanti, in coincidenza oraria con le indicazioni del Ciavarella). La diversa lettura del dato probatorio da parte del ricorrente costituisce mera ipotesi alternativa - peraltro generica perché non si confronta criticamente con tutte le argomentazioni della corte di merito - irrilevante ai fini del giudizio di legittimità, nei termini indicati in precedenza. 2.2 L'applicazione della recidiva è stata contestata in termini generici, avendo il tribunale evidenziato che il fatto realizzato era espressione di una maggiore capacità criminale, in relazione ai precedenti emergenti dal certificato penale, sottolineandosi poi dalla corte territoriale che non rilevava a tal fine "la risalenza cronologica dei preg ressi episodi delittuosi", in quanto il reato in oggetto era stato commesso con modalità allarmanti, in un contesto caratterizzato dalla correità di soggetti appartenenti ad una associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. La corte, quindi, aveva ben presente - contrariamente a quanto si sostiene in ricorso - l'assoluzione per il reato sub A), rimarcando ai fini del giudizio di pericolosità sociale lo spessore dei complici ed il circuito criminale di riferimento, sintomatici di una progressione a delinquere. La possibilità per il giudice di considerare la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti non è in sé contraddittoria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016 - dep. 21/07/2016 - Rv. 267044), trattandosi di parametri che corrispondono ad ambiti diversi di valutazione. 3. I rilievi sul trattamento sanzionatorio formulati dal Carducci sono del pari manifestamente infondati. La corte di merito, infatti, rilevata l'illegalità della pena (pecuniaria), in misura superiore al massimo edittale prevista dal primo comma dell'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena, riducendo sia quella base per il reato sub c) sia quella in aumento per la continuazione per i reati sub b) e c), con la conseguenza che non è in alcun modo ravvisabile l'eccepita violazione del divieto della reformatio in peius. Circa l'entità in sé della pena detentiva, così come rideterminata, le censure sono generiche, a fronte dello scostamento contenuto dal minimo edittale per il furto sub C) e dei ridotti aumenti per le fattispecie in continuazione; anche il richiamo al trattamento sanzionatorio di altri imputati è generico (l'unica specificazione è con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, condannato tuttavia per reati in continuazione parzialmente diversi). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]