CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ge6 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia impugnata, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale le imputate sono state condannate per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., commesso in concorso tra loro. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che richiama il valore cospicuo dei giubbini e dei beni pagati fraudolentemente con la carta bancomat proveniente dal delitto di furto). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 20