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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 10958/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27142/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, all'aumento di pena inflitto per la continuazione; ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6-7-8 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27142/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva, all'aumento di pena inflitto per la continuazione; ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 6-7-8 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023
Sentenza Cassazione n. 10958/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris