Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1308/2019
ECLI:EU:T:2019:866
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0210_INF
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑210/19)
«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Norme vincolanti relative alla regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta – Rigetto della domanda di adozione di atti di esecuzione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Lettera della Commissione che respinge una domanda di adozione di atti di esecuzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per un prodotto che beneficia di una denominazione di origine protetta – Esclusione – Irricevibilità del ricorso del destinatario
(Artt. 106, § 3, e 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 150, § 8)
(v. punti 35‑39, 48, 49)
2.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Norme vincolanti relative alla regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta – Diritto per una persona fisica o giuridica di chiedere l’adozione di atti di esecuzione che richiedano l’abrogazione da parte delle autorità nazionali interessate delle norme da esse adottate ai fini di una siffatta regolazione – Insussistenza
(Art. 39 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 150)
(v. punti 42‑46)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 febbraio 2019 [Ares (2019) 677860], che ha respinto la domanda dei ricorrenti volta, da un lato, a far accertare l’asserita violazione da parte delle autorità italiane del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 671
), nonché dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, a che la Commissione adotti taluni atti di esecuzione, sul fondamento dell’articolo 150, paragrafo 8, di detto regolamento, che richiedano alla Repubblica italiana di abrogare le norme relative alla regolazione dell’offerta del formaggio parmigiano reggiano per il periodo 2017 2019.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.