CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 43873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 30 marzo 2022, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 26.4.2019, irrevocabile il 26 novembre 2020. Tale conclusione era motivata in relazione alla circostanza che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento il Nilo, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui ha denunciato la violazione degli artt. 666, comma 2, 677, comma 2-bis e 678, cod. proc. pen. in quanto Tribunale non avrebbe tenuto conto che la dichiarazione di domicilio era contenuta nell'atto di nomina del difensore di fiducia allegata all'istanza con cui il ricorrente, il 26.11.2020, data di inizio della fase esecutiva, aveva prestato istanza di sospensione del procedimento ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990. Inoltre, con successiva istanza, il Nilo aveva integrato la documentazione presentata e indicato il nuovo domicilio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. 2. Ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., il condannato non detenuto ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di dichiarare o eleggere domicilio con la domanda con cui richieda una misura alternativa alla detenzione. La ratio di tale previsione va individuata nell'esigenza di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720, in motivazione). La dichiarazione di domicilio deve riferirsi specificamente al procedimento di sorveglianza, non essendo sufficiente la dichiarazione o elezione fatta in relazione a precedenti gradi del giudizio. Tale obbligo deve ritenersi regolarmente adempiuto anche laddove la dichiarazione di domicilio sia allegata all'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione. Ed infatti l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede l'obbligo per l'istante, sia esso il condannato o il difensore, di presentare «istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria» e, quindi, corredata anche dalla elezione o dalla dichiarazione di domicilio, che ben possono essere allegate all'istanza presentata dal difensore o contenute nell'istanza stessa qualora questa sia firmata anche dal condannato e depositata nella cancelleria (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, cit.; Sez. 5, n. 42294 del 29/11/2006, Ferretti, Rv. 235366). Questa Corte ha inoltre affermato che «È valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato» (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961. V., altresì, Sez. 5, n. 42294 del 29/11/2006, Ferretti, Rv. 235366). 3. In applicazione di tali principi, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la documentazione allegata all'istanza, onde verificare se fosse presente anche la dichiarazione di domicilio. Ciò avrebbe consentito di constatare che - come emerge dagli atti del fascicolo cui questa Corte ha accesso, essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., - all'istanza di ammissione all'affidamento in prova avanzata dal ricorrente era allegato l'atto di nomina del difensore di fiducia contenente, altresì, la dichiarazione di domicilio. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per nuovo giudizio. PQM Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 sett