CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30104/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 19 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoliriformava la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] sul punto relativoall’entità della pena, rigettando nel resto l’impugnazione;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto ipresupposti per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. nonchéin relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generichecon la recidiva; quanto al primo punto, lamenta che si tratta di violazionioccasionali, mai più reiterate, di modesta gravità ed offensività, da valutareanche tenendo conto del lungo lasso di tempo di sottoposizione alla misura diprevenzione (2013); quanto al secondo, lamenta che non sia stataadeguatamente motivata la scelta di effettuare un giudizio di equivalenza,anziché di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva; quanto alladosimetria della pena lamenta che l’entità della stessa sia contraria alla finalitàrieducativa;quanto al primo motivo, relativo alla mancata concessione della causa di nonpunibilità, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni in concreto speseper negare il beneficio, prospettando la risalenza delle condotte (elemento noncontemplato dalla norma) e non adducendo elementi idonei a inficiarel’argomentazione relativa alla reiterazione della condotta;ritenuto che il ricordo sia inammissibile quanto al secondo motivo (entità dellapena), avendo la Corte territoriale ridotto la pena nel minimo edittale, quantoalla pena base e applicato un aumento molto modesto quanto al reato satellite(un mese) nonché motivato adeguatamente sulla base della concreta gravità delfatto e della pericolosità dell’ imputato, senza manifeste il logicità econtraddittorietà; parimenti inammissibile la questione relativa al giudizio dibilanciamento, avendo la Corte motivato sul punto con argomenti che nonrisultano manifestamente illogici o contraddittori;ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivimanifestamente infondati, debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]