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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20244/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIA2444 CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il11/03/2021 R.G.N. 48/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del MIUR con qualifica C3 super,veniva incaricato a tempo determinato, dal 22 dicembre 2002 al 2dicembre 2006, della direzione dell’Ufficio scolastico di Sassari,con attribuzione del trattamento economico dirigenziale di secondafascia fino alla cessazione dell’incarico.2.

All’esito di un primo giudizio definito dalla Corte d’appello diCagliari con sentenza n. 144/2013, per il periodo decorrente dallacessazione dell’incarico direttivo fino al pensionamento,intervenuto il 1° aprile 2007, otteneva il riconoscimento del dirittoa percepire le differenze tra il trattamento dirigenziale di secondafascia e quello in concreto corrispostogli, sul presupposto dellaconservazione, anche per tale periodo, del corrispondentetrattamento economico.3.

Nel presente giudizio, quindi, chiedeva la riliquidazione deltrattamento pensionistico, liquidato sulla base dell’ultimo stipendiopercepito in qualità di funzionario, assumendo che nella basepensionabile dovessero essere computati anche gli emolumenticorrelati all’incarico dirigenziale.4.

Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda, ritenendo chel’INPS dovesse adeguarsi al precedente accertamento giudiziale.5.

La Corte d’appello di Sassari, con sentenza n. 74/2021impugnata nella presente sede, ribadito il difetto di giurisdizionedella Corte dei conti, accoglieva l’appello dell’INPS.Rilevava che la precedente decisione si era limitata ariconoscere il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle differenze retributive tra iltrattamento previsto per i dirigenti di seconda fascia e quanto inconcreto percepito dal momento della revoca dell’incarico sino alpensionamento, senza determinare la concreta incidenza di talidifferenze sul trattamento pensionistico; l’INPS si era quindiconformato a quel giudicato, ricalcolando la pensione annua lordaNumero registro generale 22895/2021secondo la disciplina legislativa vigente, mentre le preteseN udmeerol sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026ricorrente, fondate sul presupposto del riconoscimento dellaData pubblicazione 16/06/2026qualifica dirigenziale, non erano condivisibili perché riferivanol’incremento previdenziale alla Quota A anziché alla Quota B deltrattamento pensionistico ed inserivano il maggior trattamentoeconomico nella retribuzione di base, anziché nel trattamentoaccessorio.Affermava che il primo giudice aveva erroneamente qualificatocome componenti strutturali della retribuzione, utili ai fini dellabase pensionabile, le maggiorazioni corrisposte per lo svolgimentodi mansioni superiori, in difformità dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092del 1973.6.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito concontroricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative inprossimità dell’udienza.7.

All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 342, 343, 434,436 bis e 345 c.p.c., per l’omessa dichiarazione d’inammissibilitàdell’appello dell’INPS, ritualmente eccepita e comunque rilevabiled’ufficio.Deduce, in particolare, che l’INPS aveva introdotto in appelloargomenti nuovi (pag. 13 del ricorso) e che la Corte territorialeavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dei motivi di gravameai quali egli aveva opposto specifiche eccezioni.

In particolare,assume che il secondo motivo fosse generico e che il quinto fossenuovo, poiché l’appellante aveva lamentato solo con l’atto digravame la mancata considerazione di contestazioni non svolte inprimo grado, essendosi allora limitato a prospettarel’interpretazione della liquidazione delle quote A e B sullNau mberao sreegi sdtroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026norme abrogate o comunque superate dal d.lgs. n. 165 del 2001.Numero di raccolta generale 20244/20261.1.

La censura è generica e va dichiarata inammissibile.D ata pubblicazione 16/06/2026Il ricorrente non indica dove e in quali termini, negli atti dicausa, le prospettazioni dell’INPS che assume nuove o generichesiano state formulate; né specifica quali difese dell’Istitutodimostrerebbero che le contestazioni riproposte in appello nonerano state svolte in primo grado.

Non precisa, inoltre, dove ecome, nel giudizio di appello, avrebbe eccepito l’inammissibilità deimotivi per genericità o novità.1.2.

Quanto al secondo motivo di appello, il rilievo di genericitàresta assertivo.

Il ricorrente non chiarisce, infatti, sotto qualeprofilo la censura difetterebbe di specificità, avuto riguardo altenore complessivo dell’atto di gravame.1.3.

Con riguardo al dedotto carattere nuovo del quinto motivodi gravame, il ricorrente non trascrive né localizza il contenutodelle difese dell’INPS svolte in primo grado, dalle qualiemergerebbe la radicale novità della censura.

Anche sotto taleprofilo, dunque, la doglianza difetta dei necessari requisiti dispecificità e autosufficienza.1.4.

Sotto altro profilo, il motivo non aggredisce la decisioneimpugnata.La censura resta, infatti, incentrata sulle originarieprospettazioni dell’INPS, anziché confrontarsi con leargomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordineall’ammissibilità e al contenuto dei motivi di appello.1.5.

Ne consegue che la denunciata violazione di legge peromessa declaratoria di inammissibilità dell’appello è inammissibile,avendo peraltro la Corte territoriale, sia pure implicitamente,ritenuto ammissibili le censure devolute e proceduto al loro esamenel merito.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensNiu mdeerol lre’agirsttro. generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perNumero di raccolta generale 20244/2026motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in violaDzaitoa npuebb licazione 16/06/2026degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonchéla violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appelloavrebbe trattato in modo incoerente i motivi di gravame dell’INPSemettendo una pronuncia ultra petitum.In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbetrattato insieme motivi disomogenei ed inconciliabili, cherichiedevano trattazione separata; che, con il terzo motivo diappello, l’Istituto aveva contestato l’opponibilità della sentenza n.144/2013 della Corte d’appello, perché pronunciata in un giudizioal quale non avrebbe partecipato, mentre nei fatti di causa dellasentenza impugnata si dava atto che l’Istituto aveva datoesecuzione al giudicato derivante da tale decisione, medianteapplicazione delle differenze stipendiali ordinate dal giudice allaQuota B.Deduce, inoltre, che l’INPS non aveva contestato i conteggi,sicché sarebbe incorso in decadenza dal diritto di contestarli e didimostrare importi diversi in appello; lamenta, altresì, che la Corteterritoriale abbia ritenuto assorbiti ulteriori motivi, con esito, a suodire, intrinsecamente illogico e contraddittorio.2.1.

Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.La censura, pur formalmente prospettata come nullità permotivazione apparente, illogica e contraddittoria e come violazionedell’art. 112 c.p.c., non si confronta in modo puntuale conl’effettivo contenuto della decisione impugnata e tende, piuttosto,a contrapporre una diversa lettura dei motivi di appello dell’INPSe del loro rapporto con le risultanze processuali.In particolare, il ricorrente, nell’evidenziare una discrasia tra ladifesa dell’INPS, che aveva contestato l’opponibilità a sé dellasentenza n. 144/2013 della Corte d’appello, e la circostanza,Numero registro generale 22895/2021riportata nella sentenza impugnata, secondo cui il medesNiummeoro sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026Istituto previdenziale aveva dato esecuzione a quel giudicatoData pubblicazione 16/06/2026mediante applicazione delle differenze stipendiali alla quota B, nonchiarisce in quali esatti termini la Corte territoriale sarebbe incorsain una contraddizione decisiva, né trascrive o localizza, con lanecessaria specificità, il contenuto integrale del motivo di appelloe dei passaggi della sentenza impugnata che si assumonologicamente incompatibili.Analogo difetto di specificità investe la deduzione secondo cuil’INPS non avrebbe contestato i conteggi e sarebbe perciòdecaduto dal diritto di contrastarli o di allegare importi diversi, nonessendo illustrato come tale questione sia stata devoluta e decisa,né in che modo l’affermazione di assorbimento di ulteriori motiviabbia inciso concretamente sulla ratio decidendi.2.2.

Ne deriva che il motivo si risolve nella prospettazione diun vizio motivazionale non più scrutinabile nei termini dedotti e,comunque, in una critica meramente alternativa del percorsoargomentativo seguito dal giudice di merito, il quale ha esposto inmodo intelligibile le ragioni della decisione, sicché non ricorrono néla motivazione apparente né un’effettiva violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 113 c.p.c. e delledisposizioni invocate in materia di incarichi dirigenziali nel pubblicoimpiego e di base/retribuzione pensionabile, richiamando, tral’altro, il d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), l’art. 43 D.P.R. n.1092/1973 e la disciplina della retribuzione pensionabile ai fini delcalcolo della quota B, sostenendo l’erroneità della qualificazionedegli incarichi come “ordini di servizio” e la conseguenteillegittimità del calcolo pensionistico operato.3.1.

Anche tale motivo è inammissibile.La dedotta violazione di norme di diritto in tema diN uimnecroa rreigcishtroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026dirigenziali e base pensionabile si fonda su una diversaNumero di raccolta generale 20244/2026ricostruzione del fatto (natura, fonte e contenuto degli incaDraitcah pui;bb licazione 16/06/2026documentazione amministrativa; incidenza sul trattamentopensionistico) e, come tale, mira a un riesame del merito.La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la pensionesi articolava in una quota A, relativa alle anzianità maturate finoal 31 dicembre 1992, calcolata con il sistema retributivo puro emaggiorata del 18 per cento, e in una quota B, da determinarsi,per il ricorrente che vantava oltre diciotto anni di servizio, sullamedia delle retribuzioni degli ultimi dieci anni, secondo coefficientidifferenziati nei due periodi quinquennali considerati.

Ha altresìdato atto che il consulente di parte appellata e l’INPS avevanoconcordato in ordine ai parametri di ricalcolo da utilizzare e che ladifferenza tra gli esiti dei due calcoli risiedeva, in parte, nellacircostanza che l’appellato includeva la retribuzione percepita nelperiodo di svolgimento dell’incarico dirigenziale nella quota A,anziché nella quota B, come precisato dall’informativa n. 23 del2003 della Direzione centrale trattamenti pensionisticidell’INPDAP, nonché dall’art. 2, comma 11, della legge n. 335 del1995, senza tenere conto della previsione recata dall’art. 13, lett.a), del d.lgs. n. 503 del 1992.A fronte di tale articolata ratio decidendi, il ricorrente nonchiarisce in che modo le disposizioni invocate in materia di incarichidirigenziali e retribuzione pensionabile si coordinerebbero con ilcriterio legale di calcolo della quota B recepito dalla sentenzaimpugnata, né indica specificamente per quali ragionil’inquadramento degli incarichi o la loro qualificazione giuridicaavrebbero inciso, in termini decisivi, sul meccanismo pensionisticoapplicato.Inoltre, la censura non si confronta in modo puntuale con leargomentazioni decisive della sentenza impugnata, la quale hadato atto della modifica del regime pensionistico dei dNipumeenrod reeginsttroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026pubblici introdotta dal d.lgs. n. 503 del 1992, evidenziando ilNumero di raccolta generale 20244/2026passaggio da un sistema di determinazione del trattamDaetan ptuobb licazione 16/06/2026pensionistico fondato sul valore retributivo a un sistemastrutturato secondo il valore contributivo, pur con permanenza,per gli assicurati in possesso di maggiore anzianità, di quotedeterminate secondo criteri differenziati.Ne deriva il difetto di specificità e di autosufficienza dellacensura, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.4.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e ineuro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La PresidenteNumero registro generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIA2444 CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il11/03/2021 R.G.N. 48/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del MIUR con qualifica C3 super,veniva incaricato a tempo determinato, dal 22 dicembre 2002 al 2dicembre 2006, della direzione dell’Ufficio scolastico di Sassari,con attribuzione del trattamento economico dirigenziale di secondafascia fino alla cessazione dell’incarico.2. All’esito di un primo giudizio definito dalla Corte d’appello diCagliari con sentenza n. 144/2013, per il periodo decorrente dallacessazione dell’incarico direttivo fino al pensionamento,intervenuto il 1° aprile 2007, otteneva il riconoscimento del dirittoa percepire le differenze tra il trattamento dirigenziale di secondafascia e quello in concreto corrispostogli, sul presupposto dellaconservazione, anche per tale periodo, del corrispondentetrattamento economico.3. Nel presente giudizio, quindi, chiedeva la riliquidazione deltrattamento pensionistico, liquidato sulla base dell’ultimo stipendiopercepito in qualità di funzionario, assumendo che nella basepensionabile dovessero essere computati anche gli emolumenticorrelati all’incarico dirigenziale.4. Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda, ritenendo chel’INPS dovesse adeguarsi al precedente accertamento giudiziale.5. La Corte d’appello di Sassari, con sentenza n. 74/2021impugnata nella presente sede, ribadito il difetto di giurisdizionedella Corte dei conti, accoglieva l’appello dell’INPS.Rilevava che la precedente decisione si era limitata ariconoscere il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle differenze retributive tra iltrattamento previsto per i dirigenti di seconda fascia e quanto inconcreto percepito dal momento della revoca dell’incarico sino alpensionamento, senza determinare la concreta incidenza di talidifferenze sul trattamento pensionistico; l’INPS si era quindiconformato a quel giudicato, ricalcolando la pensione annua lordaNumero registro generale 22895/2021secondo la disciplina legislativa vigente, mentre le preteseN udmeerol sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026ricorrente, fondate sul presupposto del riconoscimento dellaData pubblicazione 16/06/2026qualifica dirigenziale, non erano condivisibili perché riferivanol’incremento previdenziale alla Quota A anziché alla Quota B deltrattamento pensionistico ed inserivano il maggior trattamentoeconomico nella retribuzione di base, anziché nel trattamentoaccessorio.Affermava che il primo giudice aveva erroneamente qualificatocome componenti strutturali della retribuzione, utili ai fini dellabase pensionabile, le maggiorazioni corrisposte per lo svolgimentodi mansioni superiori, in difformità dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092del 1973.6. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative inprossimità dell’udienza.7. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 342, 343, 434,436 bis e 345 c.p.c., per l’omessa dichiarazione d’inammissibilitàdell’appello dell’INPS, ritualmente eccepita e comunque rilevabiled’ufficio.Deduce, in particolare, che l’INPS aveva introdotto in appelloargomenti nuovi (pag. 13 del ricorso) e che la Corte territorialeavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dei motivi di gravameai quali egli aveva opposto specifiche eccezioni. In particolare,assume che il secondo motivo fosse generico e che il quinto fossenuovo, poiché l’appellante aveva lamentato solo con l’atto digravame la mancata considerazione di contestazioni non svolte inprimo grado, essendosi allora limitato a prospettarel’interpretazione della liquidazione delle quote A e B sullNau mberao sreegi sdtroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026norme abrogate o comunque superate dal d.lgs. n. 165 del 2001.Numero di raccolta generale 20244/20261.1. La censura è generica e va dichiarata inammissibile.D ata pubblicazione 16/06/2026Il ricorrente non indica dove e in quali termini, negli atti dicausa, le prospettazioni dell’INPS che assume nuove o generichesiano state formulate; né specifica quali difese dell’Istitutodimostrerebbero che le contestazioni riproposte in appello nonerano state svolte in primo grado. Non precisa, inoltre, dove ecome, nel giudizio di appello, avrebbe eccepito l’inammissibilità deimotivi per genericità o novità.1.2. Quanto al secondo motivo di appello, il rilievo di genericitàresta assertivo. Il ricorrente non chiarisce, infatti, sotto qualeprofilo la censura difetterebbe di specificità, avuto riguardo altenore complessivo dell’atto di gravame.1.3. Con riguardo al dedotto carattere nuovo del quinto motivodi gravame, il ricorrente non trascrive né localizza il contenutodelle difese dell’INPS svolte in primo grado, dalle qualiemergerebbe la radicale novità della censura. Anche sotto taleprofilo, dunque, la doglianza difetta dei necessari requisiti dispecificità e autosufficienza.1.4. Sotto altro profilo, il motivo non aggredisce la decisioneimpugnata.La censura resta, infatti, incentrata sulle originarieprospettazioni dell’INPS, anziché confrontarsi con leargomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordineall’ammissibilità e al contenuto dei motivi di appello.1.5. Ne consegue che la denunciata violazione di legge peromessa declaratoria di inammissibilità dell’appello è inammissibile,avendo peraltro la Corte territoriale, sia pure implicitamente,ritenuto ammissibili le censure devolute e proceduto al loro esamenel merito.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensNiu mdeerol lre’agirsttro. generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perNumero di raccolta generale 20244/2026motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in violaDzaitoa npuebb licazione 16/06/2026degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonchéla violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appelloavrebbe trattato in modo incoerente i motivi di gravame dell’INPSemettendo una pronuncia ultra petitum.In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbetrattato insieme motivi disomogenei ed inconciliabili, cherichiedevano trattazione separata; che, con il terzo motivo diappello, l’Istituto aveva contestato l’opponibilità della sentenza n.144/2013 della Corte d’appello, perché pronunciata in un giudizioal quale non avrebbe partecipato, mentre nei fatti di causa dellasentenza impugnata si dava atto che l’Istituto aveva datoesecuzione al giudicato derivante da tale decisione, medianteapplicazione delle differenze stipendiali ordinate dal giudice allaQuota B.Deduce, inoltre, che l’INPS non aveva contestato i conteggi,sicché sarebbe incorso in decadenza dal diritto di contestarli e didimostrare importi diversi in appello; lamenta, altresì, che la Corteterritoriale abbia ritenuto assorbiti ulteriori motivi, con esito, a suodire, intrinsecamente illogico e contraddittorio.2.1. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.La censura, pur formalmente prospettata come nullità permotivazione apparente, illogica e contraddittoria e come violazionedell’art. 112 c.p.c., non si confronta in modo puntuale conl’effettivo contenuto della decisione impugnata e tende, piuttosto,a contrapporre una diversa lettura dei motivi di appello dell’INPSe del loro rapporto con le risultanze processuali.In particolare, il ricorrente, nell’evidenziare una discrasia tra ladifesa dell’INPS, che aveva contestato l’opponibilità a sé dellasentenza n. 144/2013 della Corte d’appello, e la circostanza,Numero registro generale 22895/2021riportata nella sentenza impugnata, secondo cui il medesNiummeoro sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026Istituto previdenziale aveva dato esecuzione a quel giudicatoData pubblicazione 16/06/2026mediante applicazione delle differenze stipendiali alla quota B, nonchiarisce in quali esatti termini la Corte territoriale sarebbe incorsain una contraddizione decisiva, né trascrive o localizza, con lanecessaria specificità, il contenuto integrale del motivo di appelloe dei passaggi della sentenza impugnata che si assumonologicamente incompatibili.Analogo difetto di specificità investe la deduzione secondo cuil’INPS non avrebbe contestato i conteggi e sarebbe perciòdecaduto dal diritto di contrastarli o di allegare importi diversi, nonessendo illustrato come tale questione sia stata devoluta e decisa,né in che modo l’affermazione di assorbimento di ulteriori motiviabbia inciso concretamente sulla ratio decidendi.2.2. Ne deriva che il motivo si risolve nella prospettazione diun vizio motivazionale non più scrutinabile nei termini dedotti e,comunque, in una critica meramente alternativa del percorsoargomentativo seguito dal giudice di merito, il quale ha esposto inmodo intelligibile le ragioni della decisione, sicché non ricorrono néla motivazione apparente né un’effettiva violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 113 c.p.c. e delledisposizioni invocate in materia di incarichi dirigenziali nel pubblicoimpiego e di base/retribuzione pensionabile, richiamando, tral’altro, il d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), l’art. 43 D.P.R. n.1092/1973 e la disciplina della retribuzione pensionabile ai fini delcalcolo della quota B, sostenendo l’erroneità della qualificazionedegli incarichi come “ordini di servizio” e la conseguenteillegittimità del calcolo pensionistico operato.3.1. Anche tale motivo è inammissibile.La dedotta violazione di norme di diritto in tema diN uimnecroa rreigcishtroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026dirigenziali e base pensionabile si fonda su una diversaNumero di raccolta generale 20244/2026ricostruzione del fatto (natura, fonte e contenuto degli incaDraitcah pui;bb licazione 16/06/2026documentazione amministrativa; incidenza sul trattamentopensionistico) e, come tale, mira a un riesame del merito.La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la pensionesi articolava in una quota A, relativa alle anzianità maturate finoal 31 dicembre 1992, calcolata con il sistema retributivo puro emaggiorata del 18 per cento, e in una quota B, da determinarsi,per il ricorrente che vantava oltre diciotto anni di servizio, sullamedia delle retribuzioni degli ultimi dieci anni, secondo coefficientidifferenziati nei due periodi quinquennali considerati. Ha altresìdato atto che il consulente di parte appellata e l’INPS avevanoconcordato in ordine ai parametri di ricalcolo da utilizzare e che ladifferenza tra gli esiti dei due calcoli risiedeva, in parte, nellacircostanza che l’appellato includeva la retribuzione percepita nelperiodo di svolgimento dell’incarico dirigenziale nella quota A,anziché nella quota B, come precisato dall’informativa n. 23 del2003 della Direzione centrale trattamenti pensionisticidell’INPDAP, nonché dall’art. 2, comma 11, della legge n. 335 del1995, senza tenere conto della previsione recata dall’art. 13, lett.a), del d.lgs. n. 503 del 1992.A fronte di tale articolata ratio decidendi, il ricorrente nonchiarisce in che modo le disposizioni invocate in materia di incarichidirigenziali e retribuzione pensionabile si coordinerebbero con ilcriterio legale di calcolo della quota B recepito dalla sentenzaimpugnata, né indica specificamente per quali ragionil’inquadramento degli incarichi o la loro qualificazione giuridicaavrebbero inciso, in termini decisivi, sul meccanismo pensionisticoapplicato.Inoltre, la censura non si confronta in modo puntuale con leargomentazioni decisive della sentenza impugnata, la quale hadato atto della modifica del regime pensionistico dei dNipumeenrod reeginsttroi generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026pubblici introdotta dal d.lgs. n. 503 del 1992, evidenziando ilNumero di raccolta generale 20244/2026passaggio da un sistema di determinazione del trattamDaetan ptuobb licazione 16/06/2026pensionistico fondato sul valore retributivo a un sistemastrutturato secondo il valore contributivo, pur con permanenza,per gli assicurati in possesso di maggiore anzianità, di quotedeterminate secondo criteri differenziati.Ne deriva il difetto di specificità e di autosufficienza dellacensura, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.4. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e ineuro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La PresidenteNumero registro generale 22895/2021Numero sezionale 2444/2026Numero di raccolta generale 20244/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20244/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris