CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 20465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 27811- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.N.A.P.I. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N. 27811/2022 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 09/10/2022 R.G.N. 1044/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, per fare accertare, in via principale, che tra la stessa e il Patronato INAPI è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 21.3.2016 al 31.1.2020, con orario di 40 ore settimanali e mansioni di operatore di patronato (livello C3) fino al 20.11.2016 e di responsabile (livello C2) per il periodo successivo, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; in subordine, la medesima domanda è stata proposta nei confronti del Circolo FENAPI, chiedendo di accertare anche l’avvenuto distacco presso il Patronato INAPI. 2. [OSCURATO:PERSONA] INAPI si è costituito ed ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano, ritenendo competente, ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ., il Tribunale di Roma, luogo in cui sarebbe sorto il rapporto di lavoro tra il Patronato medesimo e la lavoratrice e, precisamente, luogo in cui sarebbe avvenuta l’accettazione da parte della lavoratrice del distacco presso il Patronato disposto dal datore di lavoro Circolo FENAPI di Avezzano. 3. Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza pronunciata all’udienza de 9.10.2022, ha ritenuto “prima facie non fondata l’eccezione di incompetenza territoriale” sollevata dal Patronato ed ha provveduto sulle istanze istruttorie, rinviando ad una successiva udienza per l’assunzione delle prove ammesse. 4. Il Tribunale ha richiamato il precedente di legittimità Cass. n. 21648 del 2020 secondo cui “nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicché, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria”; ha aggiunto che è “onere della parte che sollevi l'eccezione di incompetenza per territorio contestare tempestivamente la competenza del giudice adito dalla controparte in ordine a tutti i possibili criteri di collegamento prospettabili e indicare positivamente tutti i giudici ritenuti competenti, fornendo la prova delle circostanze di fatto che sostengono l'eccezione” ed ha giudicato “irrilevante l'obiezione, formulata dalla resistente solo nelle note autorizzate depositate l'8.4.2022 secondo cui non vi sarebbe certezza sul luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro”. 5. Avverso tale ordinanza il Patronato INAPI ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per essere l’ordinanza impugnata priva del carattere di decisorietà. [OSCURATO:PERSONA] INAPI ha depositato memoria. Considerato che: 7. [OSCURATO:PERSONA] INAPI censura l’ordinanza del Tribunale di Avezzano per violazione e falsa applicazione dell’art. 413, comma 2, c.p.c. nonché degli artt. 18 e 42 e dell’art. 38, comma 1, c.p.c. Premette di avere sede legale in Roma e di essere soggetto estraneo al rapporto di lavoro esistente tra la lavoratrice e il Circolo FENAPI di Avezzano; sostiene che il provvedimento con cui è stato disposto il distacco della lavoratrice presso la sede provinciale del Patronato INAPI, sita in L’Aquila, e che secondo la lavoratrice costituirebbe un rapporto di lavoro dissimulato, è stato sottoscritto da quest’ultima per accettazione in Roma, dovendosi in tale luogo radicarsi la competenza per territorio; aggiunge che l’assenza, nella documentazione prodotta dalla lavoratrice, di qualsiasi riferimento al luogo di sottoscrizione del contratto con il Circolo FENAPI di Avezzano depone a sostegno dell’eccezione di incompetenza sollevata. 8. Il ricorso è inammissibile in ragione della natura non decisoria, sulla competenza, dell’ordinanza emessa il 9.10.2022 dal Tribunale di Avezzano. 9. Come precisato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20449 del 2014 cit.) “il sistema normativo (ancorché prescrivendo per la decisione sulla competenza la forma dell'ordinanza anziché quella della sentenza) sancisce (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio (nel senso sopra specificato) su questione di competenza (così come, del resto, su questione di giurisdizione, altra pregiudiziale di rito o sul merito), solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale”. 10. In tale prospettiva, risultano “suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza in primo luogo - in quanto atti decisori per espressa previsione di legge - i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti). Suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza risultano altresì - per effetto del richiamato criterio "della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali" - i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacché, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell'intera causa) il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio”. 11. Non sono invece suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza “le ordinanze con le quali il giudice, argomentando nel senso dell'affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senza previa remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche sul merito della controversia, e adempimenti consequenziali. A tali ordinanze non può, infatti, riconoscersi che carattere di provvedimenti meramente ordinatori (il che le sottrae al regime di stabilità di cui all'art. 177 c.p.c., comma 3, rendendole sempre revocabili e modificabili dal giudice che le ha emesse), giacché, non rispondendo allo schema legale del provvedimento decisorio in tema di competenza, non sono "normativamente" decisorie né, diversamente da quelle declinatorie, implicano connaturamente che il giudice si spogli in via definitiva della questione”. 12. Si è aggiunto, richiamando il principio c.d. "dell'apparenza" (secondo cui l'identificazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giudiziario, nella specie revocabilità o impugnabilità a mezzo regolamento di competenza, deve essere compiuta con riferimento alle qualificazioni, ove esistenti, operate dal medesimo giudice che lo ha emesso, cfr. Cass., S.U. n. 10073 del 2011; più recentemente Cass. n. 6179 del 2019; n. 7882 del 2018; n. 13381 del 2017), che il regime di non impugnabilità con regolamento di competenza (e, dunque, di revocabilità) delle ordinanze, con le quali il giudice adito, senza previa remissione della causa in decisione ed invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé dopo aver affermativamente delibato il tema della competenza, incontra un’unica eccezione nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza e ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità (cfr. Cass.2338 del 2020; n. 14223 del 2017; n. 10594 del 2012). 13. Il carattere decisorio dei provvedimenti sulla competenza, che rende gli stessi suscettibili di ricorso con regolamento di competenza, presuppone, quindi, che le parti siano invitate a precisare le conclusioni anche di merito, secondo lo schema procedurale del rito applicabile. 14. Si è precisato che, diversamente dal rito civile ordinario, nel rito del lavoro è sufficiente che il giudice "invit(i) le parti alla discussione", ai sensi dell’art. 420 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23112 del 2010); difatti, nel rito del lavoro “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo - sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l'attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi - con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni - prima della pronuncia della sentenza -al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale - rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità - senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa” (Cass. n. 9235 del 2006; n. 13708 del 2007). Da ciò consegue che, nel rito del lavoro, “al fine di conferire natura decisoria ai provvedimenti sulla competenza, in funzione della relativa impugnazione mediante lo strumento di cui all'art. 42 c.p.c., è sufficiente che il giudice abbia preventivamente invitato le parti alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 21849 del 2020). 15. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non reca alcun riferimento all’invito delle parti alla discussione né dà atto della intervenuta discussione ad opera delle stesse; inoltre, non contiene alcuna statuizione a cui possa riconoscersi valenza decisoria definitiva e incontrovertibile sul tema della competenza, atteso che essa si limita a richiamare e trascrivere precedenti giurisprudenziali e a definire “irrilevante” l’obiezione della resistente “secondo cui non vi sarebbe certezza sul luogo in cui è sorto il rapporto”, ed utilizza nell’esordio una espressione (“ritenuta prima facie non fondata l’eccezione di incompetenza territoriale”) significativa di una delibazione assolutamente sommaria della questione di competenza. Non solo quindi manca una esplicita qualificazione della ordinanza come decisoria ma la dicitura adoperata (prima facie) depone, dal punto di vista letterale e logico, nel senso della mancata adozione di una decisione definitiva sulla questione di competenza. 16. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Avezzano, presso cui il procedimento deve proseguire. La regolazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva. 17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sus