CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuto che detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che osta al riconoscimento dell'attenuante de qua il valore della merce sottratta, pari a euro 108,72; che, in ogni caso, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso «Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02); che, nel caso in esame risulta che l'imputato per eseguire la rapina ha commesso anche il reato di lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; che, come ha correttamente motivato la Corte di appello (v. pag. 3 della relativa sentenza), non ricorrevano pertanto le condizioni per il riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4