CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 14 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., ritenuta ed applicata la contestata recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. (fatto commesso in Fabro in data 14 agosto 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi, che muovono rilievi avverso la dichiarazione di responsabilità e, in particolare, in punto di prova della certa identificazione dell'imputato quale esecutore Materiale della condotta integratrice del delitto contestato, non sono consentiti in questa sede, in quanto affidati a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli, senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove, e a proporre un'alternativa valutazione delle prove medesime sulla base di un alternativo modello di ragionamento; oltretutto, il secondo motivo è anche manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui <<Il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L'Obbligo di motivazione può considerarsi, infatti, adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo.» (Sez. 2, Sentenza n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181; conf. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigliere estensore