CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 01220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 (capo 10) e l'ha confermata per i reati di cui ai capi 11 e 12 relativi a condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti con l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. (aggravante della transnazionalità). 2.Con ricorso del 10 settembre 2021 l'indagato chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. sul rilievo che, venuto meno il reato associativo, sono insussistenti i presupposti per la sua applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine di giorni dieci dalla notifica dell'ordinanza con la quale, in esito alla richiesta di riesame, è stata assunta la decisione oggetto di impugnazione. Ed invero, a fronte di notifica dell'ordinanza eseguita, rispettivamente, il 30 luglio 2021 e il 3 agosto 2021 al difensore dell'indagato e a questi personalmente, il ricorso è stato depositato presso il giudice a quo il 10 settembre 2021 e, quindi, oltre il termine di giorni dieci previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., non operando nel procedimento la sospensione nel periodo feriale, decorrente dal 1 agosto al 31 agosto 2021. La disciplina dell'art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è stata integrata dall'art. 21-bis del d. I. n. 306 del 8 giugno 1992 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356), che ha inserito all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis cit., la previsione secondo cui la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche ai termini delle procedure incidentali — personali e reali - che in tale fase procedimentale si iscrivano. Si è ritenuto che con la locuzione "termini delle indagini preliminari", di cui al comma primo del medesimo art. 2, debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari e che tale scelta deriva dalla esigenza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelarazioni potenzialmente pregiudizievoli all'attività inquirente e che in tale fase procedimentale si inseriscono. Ciò che rileva, ai fini della inapplicabilità della moratoria, è che la contestazione elevata al singolo indagato sia inerente e si iscriva nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati (Sez. U, Sentenza n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247994). Ne consegue che è irrilevante la decisione del tribunale del riesame che, con riferimento alla posizione del singolo indagato, abbia escluso nella fase delle indagini preliminari il reato associativo (nel caso in esame il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990) in quanto di per sé inidonea a far ritenere superata la fase procedimentale alla quale fa riferimento, con una disposizione di carattere generale, la disposizione recata dall'art. 21-bis d.l. 306 cit., diversamente dalle statuizioni che intervengono in una distinta fase processuale e che sono evidentemente soggette ad una diversa ratio rispetto a quella, innanzi descritta, che governa l'attività inquirente. 2. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in\ / \ \ dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA],dpnte