CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42239_23 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in ordine all' affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, come riqualificati i fatti; ritenuto che la doglianza è del tutto generica, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento del provvedimento impugnato e, in particolare, non si confronta specificamente col percorso motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi ad astratte enunciazioni sui criteri di valutazione della prova e omettendo qualsivoglia concreto e puntuale riferimento alla vicenda; osservato che il suddetto motivo è, altresì, non consentito dalla legge in sede di legittimità articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità; la Corte di appello, infatti, ha correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato di spaccio di stupefacenti valorizzando sia il carattere ripetuto e continuativo della condotta di spaccio, attestato dal fatto che lo stesso, per tre volte consecutive, dopo un breve colloquio con i conducenti dei mezzi che si fermavano innanzi a lui, si recava nella sua auto e prelevava qualcosa dalla stessa, sia il medesimo confezionamento della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di uno dei conducenti interlocutori dell'imputato e quella sequestrata allo stesso, nonché il rinvenimento nel possesso del ricorrente di banconote di piccolo taglio compatibile con lo spaccio dei quantitativi di droga rilevati (cfr. pag. 6); rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I