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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23625/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] linxiang (cui è seguita memoria) condannato in ordine al reato ex art. 56 515 c.p. per il tentativo di vendita di occhiali privi del marchio CE, è manifestamente infondato.

Innanzitutto il dedotto vizio di travisamento della prova è stato promosso in maniera inammissibile, in assenza della integrale allegazione dell'atto dichiarativo richiamato, di cui il ricorrente ha solo prodotto uno stralcio.

Si rammenta che il travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero stralcio, (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).

Va/ aggiunto che in linea c-on richiamati indirizzi di legittimità la corte ha coerentemente evidenziato, in motivazione, anche la mancata consegna, particolarmente significativa ai fini della configurazione del reato contestato, da parte dell'imputato, della documentazione attestante la regolarità dell'apposizione del marchio CE.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] linxiang (cui è seguita memoria) condannato in ordine al reato ex art. 56 515 c.p. per il tentativo di vendita di occhiali privi del marchio CE, è manifestamente infondato. Innanzitutto il dedotto vizio di travisamento della prova è stato promosso in maniera inammissibile, in assenza della integrale allegazione dell'atto dichiarativo richiamato, di cui il ricorrente ha solo prodotto uno stralcio. Si rammenta che il travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero stralcio, (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S). Va/ aggiunto che in linea c-on richiamati indirizzi di legittimità la corte ha coerentemente evidenziato, in motivazione, anche la mancata consegna, particolarmente significativa ai fini della configurazione del reato contestato, da parte dell'imputato, della documentazione attestante la regolarità dell'apposizione del marchio CE. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23625/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris