Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 89/1994
ECLI:IT:COST:1994:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA]Romagna, con ricorso notificato il 14
giugno 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in ordine al decreto del ministro dei trasporti 15 marzo
1993, recante "Disposizioni riguardanti l'idoneità
tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei
servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti",
pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 87 del 15 aprile 1993.
La ricorrente censura il predetto decreto come invasivo delle
proprie attribuzioni, previste dagli artt. 117, primo comma, e 118,
primo comma, della Costituzione, nella materia dei servizi
automobilistici di interesse regionale, e ne chiede l'annullamento.
Osserva al riguardo che il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ha
disciplinato, in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. a), della
legge di delega 6 dicembre 1978, n. 835, i diversi settori di
esercizio delle ferrovie.
Peraltro, in base alla stessa legge di delega (art. 1, primo
comma, lett. c), il legislatore delegato avrebbe dovuto "provvedere
al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la
polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con
il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie
in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale
governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto
terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e,
per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza
dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle
regioni".
Invece di elaborare una apposita ed organica disciplina - distinta
da quella avente ad oggetto le ferrovie - adeguata alla natura dei
diversi servizi di trasporto, il d.P.R. n. 753 del 1980, all'art. 1,
terzo comma, ha esteso le norme comunque riguardanti le ferrovie in
concessione, salvo quanto specificato nei successivi articoli, a
tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di
competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza
dell'esercizio, anche a quelli di competenza delle regioni.
Il titolo ottavo del decreto legislativo ha disciplinato obblighi
e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in
concessione, subordinando, tra l'altro, l'assenso o il nulla osta a
tale incarico da parte della direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione (art. 90, secondo comma)
all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e
morale della persona proposta quale direttore o responsabile
dell'esercizio sulla base di disposizioni da stabilirsi con decreto
del ministro dei trasporti.
Tali disposizioni sono state poste con l'impugnato d.m. 15 marzo
1993, che espressamente si riferisce anche alle autolinee.
La ricorrente ritiene che non spetta al ministro dei trasporti
disciplinare lo svolgimento dell'attività di direttore di esercizio
delle autolinee regionali, in quanto tale regolamentazione porrebbe
illegittimamente limiti alla possibilità delle Regioni di avvalersi
di concessionari dotati di struttura organizzativa diversa da quella
indicata nel decreto ministeriale. Per i servizi automobilistici,
infatti, già il d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in attuazione della
direttiva CEE n. 438 del 1989, fissa i requisiti per le imprese che
esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea, in
modo, oltre che omogeneo sul piano europeo, più equo ed equilibrato
rispetto alle condizioni previste nel decreto impugnato, che
richiede, tra l'altro, la laurea in ingegneria per il direttore di
esercizio. Del resto, osserva la Regione, l'estensione delle
disposizioni del titolo ottavo del d.P.R. n. 753 del 1980, concepite
per le ferrovie, alle autolinee a norma dell'art. 1, terzo comma,
dello stesso d.P.R. fa, per un verso, salvo "quanto specificato nei
successivi articoli", per l'altro è limitata, per i servizi
regionali, alle regole in materia di polizia e di sicurezza, quali
non sono, se non indirettamente e mediatamente, quelle concernenti i
requisiti professionali.
Comunque, il decreto ministeriale impugnato sarebbe in contrasto
con le disposizioni di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 753, che, al
secondo comma, prevede che l'idoneità tecnico-professionale del
direttore o del responsabile di esercizio sia accertata "sulla base
delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del ministro
dei trasporti", il quale, pertanto, doveva solo stabilire le
modalità per l'accertamento dell'idoneità, e non individuare
specifici requisiti professionali che la legge non prevede e la cui
esistenza, in quanto fattore di limitazione della libertà
professionale, dovrebbe essere soggetta al principio di legalità
sostanziale.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, ritenendo che
competa allo Stato stabilire i requisiti tecnico-professionali e
morali delle persone addette ad un pubblico servizio che, come quello
del trasporto, deve obbedire ad esigenze di sicurezza.
3. - Nella pendenza del giudizio davanti alla Corte è stato
emanato il 30 luglio 1993, e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n.
190 del 14 agosto 1993, il decreto del ministro dei trasporti avente
ad oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993
recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale,
fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico
trasporto terrestre e dei loro sostituti". Tale decreto ha, tra
l'altro, escluso dalla applicazione delle disposizioni del d.m. 15
marzo 1993 l'esercizio delle autolinee.
Pertanto, la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocatura generale dello
Stato hanno concordemente ritenuto, in nota depositata in udienza,
che possa considerarsi cessata la materia del contendere.
1. - [OSCURATO:PERSONA]Romagna, con il ricorso indicato in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt.
117, primo comma, e 118, primo comma, che non spetta allo Stato
dettare, in attuazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e
morale dei direttori di esercizio dei servizi automobilistici di
interesse regionale, e, conseguentemente, di annullare il decreto in
data 15 marzo 1993 con il quale il ministro dei trasporti ha
impartito tali disposizioni nella parte in cui esse si riferiscono
all'esercizio di autolinee.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta
applicabile a tutti i servizi di trasporto la disciplina relativa
all'incarico di direttore di esercizio delle ferrovie in concessione
dettata dal predetto d.P.R. n. 753 del 1980, la regione ha eccepito
la illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dei
principi contenuti nella legge delega 6 dicembre 1978, n. 835.
Secondo la ricorrente, tale legge non prevedeva una generalizzata
estensione delle regole dettate per le ferrovie ad ogni tipo di
trasporto, ma un'apposita normativa delegata riferita al
riordinamento ed all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia,
la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto.
2. - Nelle more del giudizio davanti alla Corte, è stato emanato
il 30 luglio 1993 il decreto del ministro dei trasporti avente ad
oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante
disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto
terrestre e dei loro sostituti", il quale, per la parte che qui
rileva, ha escluso l'applicazione alle autolinee della disciplina
posta dal decreto impugnato dalla Regione Emilia-Romagna.
A seguito della sopravvenienza di tale normativa, le parti hanno
chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
In effetti, il decreto ministeriale del 30 luglio 1993 ha escluso
il riferimento alle linee automobilistiche delle disposizioni del
decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, riguardanti
l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di
esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro
sostituti. Si è realizzato, così, il soddisfacimento della pretesa
della Regione ricorrente ed è venuto meno il suo interesse alla
pronunzia di merito.
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del conflitto di
attribuzione in esame per sopravvenuta carenza d'interesse.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del
decreto del ministro dei trasporti del 15 marzo 1993, recante
"Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto
terrestre e dei loro sostituti".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]