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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34947/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito in tema di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagina 5 della sentenza impugnata) è conforme con l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; Sez. 2, n. 44890 del 25/10/2022, Troncone, non massimata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente sottolineato come il ricorrente non abbia agito a seguito di un fatto ingiusto altrui (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nel quale viene chiarito che il Guentouh è intervenuto attivamente a difesa della Mira solo dopo che la donna era già stata aggredita dal ricorrente) con conseguente inapplicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Deve esser affermato, in proposito, che ai fini della integrazione del «fatto ingiusto altrui», costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate Con riferimento alle convinzioni dell'imputato non corrispondenti a canoni di civile convivenza. rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione non è consentito in sede di legittimità.

Il ricorrente si limita a sostenere contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite contestati, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della gravità delle lesioni cagionate alle persone' offese (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito in tema di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagina 5 della sentenza impugnata) è conforme con l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; Sez. 2, n. 44890 del 25/10/2022, Troncone, non massimata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente sottolineato come il ricorrente non abbia agito a seguito di un fatto ingiusto altrui (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nel quale viene chiarito che il Guentouh è intervenuto attivamente a difesa della Mira solo dopo che la donna era già stata aggredita dal ricorrente) con conseguente inapplicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Deve esser affermato, in proposito, che ai fini della integrazione del «fatto ingiusto altrui», costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate Con riferimento alle convinzioni dell'imputato non corrispondenti a canoni di civile convivenza. rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione non è consentito in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a sostenere contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite contestati, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della gravità delle lesioni cagionate alle persone' offese (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas