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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:T:2024:660
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0332_RES

[OSCURATO:PERSONA]332/22

TotalEnergies [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024 «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di identificare i documenti coperti dalla presunzione e di fornirne un elenco» Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Esclusione dall’obbligo – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 18-25) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Tutela degli interessi commerciali – Applicazione ai fascicoli amministrativi afferenti ai procedimenti di controllo delle intese – Documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti notificanti o terzi – Presunzione generale di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all'insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Ammissibilità – Modalità d'applicazione – Obbligo di identificare i documenti coperti dalla presunzione e di fornirne un elenco – Portata (Art. 101, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, art. 15, § 2) (v. punti 26-28, 36-39, 45, 47, 50, 52, 53, 57) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Presunzione generale di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo afferente a un procedimento di controllo delle intese – Inversione di tale presunzione generale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell'interessato a difendersi – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 41, 43, 44) [OSCURATO:PERSONA] in composizione ampliata, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, la TotalEnergies [OSCURATO:PERSONA] NV, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che respinge, in forza del regolamento n. 1049/2001 ( 2 ), la sua domanda confermativa di accesso a taluni documenti.

Con la sua sentenza, il Tribunale precisa la propria giurisprudenza in materia di accesso ai documenti ( 3 ) chiarendo gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA], qualora quest'ultima opponga una presunzione generale di riservatezza a una domanda di accesso a documenti contenuti nel fascicolo relativo ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Il 13 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE ( 4 ) che constata la partecipazione di varie imprese, tra cui la ricorrente, a un'infrazione all'articolo 101 TFUE (in prosieguo: il «caso del bitume»).

Nel giugno del 2021 la ricorrente ha presentato cinque domande di accesso a documenti relativi al caso del bitume.

Nella sua decisione del 4 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione generale di riservatezza riguardante i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo relativo a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE per respingere quattro delle cinque domande, con la motivazione che i documenti richiesti erano coperti dalle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 ( 5 ).

A seguito del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] della domanda di conferma presentata dalla ricorrente nell'agosto del 2021, con la quale invitava la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la sua decisione del 4 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale ricorda che dal regime di eccezione istituito dal regolamento n. 1049/2001 ( 6 ) risulta che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea è soggetto a determinati limiti fondati su ragioni di interesse pubblico o privato.

Poiché tali eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate e applicate in senso stretto.

In proposito, il Tribunale ricorda che, quando un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione investito di una domanda di accesso a un documento decide di respingere tale domanda sulla base di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, esso deve, in linea di principio, spiegare in che modo l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da tale eccezione, dovendo il rischio di un siffatto pregiudizio essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che tale istituzione, organo od organismo poteva basarsi al riguardo su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe.

L’obiettivo di tali presunzioni generali risiede nella possibilità, per l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato, di ritenere che la divulgazione di alcune categorie di documenti pregiudichi, in linea di principio, l’interesse tutelato dall’eccezione che esso invoca, fondandosi su simili considerazioni generali, senza essere tenuto ad esaminare concretamente e individualmente ciascuno dei documenti richiesti.

L’esistenza di una presunzione generale di riservatezza non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene chiesta la divulgazione, non rientra in tale presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tale documento, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

La Corte ha riconosciuto l'esistenza di presunzioni generali di riservatezza per cinque categorie di documenti, tra cui i documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Infatti, la Corte ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere ( 7 ), senza procedere ad un esame concreto e specifico di ciascuno di tali documenti, che la loro divulgazione pregiudicasse, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte in un siffatto procedimento nonché la tutela degli obiettivi delle attività di indagine relative a quest'ultimo.

In primo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità della presunzione generale di riservatezza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva che dal regolamento n. 1/2003 ( 8 ) risulta che, nell'ambito di un'indagine della [OSCURATO:PERSONA] concernente l'applicazione delle norme relative all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri fa parte dei documenti interni contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] in materia ( 9 ) risulta che la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e altre autorità pubbliche intrattenuta nel corso di un'indagine rientra nei documenti interni non accessibili facenti parte del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].

Le comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali riguardanti il caso del bitume, alle quali la ricorrente aveva chiesto di poter accedere, figuravano quindi in un fascicolo relativo a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

Il Tribunale ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a far valere l'esistenza di una presunzione generale di riservatezza, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 ( 10 ), secondo cui la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo del caso del bitume arrecava pregiudizio, in linea di principio, da un lato, alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile e, dall'altro, alla tutela degli interessi commerciali.

In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di applicazione della presunzione generale di riservatezza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ricorda che dalla sentenza Campbell/[OSCURATO:PERSONA] si evince che, qualora un'istituzione ritenga applicabile una presunzione generale di riservatezza, essa può rispondere in modo globale a una domanda di accesso, nel senso che tale presunzione la dispensa dal fornire spiegazioni circa le modalità con cui l'accesso a un documento oggetto di tale domanda arreca concretamente pregiudizio all'interesse tutelato.

Tuttavia, l'applicazione di una presunzione di riservatezza non può essere interpretata nel senso di consentire all'istituzione di rispondere in modo globale che tutti i documenti oggetto della domanda di accesso appartengono a un fascicolo coperto da una presunzione generale di riservatezza, senza dover identificare tali documenti o redigerne un elenco.

Infatti, in tale sentenza, il Tribunale ha considerato che solo dopo aver individuato quali erano i documenti oggetto della domanda di accesso, l’istituzione può classificarli per categoria a seconda delle loro caratteristiche comuni, della loro medesima natura o della loro appartenenza a un medesimo fascicolo e può, quindi, applicare agli stessi una presunzione generale di riservatezza.

In assenza di tale identificazione, la presunzione di riservatezza diverrebbe assoluta.

Orbene, da un lato, il Tribunale rileva che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Campbell/[OSCURATO:PERSONA], la domanda di accesso era stata formulata in modo astratto e generale, in quanto faceva riferimento a tutti i documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, a differenza di tale causa, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'accesso a un tipo specifico di documenti relativi ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE precisamente identificato.

Dall’altro lato, esso constata che, a differenza di detta causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha identificato, nella decisione impugnata, i documenti a cui si fa riferimento nelle richieste congiuntamente, specificando nella sua valutazione si trattava degli scambi con le autorità olandesi nel contesto del caso del bitume, e che tali documenti facevano parte del fascicolo di quella causa ed erano coperti dalla presunzione generale di riservatezza. [OSCURATO:PERSONA] ha anche esposto i profili di tale presunzione generale di riservatezza e la sua applicazione al caso di specie.

A questo proposito, il Tribunale precisa che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che risponde a una domanda di accesso ai documenti, quando applica una presunzione generale di riservatezza, non è tenuto in tutti i casi a fornire al richiedente un elenco dei documenti coperti da tale presunzione.

Al contrario, la fornitura di tale elenco è solo uno dei possibili mezzi per identificare i documenti richiesti, in modo che il richiedente abbia la possibilità di confutare l'applicazione della presunzione.

In particolare, la fornitura di tale elenco di documenti non è necessaria quando i documenti in questione, o almeno il loro tipo, risultano già dalla domanda di accesso e il richiedente ha, in linea di principio, la possibilità di far valere che un documento non è coperto dall'applicazione della presunzione generale di riservatezza.

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il fatto che i documenti di cui si chiedeva la divulgazione fossero identificati sia quanto alla loro natura che quanto alla loro appartenenza al fascicolo amministrativo relativo a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE fosse sufficiente a giustificare l'applicazione della presunzione generale di riservatezza, senza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire alla ricorrente un elenco di tali documenti. ( 1 ) Decisione C (2022) 1949 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 23 marzo 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ). ( 3 ) Sentenza del 28 maggio 2020, Campbell/[OSCURATO:PERSONA] ( T-701/18 , EU:T:2020:224 ). ( 4 ) Caso COMP/F/38.456 - Bitume - [OSCURATO:PERSONA]. ( 5 ) Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, e paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. ( 6 ) Articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. ( 7 ) Ai fini dell'applicazione delle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. ( 8 ) Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 9 ) Punti 1 e 15 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA] nei casi relativi all'applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( GU 2005, C 325, pag. 7 ). ( 10 ) In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0332_RES [OSCURATO:PERSONA]332/22 TotalEnergies [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024 «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di identificare i documenti coperti dalla presunzione e di fornirne un elenco» Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Esclusione dall’obbligo – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 18-25) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Tutela degli interessi commerciali – Applicazione ai fascicoli amministrativi afferenti ai procedimenti di controllo delle intese – Documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti notificanti o terzi – Presunzione generale di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all'insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Ammissibilità – Modalità d'applicazione – Obbligo di identificare i documenti coperti dalla presunzione e di fornirne un elenco – Portata (Art. 101, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, art. 15, § 2) (v. punti 26-28, 36-39, 45, 47, 50, 52, 53, 57) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Presunzione generale di applicazione dell'eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo afferente a un procedimento di controllo delle intese – Inversione di tale presunzione generale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell'interessato a difendersi – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 41, 43, 44) [OSCURATO:PERSONA] in composizione ampliata, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, la TotalEnergies [OSCURATO:PERSONA] NV, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che respinge, in forza del regolamento n. 1049/2001 ( 2 ), la sua domanda confermativa di accesso a taluni documenti. Con la sua sentenza, il Tribunale precisa la propria giurisprudenza in materia di accesso ai documenti ( 3 ) chiarendo gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA], qualora quest'ultima opponga una presunzione generale di riservatezza a una domanda di accesso a documenti contenuti nel fascicolo relativo ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Il 13 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE ( 4 ) che constata la partecipazione di varie imprese, tra cui la ricorrente, a un'infrazione all'articolo 101 TFUE (in prosieguo: il «caso del bitume»). Nel giugno del 2021 la ricorrente ha presentato cinque domande di accesso a documenti relativi al caso del bitume. Nella sua decisione del 4 luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla presunzione generale di riservatezza riguardante i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo relativo a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE per respingere quattro delle cinque domande, con la motivazione che i documenti richiesti erano coperti dalle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 ( 5 ). A seguito del rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] della domanda di conferma presentata dalla ricorrente nell'agosto del 2021, con la quale invitava la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la sua decisione del 4 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento della decisione impugnata. Giudizio del Tribunale In via preliminare, il Tribunale ricorda che dal regime di eccezione istituito dal regolamento n. 1049/2001 ( 6 ) risulta che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea è soggetto a determinati limiti fondati su ragioni di interesse pubblico o privato. Poiché tali eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate e applicate in senso stretto. In proposito, il Tribunale ricorda che, quando un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione investito di una domanda di accesso a un documento decide di respingere tale domanda sulla base di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, esso deve, in linea di principio, spiegare in che modo l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da tale eccezione, dovendo il rischio di un siffatto pregiudizio essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che tale istituzione, organo od organismo poteva basarsi al riguardo su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe. L’obiettivo di tali presunzioni generali risiede nella possibilità, per l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato, di ritenere che la divulgazione di alcune categorie di documenti pregiudichi, in linea di principio, l’interesse tutelato dall’eccezione che esso invoca, fondandosi su simili considerazioni generali, senza essere tenuto ad esaminare concretamente e individualmente ciascuno dei documenti richiesti. L’esistenza di una presunzione generale di riservatezza non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene chiesta la divulgazione, non rientra in tale presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tale documento, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di presunzioni generali di riservatezza per cinque categorie di documenti, tra cui i documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Infatti, la Corte ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva presumere ( 7 ), senza procedere ad un esame concreto e specifico di ciascuno di tali documenti, che la loro divulgazione pregiudicasse, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte in un siffatto procedimento nonché la tutela degli obiettivi delle attività di indagine relative a quest'ultimo. In primo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità della presunzione generale di riservatezza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva che dal regolamento n. 1/2003 ( 8 ) risulta che, nell'ambito di un'indagine della [OSCURATO:PERSONA] concernente l'applicazione delle norme relative all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri fa parte dei documenti interni contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] in materia ( 9 ) risulta che la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e altre autorità pubbliche intrattenuta nel corso di un'indagine rientra nei documenti interni non accessibili facenti parte del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]. Le comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali riguardanti il caso del bitume, alle quali la ricorrente aveva chiesto di poter accedere, figuravano quindi in un fascicolo relativo a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Il Tribunale ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a far valere l'esistenza di una presunzione generale di riservatezza, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 ( 10 ), secondo cui la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo del caso del bitume arrecava pregiudizio, in linea di principio, da un lato, alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile e, dall'altro, alla tutela degli interessi commerciali. In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di applicazione della presunzione generale di riservatezza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ricorda che dalla sentenza Campbell/[OSCURATO:PERSONA] si evince che, qualora un'istituzione ritenga applicabile una presunzione generale di riservatezza, essa può rispondere in modo globale a una domanda di accesso, nel senso che tale presunzione la dispensa dal fornire spiegazioni circa le modalità con cui l'accesso a un documento oggetto di tale domanda arreca concretamente pregiudizio all'interesse tutelato. Tuttavia, l'applicazione di una presunzione di riservatezza non può essere interpretata nel senso di consentire all'istituzione di rispondere in modo globale che tutti i documenti oggetto della domanda di accesso appartengono a un fascicolo coperto da una presunzione generale di riservatezza, senza dover identificare tali documenti o redigerne un elenco. Infatti, in tale sentenza, il Tribunale ha considerato che solo dopo aver individuato quali erano i documenti oggetto della domanda di accesso, l’istituzione può classificarli per categoria a seconda delle loro caratteristiche comuni, della loro medesima natura o della loro appartenenza a un medesimo fascicolo e può, quindi, applicare agli stessi una presunzione generale di riservatezza. In assenza di tale identificazione, la presunzione di riservatezza diverrebbe assoluta. Orbene, da un lato, il Tribunale rileva che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Campbell/[OSCURATO:PERSONA], la domanda di accesso era stata formulata in modo astratto e generale, in quanto faceva riferimento a tutti i documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a differenza di tale causa, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'accesso a un tipo specifico di documenti relativi ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE precisamente identificato. Dall’altro lato, esso constata che, a differenza di detta causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha identificato, nella decisione impugnata, i documenti a cui si fa riferimento nelle richieste congiuntamente, specificando nella sua valutazione si trattava degli scambi con le autorità olandesi nel contesto del caso del bitume, e che tali documenti facevano parte del fascicolo di quella causa ed erano coperti dalla presunzione generale di riservatezza. [OSCURATO:PERSONA] ha anche esposto i profili di tale presunzione generale di riservatezza e la sua applicazione al caso di specie. A questo proposito, il Tribunale precisa che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che risponde a una domanda di accesso ai documenti, quando applica una presunzione generale di riservatezza, non è tenuto in tutti i casi a fornire al richiedente un elenco dei documenti coperti da tale presunzione. Al contrario, la fornitura di tale elenco è solo uno dei possibili mezzi per identificare i documenti richiesti, in modo che il richiedente abbia la possibilità di confutare l'applicazione della presunzione. In particolare, la fornitura di tale elenco di documenti non è necessaria quando i documenti in questione, o almeno il loro tipo, risultano già dalla domanda di accesso e il richiedente ha, in linea di principio, la possibilità di far valere che un documento non è coperto dall'applicazione della presunzione generale di riservatezza. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il fatto che i documenti di cui si chiedeva la divulgazione fossero identificati sia quanto alla loro natura che quanto alla loro appartenenza al fascicolo amministrativo relativo a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE fosse sufficiente a giustificare l'applicazione della presunzione generale di riservatezza, senza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire alla ricorrente un elenco di tali documenti. ( 1 ) Decisione C (2022) 1949 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 23 marzo 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2001, L 145, pag. 43 ). ( 3 ) Sentenza del 28 maggio 2020, Campbell/[OSCURATO:PERSONA] ( T-701/18 , EU:T:2020:224 ). ( 4 ) Caso COMP/F/38.456 - Bitume - [OSCURATO:PERSONA]. ( 5 ) Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, e paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. ( 6 ) Articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. ( 7 ) Ai fini dell'applicazione delle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. ( 8 ) Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 9 ) Punti 1 e 15 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA] nei casi relativi all'applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( GU 2005, C 325, pag. 7 ). ( 10 ) In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
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