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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 29557/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28863-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28863/2018 Cron.

Rep.

Ud.05/10/2023 CC difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], A.S.L.

ROMA 1(già A.S.L.

ROMA E), [OSCURATO:PERSONA] A LAZIOSANITA' ex L.R. 4/2013; -intimati - avverso la sentenza n. 2189/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 49/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - c he , con sentenza dell’11 giugno 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Roma di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di nullità/illegittimità della Determinazione del Direttore Generale di ASP Laziosanità n. 184 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui escludeva dalla proroga del contratto a termine i lavoratori in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni,e di tutti gli atti preordinati conseguenziali e/o connessi, con diritto alla proroga del contratto e con i benefici conseguenti agli obblighi di stabilizzazione assunti dalla ASP, ivi compreso il risarcimento del danno, dichiarava improcedibile l’appello nei confronti dei controinteressati ed il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla proroga triennale del contratto a tempo determinato con ASP Laziosanità a far data dalla scadenza del 31.8.2012 ed a partecipare ai concorsi pubblici finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto con lo stesso ente o con la Regione Lazio ad esso subentrato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto fondata la pretesa, dovendosi interpretare la clausola di esclusione dalla proroga dei contratti a termine, inserita nel CCDI per il quadriennio 2012/2015, recepita nella predetta determinazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed espressamente riferita a “chi avesse prestato servizio, dietro propria richiesta, in comando presso altre pubbliche amministrazioni”,in termini tali da circoscrivere il criterio di selezione (“dietro propria richiesta”) a situazioni in cui il comando fosse stato sollecitato ad iniziativa del dipendente interessato e non per avere questi manifestato, tramite le dichiarazioni di assenso apposte in calce al provvedimento di autorizzazione e proroga, la propria disponibilità al comando; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Lazio, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta propone ricorso incidentale articolato su due motivi, in relazione al quale la Regione Lazio resiste con controricorso; - che le ricorrenti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la Regione ricorrent e principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione della lettera A) del CCDI per il quadriennio 2012/2015 del 24.7.2012 in relazione agli artt. 56, d.P.R. 10.1.1957 e 1, comma 414, l. n. 228/2012 nonché dell’art. 1362 e ss. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto e comunque di avere erroneamente interpretato la clausola del contratto decentrato relativa all’esclusione del personale in comando dalla proroga dei contratti a termine, non trovando la lettur a accolta dalla Corte territoriale fondamento nella disciplina dell’istituto del comando, con riguardo alla quale non è configurabile neppure astrattamente l’ipotesi di un comando disposto su richiesta del dipendente; - che, con il secondo motivo, denuncian do la violazione e falsa applicazione del predetto CCDI e dell’art. 1362 e ss. c.c. nonché degli artt. 2, comma 1, e 36, d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., la Regione ricorrente principale ribadisce il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il disposto della clausola contrattuale ed, in ogni caso, l’erroneità dell’interpretazione della clausola stessa sotto il diverso profilo dell’incongruità sistematica rispetto alle norme di cui al [OSCURATO:PERSONA] sull’impiego pubblico,che limitano il ricorso a personale reclutato sulla base di contratti di lavoro flessibili; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 97 Cost., 2 ALL.

E, 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248, la Regionericorrente principale imputa alla Corte territoriale l’avereemesso una pronunzia costitutiva incidendo sugli ambiti di discrezionalità riconosciuti all’amministrazione pubblica in materia di organizzazione degli uffici; - che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte l’omessa pronunzia in ordine alle ricadute economiche della domanda proposta, con specifico riferimento alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate,alla ricostruzione di carriera; - che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità parziale della sentenza in relazione all’omessa pronunzia già censurata con il motivo di cui sopra; - che i tre motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che l’impugnazione, per quanto sia stata formulata anche e correttamente, investendo una clausola di un contratto collettivo di livello decentrato e non nazionale, con riferimento alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, di fatto non dà conto del malgoverno dei criteri legali risolvendosi nella mera denuncia dell’erroneità dell’interpretazione accolta e finendo così per sollecitare questa Corte ad una diversa esegesi del regolamento negoziale che esorbita i limiti del giudizio di legittimità; - che infondata risulta la censura di omessa pronunzia che, con distinto riferimento al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed alla nullità della sentenza e del procedimento, la ricorrenteincidentale ha avanzato a carico della Corte territoriale, la quale, in realtà, n el riconoscere il diritto della appellante alla proroga del contratto a tempo determinato ed alla partecipazione ai concorsi pubblici finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, implicitamente ha statuito in ordine alla riammissione in servizio della medesima, mentre, per il resto, ha respinto la domanda risarcitoria; - che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, in caso di mancata prestazione lavorativa la pretesa con la quale si rivendicano le retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo in cui il rapporto medesimo non ha avuto esecuzione, ha carattere risarcitorio e non retributivo ( cfr. Cass. n. 16665/2020), sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato; - che, dunque, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso incidentale,con compensazione tra le parti del l e spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciprocasoccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso principale, rigetta l ’incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed inciden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28863-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28863/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], A.S.L. ROMA 1(già A.S.L. ROMA E), [OSCURATO:PERSONA] A LAZIOSANITA' ex L.R. 4/2013; -intimati - avverso la sentenza n. 2189/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 49/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , con sentenza dell’11 giugno 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma parziale della decisione del Tribunale di Roma di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di nullità/illegittimità della Determinazione del Direttore Generale di ASP Laziosanità n. 184 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui escludeva dalla proroga del contratto a termine i lavoratori in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni,e di tutti gli atti preordinati conseguenziali e/o connessi, con diritto alla proroga del contratto e con i benefici conseguenti agli obblighi di stabilizzazione assunti dalla ASP, ivi compreso il risarcimento del danno, dichiarava improcedibile l’appello nei confronti dei controinteressati ed il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla proroga triennale del contratto a tempo determinato con ASP Laziosanità a far data dalla scadenza del 31.8.2012 ed a partecipare ai concorsi pubblici finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto con lo stesso ente o con la Regione Lazio ad esso subentrato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto fondata la pretesa, dovendosi interpretare la clausola di esclusione dalla proroga dei contratti a termine, inserita nel CCDI per il quadriennio 2012/2015, recepita nella predetta determinazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed espressamente riferita a “chi avesse prestato servizio, dietro propria richiesta, in comando presso altre pubbliche amministrazioni”,in termini tali da circoscrivere il criterio di selezione (“dietro propria richiesta”) a situazioni in cui il comando fosse stato sollecitato ad iniziativa del dipendente interessato e non per avere questi manifestato, tramite le dichiarazioni di assenso apposte in calce al provvedimento di autorizzazione e proroga, la propria disponibilità al comando; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Lazio, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta propone ricorso incidentale articolato su due motivi, in relazione al quale la Regione Lazio resiste con controricorso; - che le ricorrenti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la Regione ricorrent e principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione della lettera A) del CCDI per il quadriennio 2012/2015 del 24.7.2012 in relazione agli artt. 56, d.P.R. 10.1.1957 e 1, comma 414, l. n. 228/2012 nonché dell’art. 1362 e ss. c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto e comunque di avere erroneamente interpretato la clausola del contratto decentrato relativa all’esclusione del personale in comando dalla proroga dei contratti a termine, non trovando la lettur a accolta dalla Corte territoriale fondamento nella disciplina dell’istituto del comando, con riguardo alla quale non è configurabile neppure astrattamente l’ipotesi di un comando disposto su richiesta del dipendente; - che, con il secondo motivo, denuncian do la violazione e falsa applicazione del predetto CCDI e dell’art. 1362 e ss. c.c. nonché degli artt. 2, comma 1, e 36, d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., la Regione ricorrente principale ribadisce il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il disposto della clausola contrattuale ed, in ogni caso, l’erroneità dell’interpretazione della clausola stessa sotto il diverso profilo dell’incongruità sistematica rispetto alle norme di cui al [OSCURATO:PERSONA] sull’impiego pubblico,che limitano il ricorso a personale reclutato sulla base di contratti di lavoro flessibili; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 97 Cost., 2 ALL. E, 4 e 5 l. 20.3.1865 n. 2248, la Regionericorrente principale imputa alla Corte territoriale l’avereemesso una pronunzia costitutiva incidendo sugli ambiti di discrezionalità riconosciuti all’amministrazione pubblica in materia di organizzazione degli uffici; - che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte l’omessa pronunzia in ordine alle ricadute economiche della domanda proposta, con specifico riferimento alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate,alla ricostruzione di carriera; - che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità parziale della sentenza in relazione all’omessa pronunzia già censurata con il motivo di cui sopra; - che i tre motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che l’impugnazione, per quanto sia stata formulata anche e correttamente, investendo una clausola di un contratto collettivo di livello decentrato e non nazionale, con riferimento alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, di fatto non dà conto del malgoverno dei criteri legali risolvendosi nella mera denuncia dell’erroneità dell’interpretazione accolta e finendo così per sollecitare questa Corte ad una diversa esegesi del regolamento negoziale che esorbita i limiti del giudizio di legittimità; - che infondata risulta la censura di omessa pronunzia che, con distinto riferimento al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed alla nullità della sentenza e del procedimento, la ricorrenteincidentale ha avanzato a carico della Corte territoriale, la quale, in realtà, n el riconoscere il diritto della appellante alla proroga del contratto a tempo determinato ed alla partecipazione ai concorsi pubblici finalizzati alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, implicitamente ha statuito in ordine alla riammissione in servizio della medesima, mentre, per il resto, ha respinto la domanda risarcitoria; - che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, in caso di mancata prestazione lavorativa la pretesa con la quale si rivendicano le retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo in cui il rapporto medesimo non ha avuto esecuzione, ha carattere risarcitorio e non retributivo ( cfr. Cass. n. 16665/2020), sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato; - che, dunque, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso incidentale,con compensazione tra le parti del l e spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciprocasoccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso principale, rigetta l ’incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed inciden
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