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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il fatto contestato è stato commesso in data 14.12.2014 e questa Corte ha chiarito, che le condotte poste in essere dopo il 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha reso nuovamente opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E, sono punibili ai sensi dell'art. 171 ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941.

A partire da tale data, non trova più applicazione la sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2007 (Schwibbert), in forza della quale la semplice mancanza del contrassegno Siae non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare l'illecito penale (cfr Sez. 3, n. 23678 del 25/02/2016, I2v 267347); Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per i reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; Considerato che il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato era stato sorpreso su strada pubblica con i supporti video-musicali privi del contrassegno SIAE con materiale da utilizzare per esporli per la vendita ai passanti, così ritenendo correttamente integrata la condotta contestata ("deteneva per la vendita'').

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il fatto contestato è stato commesso in data 14.12.2014 e questa Corte ha chiarito, che le condotte poste in essere dopo il 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha reso nuovamente opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E, sono punibili ai sensi dell'art. 171 ter, comma 1, lettera d), della legge n. 633 del 1941. A partire da tale data, non trova più applicazione la sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2007 (Schwibbert), in forza della quale la semplice mancanza del contrassegno Siae non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare l'illecito penale (cfr Sez. 3, n. 23678 del 25/02/2016, I2v 267347); Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per i reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; Considerato che il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato era stato sorpreso su strada pubblica con i supporti video-musicali privi del contrassegno SIAE con materiale da utilizzare per esporli per la vendita ai passanti, così ritenendo correttamente integrata la condotta contestata ("deteneva per la vendita''). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 42737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris