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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31560/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 14 febbario 2022 dal Tribunale di Verona con la quale al predetto è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, comma 3,

I. n. 110/75, 2 e 7, comma 1,

I. n. 895/67 ( capo 2), disponendosi la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro.

2. Con atto di ricorso a mezzo del difensore deduce mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca, evidenziando che la stessa non è stata oggetto della pattuizione processuale intervenuta tra le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Si tratta, invero, di confisca obbligatoria rispetto alla quale non vi sono valutazioni discrezionali da parte del giudice in conseguenza dei diretto rapporto dei beni con l'oggetto del reato in materia di armi, in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria (Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021 (dep. 2022), Rv. 282541) la quale richiama il precedente conforme orientamento secondo il quale in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca. (Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/02/2013 Rv. 255160).

3. Pertanto correttamente il giudice ha disposto senz'altro la confisca dell'arma in sequestro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 14 febbario 2022 dal Tribunale di Verona con la quale al predetto è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 339 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, comma 3, I. n. 110/75, 2 e 7, comma 1, I. n. 895/67 ( capo 2), disponendosi la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro. 2. Con atto di ricorso a mezzo del difensore deduce mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca, evidenziando che la stessa non è stata oggetto della pattuizione processuale intervenuta tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Si tratta, invero, di confisca obbligatoria rispetto alla quale non vi sono valutazioni discrezionali da parte del giudice in conseguenza dei diretto rapporto dei beni con l'oggetto del reato in materia di armi, in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria (Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021 (dep. 2022), Rv. 282541) la quale richiama il precedente conforme orientamento secondo il quale in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca. (Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/02/2013 Rv. 255160). 3. Pertanto correttamente il giudice ha disposto senz'altro la confisca dell'arma in sequestro. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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