Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2025
ECLI:EU:C:2025:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 27 marzo 2025 (
1
)
Causa C
‑
97/23 P
WhatsApp [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati
« Impugnazione – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 65 – Meccanismo di coerenza – Composizione delle controversie da parte del comitato europeo per la protezione dei dati – Ricorso di annullamento – Articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “atto impugnabile” – Articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “incidenza diretta” – Nozioni di “atto preparatorio” e di “atto intermedio” – Questione della “non opponibilità” di una decisione a una persona fisica o giuridica – Discrezionalità dell’organo responsabile dell’esecuzione di tale decisione »
I.
Introduzione
1.
L’impugnazione in esame solleva la perenne questione dell’interpretazione e dell’applicazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da ricorrenti che sono persone fisiche o giuridiche. Più precisamente, la causa verte sulle nozioni di «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], e di «incidenza diretta», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].
2.
Tali questioni sorgono nel contesto del meccanismo di coerenza previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (
2
). Tale meccanismo consiste in un procedimento composto che prevede la partecipazione delle autorità nazionali di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati (in prosieguo: il «CEPD»).
3.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto dalla WhatsApp [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «WhatsApp» o la «ricorrente») avverso la decisione vincolante 1/2021 (in prosieguo: la «decisione controversa» (
3
)), una decisione adottata dal CEPD nell’ambito di tale meccanismo (
4
). Da ciò è scaturita l’impugnazione in esame (
5
).
4.
Al di là dell’impugnazione in questa causa specifica, la Corte ha l’occasione di chiarire, in termini più generali, il modo in cui le regole relative alla ricevibilità dei ricorsi di annullamento debbano essere applicate ai procedimenti composti.
II.
Contesto
5.
La presente causa trae origine dal meccanismo di coerenza introdotto dal RGPD. Più precisamente, essa verte sulla parte di tale meccanismo prevista dall’articolo 65 del RGPD, ai sensi del quale al CEPD è attribuito il potere di adottare decisioni vincolanti mediante le quali esso risolve determinati tipi di controversie che sorgono tra autorità nazionali di controllo in sede di applicazione delle norme del RGPD.
6.
Il meccanismo di coerenza è uno dei numerosi «procedimenti amministrativi composti» previsti dal diritto derivato dell’Unione (
6
).
7.
Tale espressione è utilizzata per descrivere i procedimenti nei quali il processo decisionale avviene in più fasi, che coinvolgono istituzioni e organi tanto dell’Unione quanto degli Stati membri (
7
).
8.
Uno dei problemi giuridici che si pone in relazione a tali procedimenti è quello di stabilire quali atti adottati da più attori nel corso del procedimento siano «atti impugnabili» e dinanzi a quali giudici essi possano essere impugnati (
8
).
9.
L’impugnazione in esame dev’essere collocato in tale contesto. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente statuito che la decisione controversa, adottata nell’ambito del meccanismo di coerenza, non è un atto impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.
A.
Meccanismo di coerenza del RGPD
10.
Il compito di sorvegliare ed assicurare l’applicazione delle regole del RGPD è affidato alle varie autorità di controllo degli Stati membri, nei rispettivi territori (
9
).
11.
Per contrastare l’eventuale frammentazione dell’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati nell’Unione, che potrebbe risultare da un siffatto sistema «decentralizzato», il RGPD prevede una cooperazione tra le autorità nazionali di controllo (
10
).
12.
Quando un’operazione di trattamento dei dati ha una dimensione transfrontaliera, l’autorità competente per il responsabile o il titolare del trattamento interessato – l’autorità di controllo capofila – è tenuta a trasmettere il suo progetto di decisione che applica le norme del RGPD nei confronti del responsabile o del titolare del trattamento sottoposti alla sua competenza alle autorità di controllo interessate degli altri Stati membri.
13.
Se tali altre autorità concordano con l’interpretazione del RGPD e con le misure di contrasto proposte dall’autorità di controllo capofila, quest’ultima può adottare la sua decisione finale, che è vincolante nei confronti del titolare o del responsabile di cui trattasi.
14.
Tuttavia, se tali altre autorità di controllo sollevano obiezioni pertinenti e motivate che l’autorità di controllo capofila non condivide o che considera non pertinenti o non motivate, quest’ultima è tenuta a investire della questione il CEPD, affinché esso adotti una decisione (
11
).
15.
Il CEPD risolve la controversia tra le autorità nazionali di controllo interessate e definisce il caso concreto mediante una decisione
vincolante
(
12
).
16.
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del RGPD, questa decisione è indirizzata all’autorità di controllo capofila e alle altre autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante (
13
). La decisione è inoltre pubblicata sul sito web del CEPD (
14
).
17.
Entro i termini prescritti (
15
), e sulla base della decisione vincolante del CEPD, l’autorità di controllo capofila deve adottare la sua decisione finale (
16
), che è poi notificata al titolare o al responsabile del trattamento di cui trattasi.
B.
Fatti all’origine della presente causa
18.
La WhatsApp è una società che fornisce servizi di chiamata e di messaggistica tramite Internet (in prosieguo: il «servizio di messaggistica»).
19.
Al fine di creare un account presso tale società per usare il servizio di messaggistica, gli utenti devono accettare le sue condizioni di servizio e la sua informativa sulla protezione dei dati personali (
17
).
20.
Il 24 maggio 2018, la WhatsApp ha modificato la sua informativa sulla protezione dei dati personali per tenere conto delle modifiche introdotte dal RGPD, che avrebbe trovato applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 (
18
). Agli utenti già registrati veniva offerta la possibilità di accettare tali modifiche o di cessare di utilizzare il servizio di messaggistica della ricorrente.
21.
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] (autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, Irlanda; in prosieguo: l’«autorità di controllo irlandese») ha ricevuto diverse denunce da parte di interessati persone fisiche in merito alle attività di trattamento dei dati da parte della ricorrente (
19
).
22.
Nel dicembre 2018, a seguito di una valutazione preliminare delle denunce, l’autorità di controllo irlandese ha avviato un’indagine per stabilire se la WhatsApp avesse adempiuto agli obblighi di trasparenza di cui al RGPD, ai sensi degli articoli da 12 a 14 di quest’ultimo, per quanto attiene alla fornitura di informazioni a utenti e non utenti del suo servizio di messaggistica, nonché alla trasparenza di dette informazioni (
20
).
23.
Poiché il servizio di messaggistica di WhatsApp comporta un trattamento di dati transfrontaliero nell’intera Unione, conformemente ai suoi obblighi derivanti dal RGPD l’autorità di controllo irlandese ha trasmesso il suo progetto di decisione alle altre autorità nazionali di controllo interessate (
21
).
24.
In risposta, l’autorità di controllo irlandese ha ricevuto obiezioni da parte delle autorità di controllo della [OSCURATO:PERSONA] (a livello federale) dell’Ungheria, dei [OSCURATO:PERSONA], della Polonia, della Francia, dell’Italia, del Portogallo e del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg (
22
). Inoltre, le autorità di controllo dell’Austria, dei [OSCURATO:PERSONA], della Danimarca, della Polonia, del Belgio, della Francia e il [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato una serie di commenti al progetto di decisione (
23
).
25.
Poiché diverse autorità di controllo avevano espresso obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione, con le quali l’autorità di controllo irlandese non concordava, quest’ultima ha trasmesso dette obiezioni al CEPD, ai fini di una risoluzione (
24
).
26.
Il 28 luglio 2021 il CEPD ha adottato la decisione controversa e l’ha successivamente notificata all’autorità di controllo irlandese e alle altre autorità di controllo interessate (
25
).
27.
Nella decisione controversa, il CEPD incarica l’autorità di controllo irlandese di modificare una serie di conclusioni contenute nel progetto di decisione e di aumentare le sanzioni pecuniarie ivi previste.
28.
In sostanza, la decisione controversa impone all’autorità di controllo irlandese di constatare che i «dati sottoposti a procedura di lossy hashing» (
26
) costituiscono dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del RGPD (
27
) e che la ricorrente ha violato le norme in materia di trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 13, paragrafi 1, lettera d), e 2, lettera e), e all’articolo 14 del RGPD (
28
).
29.
Per quanto riguarda le conclusioni procedurali e le sanzioni pecuniarie, nella decisione controversa si richiedeva che il termine concesso alla ricorrente per l’adempimento doveva essere ridotto da sei mesi a tre mesi, si sosteneva che l’autorità di controllo irlandese avesse interpretato erroneamente il criterio relativo al
quantum
delle sanzioni pecuniarie e che l’importo delle sanzioni da essa previste doveva essere aumentato (
29
).
30.
Sulla base di tali istruzioni, l’autorità di controllo irlandese ha modificato il suo progetto di decisione e ha adottato la decisione nazionale finale il 20 agosto 2021 (
30
).
31.
Il 1º°novembre 2021 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo l’annullamento della decisione controversa del CEPD.
32.
Il 7 dicembre 2022 il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata, che respinge il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile.
33.
In tale ordinanza, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la decisione controversa non era un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] e che la ricorrente non era direttamente interessata da tale decisione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].
34.
L’ordinanza impugnata è strutturata come segue:
– al punto 40, il Tribunale dichiara che il ricorrente è individualmente interessato dalla decisione controversa;
– ai punti da 42 a 49, il Tribunale affronta la questione se la decisione controversa sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] e conclude che essa non lo sia;
ai punti da 50 a 65, il Tribunale esamina se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. Esso conclude che la decisione controversa non incide direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e che tale decisione ha lasciato un margine di discrezionalità all’autorità di controllo irlandese, sicché le condizioni dell’incidenza diretta non sono soddisfatte;
– dopo aver concluso, quindi, nel senso dell’irricevibilità del ricorso di annullamento della ricorrente, ai punti da 66 a 71 il Tribunale spiega, inoltre, il motivo per cui le sue conclusioni sono coerenti con la logica del sistema di rimedi giurisdizionali istituito dai Trattati.
C.
Procedimento dinanzi alla Corte
35.
Con ricorso di impugnazione depositato il 17 febbraio 2023, la ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di dichiarare il ricorso ricevibile, di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito e di condannare il CEPD alle spese.
36.
Il governo tedesco è intervenuto a sostegno del CEPD.
37.
Il 26 novembre 2024 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale la ricorrente e il CEPD hanno presentato osservazioni orali.
III.
Analisi
38.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi di impugnazione. Con il suo primo motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale è incorso in errore nell’interpretazione della nozione di atto impugnabile, quale risultante dall’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] e di quella di incidenza diretta, quale figurante all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore è sfociato in un’erronea applicazione dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, conducendo il Tribunale a qualificare erroneamente la decisione controversa come un atto non impugnabile dalla ricorrente. Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del RGPD in relazione alla decisione controversa.
39.
Nelle presenti conclusioni, suggerirò alla Corte di statuire che il Tribunale ha applicato in modo errato l’analisi richiesta ai sensi dell’articolo 263, primo e quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] al meccanismo di coerenza introdotto dal RGPD. Il primo motivo di impugnazione dovrebbe pertanto essere accolto e l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata. Per tale ragione, non è necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione.
40.
Al di là del contesto immediato del ricorso in esame, tuttavia, osservo che la presente causa solleva anche una questione di natura più orizzontale: trattasi della questione dei passaggi analitici che devono essere compiuti per determinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto avverso un atto adottato nel corso di un procedimento composto.
41.
I procedimenti composti differiscono notevolmente tra di loro, in quanto ciascuno di essi è specificamente concepito dall’atto di diritto derivato dell’Unione che lo istituisce per conseguire l’obiettivo che tale particolare procedimento persegue in un determinato settore in cui sono adottate decisioni amministrative sulla base del diritto dell’Unione.
42.
Se i passaggi analitici della valutazione della ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche avverso atti adottati nell’ambito di tali procedimenti sono mal interpretati, è probabile che, in cause future vertenti su diversi tipi di procedimenti composti, il Tribunale neghi nuovamente a tali persone, ingiustificatamente, l’accesso ai giudici dell’Unione.
43.
Tuttavia, le condizioni di cui all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] restano le stesse, nonostante tali diverse strutture. Di conseguenza, le norme generali relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche avverso atti adottati nell’ambito di un procedimento composto dovrebbero essere applicate nello stesso modo, utilizzando gli stessi passaggi analitici, a tutti i procedimenti di tal genere, sempre tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi.
44.
Come cercherò di dimostrare nella mia analisi, il Tribunale, prendendo le mosse dalle specificità del meccanismo di coerenza del RGPD, ha introdotto alcuni passaggi analitici non necessari (e fuorvianti) nella sua valutazione delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso, ad esempio, chiedersi se la decisione controversa sia un atto intermedio nell’ambito di tale procedimento distoglie dalla questione rilevante, ossia se tale decisione sia un atto definitivo e vincolante, che è l’unica questione appropriata da porsi nel contesto dell’analisi da effettuare ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, chiedersi se la decisione controversa sia direttamente opponibile alla ricorrente distoglie dalla questione analitica se detta decisione incida, di per sé, sulla situazione giuridica della ricorrente, come richiesto dall’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].
45.
Nel giustificare una conclusione di (ir)ricevibilità in un determinato caso, la Corte di giustizia fa spesso riferimento alle specificità del procedimento composto oggetto del caso concreto e non di rado opera una distinzione tra tali specificità e le caratteristiche di un altro procedimento in cui è giunta a una conclusione diversa (
31
). Siffatte spiegazioni della Corte non possono essere generalizzate e trasposte meccanicamente a nuove cause (
32
).
46.
Il Tribunale ha basato la sua analisi su varie sentenze della Corte, in particolare sulle sentenze nelle cause IBM (
33
) e
[OSCURATO:PERSONA]
(
34
).
47.
Proporrò alla Corte di ritornare su alcune di tali sentenze e di chiarire che talune affermazioni ivi contenute non avevano lo scopo di integrare le condizioni previste nel [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, esse miravano a precisare l’applicazione delle norme del [OSCURATO:PERSONA] alla situazione specifica all’origine di tali cause. La riproduzione automatica, in sentenze successive, originate da circostanze diverse, delle affermazioni rese dalla Corte in cause precedenti potrebbe indurre il Tribunale, come nel caso di specie, a giungere a una conclusione errata sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento.
48.
Di conseguenza, la presente causa offre alla Corte la possibilità di spiegare nuovamente i passaggi analitici
necessari
e
sufficienti
per stabilire se un singolo possa proporre un ricorso diretto di annullamento.
49.
A tal riguardo, ritengo importante che la Corte tracci una netta distinzione tra due passaggi dell’analisi sottesa alle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]: in primo luogo, l’analisi della questione se un atto sia impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]; e, in secondo luogo, qualora l’atto sia impugnabile, l’analisi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], della questione se un determinato ricorrente, persona fisica o giuridica, sia legittimato a impugnarlo.
50.
Alla luce di quanto precede, la mia analisi è strutturata nel modo esposto qui di seguito. Inizierò con la questione preliminare se il ricorso sia stato proposto tardivamente (A). Esaminerò poi il merito del ricorso di impugnazione, per esporre le ragioni per le quali ritengo che la Corte debba annullare l’ordinanza impugnata. Seguendo la struttura del primo motivo di impugnazione, spiegherò anzitutto che il Tribunale ha confuso le condizioni che consentono di stabilire se la decisione controversa sia impugnabile con le condizioni per accertare se essa riguardi direttamente la ricorrente. Su tale base, concluderò che il Tribunale ha erroneamente statuito che la decisione controversa non è un atto impugnabile (B). In secondo luogo, spiegherò che il Tribunale è incorso anche in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la decisione controversa non riguardi direttamente la ricorrente (C). Infine, dimostrerò che, a differenza della posizione del Tribunale, la logica del sistema dei rimedi giurisdizionali, quale concepito dai Trattati e interpretato dalla Corte, esige che la validità della decisione controversa sia decisa nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione (D).
A.
Tardività del ricorso
51.
Nella sua comparsa di risposta, il CEPD sostiene che il ricorso della ricorrente è stato proposto tardivamente (
35
). Il CEPD fa riferimento a una lettera contenuta nel fascicolo della Corte, datata 16 agosto 2021, dalla quale risulta che l’autorità di controllo irlandese aveva informato la ricorrente del «contenuto rilevante» della decisione controversa già il 13 agosto 2021, prima della sua pubblicazione da parte del CEPD sul proprio sito web. Di conseguenza, il CEPD sostiene che il termine per proporre il ricorso di annullamento sarebbe scaduto «al più tardi il 25 ottobre 2021», vale a dire prima del 1º°novembre 2021, data in cui è stato depositato presso il Tribunale.
52.
Sono del parere che tale argomento debba essere respinto.
53.
Dalla giurisprudenza risulta che il riferimento, nel sesto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], al criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto è sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dello stesso (
36
).
54.
Nel caso di specie, la decisione controversa non è stata notificata alla ricorrente. Il CEPD ha l’obbligo di notificare direttamente la sua decisione soltanto all’autorità di controllo capofila irlandese e alle autorità nazionali di controllo interessate (
37
).
55.
Occorre pertanto stabilire se la decisione controversa sia stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA].
56.
L’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcuna condizione specifica per la pubblicazione.
57.
Tuttavia, poiché la Corte ha privilegiato un’interpretazione dei termini previsti dai Trattati tale da evitare qualsiasi limitazione indebita del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo (
38
), la nozione di «pubblicazione» deve essere intesa in senso ampio (
39
).
58.
A tal riguardo, la Corte ha già avuto occasione di statuire che la pubblicazione su un sito web, quando è imposta dal diritto derivato dell’Unione, soddisfa l’obbligo della «pubblicazione», quale figura all’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA] (
40
).
59.
Nella presente causa, la pubblicazione di decisioni vincolanti del CEPD, come la decisione controversa, è imposta dall’articolo 65, paragrafo 5, terza frase, del RGPD.
60.
Dato che la ricorrente ha impugnato la decisione controversa entro i termini applicabili a partire dalla sua data di pubblicazione sul sito web del CEPD (il 2 settembre 2021), il fatto che possa essere stata a conoscenza del contenuto materiale di tale decisione prima della sua pubblicazione obbligatoria è irrilevante ai fini della ricevibilità del ricorso di annullamento in esame (
41
).
61.
Tenuto conto di quanto precede, non è necessario stabilire il momento preciso in cui la ricorrente è venuta a conoscenza del contenuto della decisione controversa.
62.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere l’argomento del CEPD secondo cui il ricorso al Tribunale sarebbe stato presentato tardivamente.
B.
Decisione controversa come atto impugnabile
1.
Due questioni distinte da un punto di vista analitico
63.
Con il primo e il secondo argomento che compongono il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, a differenza della posizione assunta dal Tribunale, la questione se un atto sia impugnabile non richiede di analizzare se tale atto modifichi in misura rilevante la sua situazione giuridica.
64.
Concordo con la ricorrente. In primo luogo, la questione se un atto sia impugnabile è diversa dalla questione se un determinato ricorrente, persona fisica o giuridica, lo possa impugnare – sempreché si tratti di un atto impugnabile.
65.
La questione se un atto sia impugnabile attiene all’analisi ai sensi del primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]. Essa richiede un metodo di analisi diverso e distinto, che pone questioni diverse da quelle rilevanti ai fini di stabilire se un atto incida sulla situazione giuridica del ricorrente (aspetto che concerne il quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]).
66.
Tale conclusione deriva dal tenore letterale, dalla struttura e dalla genesi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] (a) e non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte (b).
a)
Testo, struttura e genesi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]
67.
Vi sono diverse ragioni che impongono di distinguere la valutazione della questione se la decisione controversa costituisca un tipo di atto che può essere oggetto di un controllo di validità da parte dei giudici dell’Unione dalla questione se tale atto incida sulla situazione giuridica della ricorrente.
68.
In primo luogo, la determinazione dei tipi di atti che possono essere impugnati dinanzi ai giudici dell’Unione è operata all’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Tale determinazione è effettuata indipendentemente dal soggetto che propone il ricorso.
69.
Di conseguenza, la risposta alla questione se un atto sia impugnabile deve essere la stessa, indipendentemente dal fatto che il ricorso di annullamento sia stato proposto da un ricorrente privilegiato (di cui all’elenco all’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]), semiprivilegiato (di cui all’elenco all’articolo 263, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA]) o non privilegiato (di cui all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]).
70.
In secondo luogo, la risposta alla questione se un atto sia impugnabile impone di valutare se l’atto sia idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi (
42
). Non è necessario che si tratti dello stesso soggetto che propone il ricorso di annullamento di cui trattasi.
71.
Tale requisito, come spiegherò nel prosieguo, discende dal testo attuale dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta da diverse modifiche, nonché dalla giurisprudenza della Corte, la quale è alla base di tali modifiche.
72.
Nella sua versione attuale, l’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] prevede come atti impugnabili i) gli atti legislativi, ii) gli atti del Consiglio, della Commissione e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea
che non siano raccomandazioni o pareri
e iii) gli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, nonché gli atti degli organi o organismi dell’Unione,
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
.
73.
[OSCURATO:PERSONA] CEE originario non elencava gli atti impugnabili, ma si limitava a definirli in senso negativo, come «atti del Consiglio e della Commissione
che non siano raccomandazioni o pareri
» (
43
).
74.
Poiché che il [OSCURATO:PERSONA] definisce le raccomandazioni e i pareri come atti non vincolanti (
44
), la Corte ha concluso che
tutti
gli atti (delle istituzioni e degli altri organi dell’Unione), a prescindere dalla loro forma o dalla loro denominazione, destinati a produrre
effetti giuridici vincolanti
, sono atti impugnabili (
45
).
75.
Se un atto non produce effetti giuridici vincolanti, il ricorso è irricevibile, indipendentemente dal fatto che sia stato proposto da ricorrenti privilegiati o non privilegiati (
46
).
76.
Non è quindi necessario porsi la questione, conseguente, se l’atto incida sulla situazione giuridica del ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] (
47
).
77.
Dalla giurisprudenza e dal testo dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] risulta che un atto è giuridicamente vincolante se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Che cosa significa?
78.
Per essere considerato produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi, un atto deve produrre effetti giuridici al di fuori dell’istituzione o dell’organo che lo ha adottato. Se l’atto crea obblighi soltanto «internamente», vale a dire per la stessa istituzione che lo ha adottato, ma non «esternamente», ossia per i terzi, tale atto non costituisce un atto impugnabile (
48
).
79.
Il terzo nei confronti del quale l’atto produce effetti giuridici vincolanti non deve necessariamente essere il ricorrente (
49
).
80.
La Corte ha inoltre precisato che un atto produce effetti al di fuori dell’’istituzione soltanto se, con tale atto, l’organo che lo ha adottato ha espresso la sua posizione definitiva (
50
).
81.
Una posizione è definitiva se l’istituzione o l’organo che ha adottato l’atto non può più modificarlo, vale a dire se può impedire che esso produca effetti giuridici soltanto revocandolo (
51
). Se l’atto definitivo non è revocato dal suo autore, l’unico modo per eliminarne gli effetti giuridici è mediante l’annullamento di tale atto in sede giurisdizionale.
82.
Le considerazioni che precedono implicano quanto segue riguardo alla presente causa: al fine di stabilire se la decisione controversa sia un atto impugnabile, era necessario e sufficiente che il Tribunale accertasse che detta decisione esprimeva la posizione definitiva del CEPD e che essa imponeva un obbligo in capo a un soggetto esterno a tale organo; nel caso di specie, all’autorità di controllo irlandese.
83.
Ai fini di tale valutazione, non era necessario esaminare
anche
se tale atto modificasse in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente. Quest’ultima questione riguarda l’incidenza diretta, e non il carattere impugnabile dell’atto (
52
).
84.
Ci si chiede se la giurisprudenza invocata dal Tribunale suggerisca una conclusione diversa.
b)
Giurisprudenza che, apparentemente, fonde le due condizioni
85.
Al punto 41 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha spiegato di dover esaminare «se la decisione impugnata produca
effetti giuridici che modifichino in modo significativo la situazione giuridica della WhatsApp
e
se
riguardi direttamente quest’ultima
ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]» (
53
).
86.
La conclusione del Tribunale secondo cui la valutazione, da un lato, della questione se la decisione controversa modifichi in modo significativo la situazione giuridica della WhatsApp e, dall’altro, della questione se essa la riguardi direttamente, sono analisi distinte che devono essere entrambe effettuate, pare fondarsi sulla giurisprudenza da esso citata, vale a dire le sentenze nelle cause
IBM
e
[OSCURATO:PERSONA]
. (
54
)
87.
Analizzerò, pertanto, tali sentenze.
88.
Al punto 9 della sentenza
IBM
, la Corte ha dichiarato che «costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione (...) ai sensi dell’art. 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad
incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo
» (
55
).
89.
Tale formulazione, ripresa in numerose sentenze successive, tanto della Corte (
56
) quanto del Tribunale (
57
), è stata interpretata e potrebbe continuare ad essere interpretata nel senso di comportare che la questione se un atto sia impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] include anche la valutazione della sua incidenza sulla situazione giuridica di un ricorrente (
58
). È in questo modo che anche il Tribunale sembra aver inteso il punto 9 della sentenza
IBM
(v. paragrafo 86 delle presenti conclusioni).
90.
A mio avviso, non si tratta di un’interpretazione corretta (o utile) di tale punto.
91.
Interpreto il punto 9 della sentenza
IBM
nel senso che in esso la Corte ha espresso – con una singola frase – tutte le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un ricorrente non privilegiato possa accedere ai giudici dell’Unione: quelle discendenti dal primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e quelle discendenti dal quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.
92.
Mediante tale frase, la Corte non riconduce la questione degli effetti dell’atto nei confronti del ricorrente alla valutazione del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, un atto può essere considerato impugnabile,
in generale
, anche se non può essere impugnato,
in un caso specifico
, da un determinato ricorrente non privilegiato, in quanto non modifica in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.
93.
A mio avviso, la Corte ha tentato di dissipare la possibile confusione generata dall’espressione ripetutamente utilizzata nella sentenza
IBM
nei seguenti punti della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
:
«36 Risulta da una giurisprudenza costante, sviluppata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni, che sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’art. 263 [OSCURATO:PERSONA], tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (...).
37 Qualora il ricorso di annullamento avverso un atto adottato da un’istituzione sia proposto da una persona fisica o giuridica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale ricorso è esperibile solo se gli effetti giuridici vincolanti di tale atto siano idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (…) [(
59
)] .
38 Occorre tuttavia sottolineare che la giurisprudenza citata al punto precedente è stata sviluppata nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi al giudice dell’Unione da persone fisiche o giuridiche avverso atti di cui esse erano destinatarie. Qualora, come nella causa che ha dato origine alla citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione [(
60
)], un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’art. 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]».
94.
A mio avviso, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
la Corte ha inteso chiarire che il punto 9 della sua sentenza
IBM
riguarda una situazione in cui un ricorrente non privilegiato
è il destinatario dell’atto impugnato.
Ciò in considerazione del fatto che, in una situazione del genere, la risposta alla questione se un atto produca effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi impone necessariamente di valutare se tale atto produca effetti nei confronti del ricorrente in quanto ne è il destinatario. In tal caso, la questione se un atto produca effetti giuridici vincolanti e la questione se esso modifichi la situazione giuridica del ricorrente
sono le stesse questioni
.
95.
Tuttavia, qualora il ricorrente non privilegiato
non
sia il destinatario dell’atto di cui trattasi, la questione se tale atto modifichi in misura rilevante la sua situazione giuridica è quella relativa all’incidenza diretta, che deve essere valutata ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], e non del primo comma di tale articolo.
96.
L’affermazione, sovente fraintesa, secondo cui la questione se l’atto produca effetti giuridici che modificano in misura rilevante la situazione del ricorrente «si sovrappone» al requisito dell’incidenza diretta di cui all’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] esprime, in realtà, l’interpretazione della Corte secondo cui la questione dell’incidenza diretta deve essere valutata separatamente e in aggiunta alla questione se l’atto produca effetti giuridici vincolanti.
97.
Nella sua giurisprudenza più recente, la Corte, dopo aver citato il punto 38 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha generalmente proseguito con l’analisi volta a stabilire se l’atto in questione
riguardasse direttamente
il ricorrente non privilegiato che non era destinatario dell’atto impugnato (
61
).
98.
Di conseguenza, la sentenza
IBM
, come spiegato nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, non dovrebbe essere interpretata nel senso che fonde i requisiti di cui all’articolo 263, primo e quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]
nei casi in cui una persona diversa dal ricorrente è destinataria dell’atto
.
99.
In una situazione del genere, vale a dire quando il destinatario dell’atto è diverso dal ricorrente, il requisito del carattere giuridicamente vincolante dell’atto è distinto dal requisito ai sensi del quale tale atto deve modificare in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente.
100.
In tal caso, per rispondere alla questione se il ricorso proposto dalla ricorrente sia ricevibile, non è sufficiente che l’atto in questione produca effetti giuridici vincolanti nei confronti del suo destinatario o di terzi; la Corte deve verificare
anche
se l’atto di cui trattasi incida sulla situazione giuridica della ricorrente. Ciò è quanto è richiesto dalla condizione di ricevibilità aggiuntiva di cui al quarto comma dell’articolo 263TFUE.
101.
Nella sua sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha applicato esattamente tale metodo e ha accertato, in due fasi distinte,
in primo luogo
, il carattere giuridicamente vincolante dell’atto e, soltanto in un secondo momento, la sua incidenza diretta nei confronti del ricorrente non privilegiato. È altresì importante il fatto che, nella parte dell’analisi dedicata alla questione se l’atto fosse giuridicamente vincolante, la Corte non ha ritenuto rilevante accertare se si trattasse di un atto preparatorio nel contesto del procedimento più ampio che aveva condotto alla sua adozione (
62
). Secondo la Corte, ciò che rilevava ai fini di tale analisi era che la decisione producesse effetti giuridici autonomi, tali da renderla idonea a formare oggetto di un ricorso di annullamento (
63
). Soltanto dopo aver stabilito che il Tribunale, considerando che la decisione impugnata non era giuridicamente vincolante in ragione del suo carattere preparatorio, era incorso in un errore di diritto (
64
), la Corte è passata alla
seconda
fase della sua analisi, concludendo che tale misura, inoltre, riguardava direttamente e individualmente la ricorrente non privilegiata di cui a tale causa, la [OSCURATO:PERSONA] AG (
65
).
102.
A mio avviso, quindi, l’obiettivo dei tre punti della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
citati al paragrafo 93 delle presenti conclusioni è esattamente quello di eliminare la possibile confusione creata dalla sentenza
IBM
e di distinguere l’analisi del carattere giuridicamente vincolante dell’atto impugnato dall’analisi della questione se tale atto incida sulla situazione giuridica del ricorrente.
103.
Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di distinguere questi due passaggi analitici. Considerando che la decisione controversa non incideva, di per sé, sulla situazione giuridica della ricorrente, il Tribunale ha erroneamente concluso che la decisione controversa non costituiva un atto impugnabile. Nell’ambito di tale analisi, esso non si è concentrato sulla questione se la decisione controversa producesse effetti giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi. Di converso, esso ha rivolto la propria attenzione alla questione se tale atto dovesse essere considerato, dal punto di vista della ricorrente, come un atto intermedio (
66
). Così facendo, il Tribunale è incorso in un errore simile a quello in cui era incorso molti anni addietro nella sua ordinanza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(
67
), annullata dalla Corte nella sua sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
.
104.
A mio avviso, la questione se un atto sia «intermedio» o «preparatorio» è superflua e complica inutilmente l’analisi ai sensi dell’articolo 263, primo e quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta dalla presente causa, un ricorso dogmatico a tali nozioni può, in realtà, condurre a una conclusione errata in ordine alla ricevibilità di un ricorso di annullamento. Mi occuperò ora di tale questione.
2.
Questioni, superflue, se un atto sia «preparatorio»/«intermedio» e se sia «opponibile»
105.
Al punto 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato rilevante, ai fini della sua valutazione della ricevibilità, il fatto che la decisione controversa, da un lato, i) costituisca un atto «preparatorio» o «intermedio» nell’ambito di un procedimento che deve concludersi con una decisione finale di un’autorità nazionale di controllo, e, dall’altro, che ii) tale decisione non possa essere fatta valere direttamente nei confronti della ricorrente.
106.
Nessuno di questi due fattori – il carattere «preparatorio» o «intermedio» dell’atto o la sua diretta opponibilità alla ricorrente – è rilevante, da un punto di vista analitico, per rispondere alla questione se esso sia impugnabile ai sensi del primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].
107.
Tali fattori sono parimenti irrilevanti ai fini della valutazione della questione se tale atto riguardi direttamente la ricorrente ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] (aspetto di cui mi occuperò nel prosieguo, nella sezione C).
108.
Analogamente, la questione se l’atto di cui trattasi sia «finale», vale a dire se esso chiuda un determinato procedimento composto, oppure se debba essere seguito da un «altro» atto dello stesso organo o di un organo diverso non è neanch’essa rilevante per determinare se l’atto di cui trattasi sia impugnabile. Infatti, come ho spiegato al paragrafo 78 delle presenti conclusioni, la questione corretta da porsi per quanto riguarda la valutazione dell’impugnabilità di un atto è se esso produca effetti giuridici autonomi – che può produrre soltanto se è definitivo o finale dal punto di vista dell’istituzione o dell’organo che lo ha adottato.
109.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è basato sul punto 10 della sentenza
IBM
per concludere nel senso dell’esistenza di
un principio
ai sensi del quale gli atti intermedi non sono atti impugnabili (
68
). Dopo aver stabilito tale
principio
, il Tribunale ha spiegato che la possibilità di impugnare un atto intermedio costituisce un’eccezione, che opera quando tale atto produce effetti giuridici autonomi (
69
).
110.
Tuttavia, al punto 10 della sentenza
IBM
, la Corte ha statuito quanto segue: «in linea di principio, (...) costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono
in modo definitivo la posizione
della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura (...)» (
70
). Conseguentemente, la Corte ha spiegato che l’analisi dell’impugnabilità di un atto dovrebbe concentrarsi sulla questione se l’atto in questione esprima la posizione definitiva dell’istituzione, considerata dal punto di vista di quest’ultima.
111.
La sentenza
IBM
non ha quindi rivelato l’esistenza di
un principio
ai sensi dei quali gli atti intermedi non sarebbero impugnabili.
112.
Peraltro, la sentenza
IBM
non riguardava un procedimento composto, bensì un procedimento condotto esclusivamente dalla Commissione. In riferimento a tale procedimento, la Corte ha valutato la pertinenza delle varie fasi della procedura interna alla Commissione, per poi concludere che la lettera impugnata in tale causa non esprimeva una posizione definitiva di detta istituzione (
71
).
113.
Pertanto, il termine «intermedio» o «preparatorio» può essere pertinente
soltanto
se è utilizzato in opposizione al termine «definitivo» o «finale» nel contesto del procedimento interno a un’istituzione o a un organo (
72
).
114.
Se un atto dovesse essere inteso come «intermedio», e quindi non impugnabile, per il solo fatto che si inserisce in un procedimento composto nel quale, dal punto di vista del ricorrente, non vi sarà un altro atto ad esso indirizzato, non sarà mai possibile, per un singolo, impugnare l’atto che
effettivamente
incide sulla sua posizione giuridica e che, quindi, lo riguarda direttamente. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].
115.
L’accento posto dal Tribunale sul carattere «intermedio» o «preparatorio» della decisione controversa, come viene utilizzato nel caso di specie, distoglie pertanto l’attenzione dall’unica questione rilevante ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]: vale a dire, se la posizione del CEPD, quale espressa nella decisione controversa, rappresenti la posizione definitiva di tale organo, ossia una posizione vincolante nei confronti di terzi, indipendentemente dal fatto che sarà seguita da un altro atto destinato a «concludere» il procedimento previsto dal meccanismo di coerenza del RGPD.
116.
Nella presente causa, la decisione controversa è l’atto del CEPD. Con tale decisione, l’organo in questione adotta la sua posizione definitiva sulla questione se, in primo luogo, i «dati sottoposti a procedura di lossy hashing», come utilizzati dalla ricorrente, costituiscano «dati personali» ai sensi del RGPD e, in secondo luogo, se la ricorrente abbia violato le regole di trasparenza del RGPD. Entrambe queste conclusioni definitive hanno l’effetto giuridico di obbligare l’autorità di controllo irlandese, nella sua funzione di autorità di controllo capofila, a modificare il suo progetto di decisione (vale a dire la stessa decisione in cui essa aveva precedentemente suggerito di concludere in senso opposto). Con la decisione controversa, il CEPD obbliga detta autorità d anche a ridurre il termine per l’adempimento e fornisce istruzioni vincolanti quanto al metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie di cui trattasi. Ciò determinerà un aumento di dette sanzioni rispetto a quelle che l’autorità di controllo irlandese intendeva infliggere. Le conclusioni in questione sono finali dal punto di vista del CEPD, nel senso che esprimono la posizione definitiva di tale organo rispetto alle questioni di cui è stato investito. Esse creano, quindi, un obbligo (
73
) in capo alle autorità di controllo irlandesi, che può essere eliminato soltanto qualora il CEPD revochi la sua decisione oppure i giudici dell’Unione la annullino.
117.
Poiché tale decisione è definitiva e produce effetti giuridici vincolanti al di fuori dell’organo che l’ha adottata, vale a dire nei confronti dell’autorità di controllo irlandese, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la decisione controversa soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] e pertanto deve essere qualificata come atto impugnabile.
118.
Il secondo elemento superfluo che il Tribunale ha introdotto nella sua analisi è l’opponibilità diretta della decisione del CEPD nei confronti della WhatsApp.
119.
Su questo punto posso essere breve: poiché l’accertamento dell’idoneità di un atto ad essere impugnato non dipende dalla questione se oppure in che modo esso modifichi la situazione giuridica di un ricorrente, la questione dell’opponibilità diretta della decisione controversa alla WhatsApp non può essere pertinente ai fini dell’analisi ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come sosterrò nel prosieguo, l’opponibilità diretta a tale parte non è pertinente neppure come criterio per valutare se la decisione del CEPD riguardi direttamente detta società.
3.
Conclusione provvisoria
120.
La risposta alla questione se un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione costituisca un atto impugnabile dinanzi ai giudici dell’Unione, ai sensi del primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], impone di valutare se tale atto esprima la
posizione definitiva
di tale istituzione od organo e produca
effetti giuridici vincolanti
nei confronti di un soggetto
esterno a tale istituzione od organo
.
121.
Per rispondere alla questione concernente l’idoneità di un atto ad essere impugnato dinanzi ai giudici dell’Unione, non è necessario che il terzo nei confronti del quale l’atto produce effetti giuridici vincolanti sia la stessa persona che ha proposto il ricorso di annullamento.
122.
La questione se la persona che ha proposto il ricorso avverso un atto impugnabile sia legittimata ad impugnarlo è risolta alla luce del quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], e non già del primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].
123.
Per stabilire se un atto sia impugnabile, non importa che tale atto costituisca un passaggio «intermedio» di un procedimento composto.
124.
Essendosi concentrato sul fatto che la decisione contestata non costituiva la decisione finale nell’ambito del meccanismo di coerenza previsto dal RGPD, anziché valutare se tale decisione costituisse la decisione finale o definitiva del CEPD produttiva di effetti giuridici nei confronti dell’autorità di controllo irlandese, nell’ordinanza impugnata il Tribunale è incorso in un errore nella valutazione delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA].
125.
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere i primi due argomenti del primo motivo di impugnazione.
C.
La ricorrente è direttamente interessata dalla decisione controversa
126.
Con il suo terzo e quarto argomento del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che essa non sia direttamente interessata dalla decisione controversa.
127.
Secondo la ricorrente, sebbene il Tribunale abbia correttamente enunciato la giurisprudenza della Corte ai sensi della quale due condizioni devono essere soddisfatte per dimostrare che un atto riguarda direttamente una persona fisica o giuridica che non sia destinataria di tale atto (
74
), il Tribunale ha tuttavia applicato detta giurisprudenza in modo errato.
128.
Secondo la giurisprudenza citata dal Tribunale, il «requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto oggetto del suo ricorso richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie» (
75
).
129.
La qualificazione di questi due criteri come «cumulativi» risulta dalla giurisprudenza relativa all’impugnazione di atti che richiedevano misure di esecuzione (
76
).
130.
In una situazione del genere, l’atto impugnato può incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente soltanto se l’organo incaricato della sua esecuzione non gode di alcuna discrezionalità quanto al se dare esecuzione a tale atto e al modo in cui farlo (
77
).
131.
È quanto si verifica nel caso di specie. La decisione controversa, che riguarda la ricorrente, è indirizzata all’autorità di controllo irlandese e non alla ricorrente. -Tale decisione impone all’autorità irlandese di modificare il suo progetto di decisione in sede di adozione della decisione finale, di cui la ricorrente sarà destinataria, in modo da attuare le conclusioni contenute nella decisione controversa. Pertanto, la questione se l’autorità di controllo irlandese conservi un margine di discrezionalità a seguito dell’adozione, da parte del CEPD, della decisione controversa è rilevante al fine di accertare se quest’ultima riguardi direttamente la ricorrente.
132.
In tale contesto, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], sotto due profili. In primo luogo, in sede di valutazione della prima condizione dell’incidenza diretta, il Tribunale ha applicato i criteri dell’«opponibilità» e della «fase finale del procedimento», nessuno dei quali è pertinente ai fini dell’accertamento dell’incidenza diretta. In secondo luogo, in sede di valutazione della seconda condizione dell’incidenza diretta, il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio della discrezionalità alla decisione controversa.
133.
Concordo con la ricorrente su entrambi i punti.
1.
Opponibilità alla ricorrente della decisione controversa
134.
La prima interpretazione erronea che la ricorrente addebita al Tribunale è che quest’ultimo, al punto 52 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto non soddisfatta la condizione secondo cui la decisione controversa deve incidere direttamente sulla situazione giuridica della WhatsApp in quanto tale atto non le è opponibile.
135.
Il requisito dell’«opponibilità» non figura nel testo dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], né discende dalla giurisprudenza della Corte.
136.
Ciò per una valida ragione. Nella maggior parte delle situazioni in cui è necessaria una misura di esecuzione, a livello dell’Unione o a livello nazionale, la decisione dell’Unione oggetto di esecuzione non è opponibile, di per sé, alle persone fisiche o giuridiche, anche laddove queste ultime siano le destinatarie formali di tale atto. Il motivo stesso per cui una misura di esecuzione è sovente necessaria è che l’atto dell’Unione di cui trattasi non può, di per sé, «raggiungere» il ricorrente. In tali ipotesi, soltanto la misura di esecuzione è opponibile a una persona fisica o giuridica.
137.
Se l’«opponibilità diretta» di una misura nei confronti di una persona fisica o giuridica fosse una condizione dell’incidenza diretta, sarebbe estremamente difficile individuare una situazione in cui ricorrenti non privilegiati sarebbero legittimati ad impugnare un atto dell’Unione che necessita di misure di esecuzione.
138.
Infatti, ai fini della questione dell’incidenza diretta non rileva il fatto che soltanto la misura di esecuzione di cui trattasi sia opponibile a una persona fisica o giuridica, e non l’atto la cui validità è contestata da detta persona dinanzi ai giudici dell’Unione. Se la misura di esecuzione è una mera riproduzione dell’atto oggetto del ricorso, poiché l’organo incaricato della sua esecuzione non godeva di alcuna discrezionalità quanto all’adozione della decisione e al relativo contenuto, è chiaro che l’atto impugnato è la
vera
causa di incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente.
139.
Nel caso di specie, ciò significa che il Tribunale è incorso in errore allorché ha considerato l’opponibilità alla ricorrente della decisione controversa quale fattore pertinente ai fini della valutazione se quest’ultima fosse direttamente interessata da tale decisione.
2.
La misura impugnata non costituisce la fase finale del procedimento previsto dal meccanismo di coerenza
140.
Nello stesso punto 52 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse direttamente incisa dalla decisione controversa, in quanto tale decisione non costituiva la fase finale del procedimento previsto dal meccanismo di coerenza del RGPD, ma richiedeva, invece, misure di esecuzione a livello nazionale.
141.
Dalla discussione che precede discende già che una persona può essere direttamente interessata da un atto anche quando quest’ultimo comporta misure di esecuzione (
78
).
142.
La «seconda» condizione per accertare l’incidenza diretta nella giurisprudenza della Corte (v. paragrafo 128 delle presenti conclusioni), che il Tribunale ha citato come diritto applicabile nell’ordinanza impugnata (
79
), non avrebbe alcun senso se l’incidenza diretta non potesse sussistere quando l’atto impugnato comporta misure di esecuzione.
143.
Inoltre, tale interpretazione trascura la distinzione che deve essere fatta tra il requisito che un atto regolamentare non comporti misure di esecuzione e il requisito dell’incidenza diretta, che devono essere entrambi soddisfatti affinché un ricorrente non privilegiato possa dimostrare la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] (
80
).
144.
Pertanto, il Tribunale è incorso in errore quando ha considerato che il fatto che, nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo irlandese dovesse adottare una decisione attuativa della decisione controversa fosse un criterio pertinente ai fini della valutazione se quest’ultima decisione riguardasse direttamente la ricorrente.
145.
Il Tribunale ha cercato di distinguere la situazione di cui alla presente causa da quelle che sorgono nel settore degli aiuti di Stato, in cui la Commissione dichiara l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ingiunge allo Stato membro interessato di recuperarlo (
81
). In situazioni di tal genere, la Corte ha dichiarato che i beneficiari di un aiuto sono direttamente interessati dalla pertinente decisione della Commissione anche qualora tale decisione debba essere attuata dallo Stato membro di cui trattasi e possa essere applicata soltanto sulla base di dette misure di esecuzione (
82
).
146.
Devo concordare con la ricorrente sul fatto che il Tribunale si è erroneamente basato su tali cause al fine di distinguere la situazione in esame e dichiarare che la WhatsApp non è direttamente interessata dalla decisione impugnata (
83
).
147.
Tutt’al contrario, dato che tali cause contribuiscono piuttosto a fornire argomenti a sostegno della constatazione che la decisione controversa riguarda direttamente la WhatsApp. Tale decisione è all’origine della modifica della situazione giuridica della ricorrente, nonostante la necessità dell’adozione di una decisione di «esecuzione» da parte dell’autorità di controllo irlandese. La logica è, quindi, esattamente quella seguita dalla Corte nella giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 64 dell’ordinanza impugnata.
148.
Parimenti, ritengo che il Tribunale sia incorso in errore allorché ha statuito che la decisione controversa non è assimilabile alle decisioni della Commissione che impongono il recupero di un aiuto in quanto la decisione controversa non concludeva il procedimento amministrativo nazionale in questione (
84
). Nondimeno, per quanto riguarda le questioni decise dal CEPD mediante la decisione controversa, il procedimento che disciplina il meccanismo di coerenza si era di fatto concluso, dato che l’autorità di controllo irlandese non può modificare le conclusioni contenute nella decisione controversa. Il fatto che tale autorità possa eventualmente doversi pronunciare
anche
su determinate questioni aggiuntive non trattate nella decisione controversa nulla toglie al «carattere definitivo» delle conclusioni formulate nella decisione controversa per quanto riguarda le questioni in essa decise.
149.
Da quanto precede mi sembra chiaro che la decisione controversa incide sulla posizione giuridica della ricorrente, in primo luogo poiché in essa si qualifica la sua procedura di «lossy hashing» come una procedura che comporta il trattamento di dati personali e, in secondo luogo, poiché in essa si stabilisce che la pratica di tale società viola talune regole di trasparenza imposte ai titolari del trattamento dal RGPD.
150.
Di per sé, questa conclusione impone alla ricorrente l’obbligo giuridico di modificare la propria pratica. Inoltre, essa rappresenta il fondamento giuridico per l’imposizione alla ricorrente di sanzioni pecuniarie più elevate da parte dell’autorità di controllo irlandese. In assenza della decisione controversa, detta autorità non potrebbe irrogarle. L’unica ragione per cui essa ha incluso tali conclusioni nella sua decisione finale indirizzata alla ricorrente è che essa era obbligata a farlo dalla decisione controversa. A mio avviso, ciò dimostra molto chiaramente che la vera fonte della modifica della situazione giuridica della ricorrente è la decisione controversa e non, come erroneamente statuito dal Tribunale, la decisione dell’autorità di controllo irlandese.
3.
Potere discrezionale dell’autorità di controllo irlandese
151.
Se un atto oggetto di un ricorso di annullamento richiede misure di esecuzione, esso sarà considerato come un atto che incide direttamente sul ricorrente soltanto se l’organo che adotta le misure di esecuzione non dispone di alcun potere discrezionale, essendo invece tenuto ad applicare automaticamente le conclusioni contenute nella decisione controversa.
152.
Nella presente causa, ciò significa che la decisione controversa riguarderebbe direttamente la Whatsapp se l’autorità di controllo irlandese non disponesse di alcun potere discrezionale quanto all’esecuzione di tale decisione e alle relative modalità.
153.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’autorità di controllo irlandese disponesse di un potere discrezionale e che, pertanto, la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, bensì soltanto dalla decisione finale di tale autorità (
85
).
154.
Concordo con la ricorrente sul fatto che, anche sotto tale profilo, il Tribunale è incorso in un errore di valutazione.
155.
In primo luogo, la conclusione del CEPD secondo cui il «lossy hashing» costituisce un trattamento di dati personali e la ricorrente, in qualità di titolare del trattamento, ha violato i suoi obblighi ai sensi degli articoli 5, 13 e 14 del RGPD, doveva essere recepita nella decisione finale dell’autorità di controllo irlandese, senza che quest’ultima godesse di alcun potere discrezionale per giungere a una conclusione diversa.
156.
In secondo luogo, la decisione controversa imponeva all’autorità di controllo irlandese l’obbligo incondizionato di aumentare le sanzioni pecuniarie e di utilizzare i metodi di calcolo indicati nella decisione del CEPD, sebbene il calcolo finale dell’importo di tali ammende spettasse all’autorità di controllo irlandese. Ciò significa che non è stato lasciato alcun margine di discrezionalità all’autorità di controllo irlandese, nella sua qualità di «organo di esecuzione», né sul mantenimento delle sanzioni originarie né sulla loro riduzione (
86
).
157.
Di conseguenza, per quanto riguarda tali aspetti della decisione controversa, l’autorità di controllo irlandese
non
disponeva di alcun potere discrezionale quanto all’adozione o meno della decisione nei confronti della ricorrente e al suo contenuto.
158.
Ne consegue che il Tribunale è incorso in errore allorché ha statuito che, in riferimento a tali aspetti, l’autorità di controllo irlandese godeva di un margine di discrezionalità (
87
).
159.
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, il CEPD decide soltanto sugli aspetti dell’applicazione del RGPD sui quali altre autorità di controllo hanno sollevato obiezioni e sui quali le autorità di controllo partecipanti non hanno raggiunto un accordo. Pertanto, l’autorità di controllo irlandese gode effettivamente di discrezionalità nel decidere le questioni che
non
sono state sottoposte al CEPD, ma che comunque fanno parte della decisione nazionale finale (
88
).
160.
Ci si chiede se ciò sia rilevante ai fini di accertare se la decisione controversa riguardi direttamente la ricorrente.
161.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la portata limitata della decisione controversa fosse rilevante, poiché la decisione finale dell’autorità di controllo irlandese costituisce un insieme dal quale non è possibile separare gli aspetti in relazione ai quali l’autorità di controllo irlandese disponeva o non disponeva di discrezionalità (
89
).
162.
A mio avviso, e trovandomi nuovamente d’accordo con la ricorrente, tale elemento non rileva ai fini della questione se la decisione controversa incida direttamente su tale parte.
163.
Per valutare la questione dell’incidenza diretta occorre partire dalla sostanza dell’atto impugnato (
90
). A tal riguardo, è sufficiente che il contenuto della decisione controversa, che incide sulla situazione giuridica della ricorrente, non abbia lasciato alcun potere discrezionale all’autorità di controllo irlandese su tali aspetti, anche se, nella sua decisione finale, quest’ultima si è pronunciata anche su altre questioni.
164.
Infatti, come spiegherò nella parte seguente delle presenti conclusioni, se la ricorrente non avesse impugnato la decisione controversa dinanzi al Tribunale, essa avrebbe perso la possibilità di invocare l’invalidità di tale decisione nel contesto dell’impugnazione della decisione finale dell’autorità di controllo irlandese dinanzi ai giudici irlandesi competenti.
165.
Come spiegato dalla ricorrente in udienza, siffatto procedimento dinanzi ai giudici irlandesi è effettivamente pendente. Nel contesto di tale procedimento, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione finale dell’autorità di controllo irlandese anche in relazione agli aspetti che non sono stati trattati nella decisione controversa. Parallelamente, tuttavia, la ricorrente ha impugnato la decisione del CEPD dinanzi al Tribunale, per salvaguardare il suo diritto di invocare l’invalidità delle parti della decisione dell’autorità di controllo irlandese sulle quali tale autorità non poteva esercitare alcuna discrezionalità.
166.
Ne consegue che il Tribunale è incorso in errore anche allorché ha concluso che la ricorrente non era direttamente interessata dalla decisione controversa in quanto l’autorità di controllo irlandese disponeva di un margine di discrezionalità nell’«esecuzione» della decisione controversa, in ragione del fatto che la decisione nazionale finale riguardava anche aspetti non trattati nella decisione controversa.
4.
Conclusione provvisoria
167.
Il Tribunale è incorso in errore nell’applicazione delle condizioni per valutare l’esistenza di incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA].
168.
In primo luogo, esso ha fondato la sua valutazione sulle condizioni, inesistenti, ai sensi delle quali l’atto impugnato i) deve essere direttamente opponibile alla ricorrente nell’ambito di un procedimento di annullamento e ii) non deve comportare alcuna misura di esecuzione.
169.
In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore allorché ha ritenuto che la decisione controversa lasciasse un margine di discrezionalità all’autorità di esecuzione, nella fattispecie l’autorità di controllo irlandese.
170.
Infine, il Tribunale è incorso in errore allorché ha concluso che la presenza di parti della decisione finale dell’autorità di controllo irlandese che esulano dalla decisione controversa era rilevante ai fini della questione se la decisione controversa non lasciasse alcun margine discrezionale a detta autorità.
171.
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il terzo e il quarto argomento del primo motivo di impugnazione.
D.
La logica del sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione esige la ricevibilità del ricorso nella presente causa
172.
Con il suo quinto argomento nell’ambito del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato i requisiti procedurali del sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione.
173.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, nell’ambito del procedimento previsto dal meccanismo di coerenza, il ricorso giurisdizionale dovesse essere proposto avverso la decisione finale dell’autorità nazionale di controllo e dinanzi ai giudici nazionali competenti. Secondo il Tribunale, la logica del sistema completo di rimedi giurisdizionali individua il foro appropriato nei giudici nazionali (
91
), i quali, in seguito, possono instaurare un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte vertente sulla validità della parte della decisione nazionale imposta dalla decisione pertinente del CEPD.
174.
Riconosco una certa validità alla posizione del Tribunale che esige la concentrazione dei ricorsi dinanzi a un solo giudice. Infatti, la soluzione da esso proposta risolverebbe gli attuali inconvenienti procedurali che obbligano il ricorrente, di fatto, a proporre due ricorsi distinti, uno dinanzi al Tribunale e l’altro dinanzi ai giudici nazionali, qualora tale parte intenda garantire una tutela effettiva di tutti i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Non si tratta, infatti, del modo più efficiente per tutelare i diritti spettanti a un singolo.
175.
Nel caso in esame, la ricorrente ha proceduto esattamente in tal modo: essa ha proposto due ricorsi, uno dinanzi al Tribunale e l’altro dinanzi ai giudici irlandesi competenti. Tuttavia, almeno nella sua struttura attuale, il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione non prevede altre soluzioni, come spiegherò nel prosieguo.
1.
Rapporto tra ricorsi diretti e indiretti avverso un atto dell’Unione
176.
In primo luogo, come è ben noto, i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare l’invalidità degli atti delle istituzioni e di altri organi dell’Unione. Pertanto, qualora ritengano che un atto dell’Unione sia invalido, essi sono tenuti ad instaurare un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, al fine di ottenere da essa la conferma di tale invalidità (
92
).
177.
In secondo luogo, un giudice nazionale non può mettere in discussione la validità di un atto dell’Unione se la parte che ne invoca l’invalidità soddisfa le condizioni di legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], ma non ha impugnato tale atto dinanzi ai giudici dell’Unione entro il termine previsto dal sesto comma del medesimo articolo. Ciò discende dalla sentenza nella causa
TWD [OSCURATO:PERSONA]
(
93
) ed è stato confermato in pronunce successive, compresa la sentenza nella causa Georgsmarienhütte e a. (
94
), che è stata discussa dalle parti del presente procedimento.
178.
In quest’ultima sentenza, la Corte ha statuito che «qualora un soggetto che intende contestare un atto dell’Unione sia certamente legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], egli è tenuto ad avvalersi del mezzo di impugnazione previsto da tale disposizione proponendo un ricorso dinanzi al Tribunale» (
95
). Se la persona che ne aveva la possibilità non ha proposto un ricorso di annullamento entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA], il giudice nazionale non può accogliere un’eccezione di invalidità di un atto dell’Unione sollevata da tale persona ed è tenuto a considerare l’atto controverso, nei confronti di tale persona, come definitivo (
96
). Qualora la Corte fosse adita da un giudice nazionale con un procedimento pregiudiziale in una situazione del genere, essa dovrebbe respingere il rinvio in quanto irricevibile, poiché offrirebbe una risposta che non può essere utilizzata dal giudice del rinvio.
179.
Un esempio recente vertente su procedimenti composti è dato dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
97
). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato irricevibile una parte del rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), dinanzi al quale un istituto bancario, l’[OSCURATO:PERSONA], aveva contestato il calcolo dell’importo del suo contributo al Fondo di risoluzione unico. La Corte ha dichiarato che tale banca era direttamente e individualmente interessata da una decisione del SRB, sulla quale si basava la determinazione dell’importo di tali contributi, ma che essa non aveva impugnato tale decisione mediante un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (
98
). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, aveva perso l’opportunità di eccepire l’invalidità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico, indirettamente, davanti al giudice nazionale, sicché la Corte ha dovuto respingere il rinvio su tale aspetto in quanto irricevibile.
180.
Applicando tale giurisprudenza alla situazione in esame, in cui la WhatsApp era legittimata a impugnare la decisione controversa dinanzi al Tribunale, è chiaro che l’invalidità della decisione del CEPD non avrebbe potuto essere eccepita dinanzi al giudice nazionale se la WhatsApp non avesse impugnato tale decisione anche direttamente, dinanzi al Tribunale, entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, [OSCURATO:PERSONA] (
99
).
181.
Di conseguenza, dato che, da un lato, la ricorrente è direttamente interessata dalla decisione controversa e che, dall’altro, come constatato dallo stesso Tribunale, tale decisione riguarda individualmente la ricorrente (
100
), l’impugnazione della decisione controversa deve essere proposta dinanzi ai giudici dell’Unione, e non dinanzi ai giudici nazionali.
182.
Il considerando 143 del RGPD conferma che la corretta organizzazione del controllo giurisdizionale in una situazione come quella di cui alla presente causa passa attraverso un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (
101
). Sebbene tale considerando non sia vincolante, come giustamente sostenuto dal CEPD, esso tuttavia descrive le conseguenze che discendono dall’applicazione delle norme vincolanti del [OSCURATO:PERSONA] relative all’organizzazione dei procedimenti giurisdizionali.
183.
Infine, potrei aggiungere agli argomenti che precedono il fatto che il ricorso diretto dinanzi al Tribunale, nel quale l’organo dell’Unione autore della decisione impugnata è parte del procedimento, costituisce, a mio avviso, la via più appropriata per statuire sulla validità della sua decisione. Infatti, dinanzi al giudice nazionale, il ruolo procedurale di tale organo dipenderebbe dalle pertinenti norme procedurali nazionali, il che potrebbe impedirgli l’accesso alla discussione relativa all’atto di cui è autore (
102
).
2.
Altre questioni procedurali
184.
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha altresì espresso le proprie preoccupazioni quanto all’eventualità di decisioni divergenti a livello dell’Unione e a livello nazionale, che potrebbe discendere dalla sovrapposizione di procedimenti giurisdizionali (
103
).
185.
La questione non è nuova. Come spiegato dalla Corte nella sua sentenza nella causa
Masterfoods e HB
, quando la validità di un atto dell’Unione è contestata sia dinanzi ai giudici nazionali che dinanzi ai giudici dell’Unione, i primi hanno l’obbligo, in forza del principio di leale cooperazione, di non adottare una decisione che rischi di entrare in conflitto con una decisione esistente o futura dei giudici dell’Unione (
104
). Pertanto, quando un ricorso di annullamento è pendente dinanzi al Tribunale e una questione di validità è sollevata nell’ambito di un’azione parallela in un procedimento nazionale, la ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali può imporre a questi ultimi di sospendere il procedimento (
105
). A quanto risulta, questa è stata la decisione dei giudici irlandesi competenti nella presente causa (
106
).
186.
Se il giudice nazionale ha avviato il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte nonostante il ricorso di annullamento pendente dinanzi al Tribunale, la Corte può sospendere il proprio procedimento al fine di dare priorità al ricorso di annullamento pendente dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e in forza del principio di buona amministrazione (
107
).
3.
Conclusione provvisoria
187.
La logica del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai Trattati non esige che il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale sia dichiarato irricevibile.
188.
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere anche il quinto argomento del primo motivo di impugnazione.
189.
Alla luce di tutti gli argomenti che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere il primo motivo di impugnazione della ricorrente.
E.
Conseguenze
190.
In applicazione dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
191.
Nella presente causa, tale condizione è soddisfatta per quanto concerne la ricevibilità del ricorso diretto che è stato proposto dinanzi al Tribunale.
192.
In primo luogo, la decisione controversa costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, primo comma, [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, tale decisione riguarda direttamente la ricorrente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, la decisione controversa riguarda individualmente la ricorrente, come constatato dallo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata (
108
). Ne consegue che le condizioni previste all’articolo 263, primo e quarto comma, [OSCURATO:PERSONA] sono soddisfatte. Il ricorso è pertanto ricevibile.
193.
Tuttavia, dato che il Tribunale non ha esaminato la fondatezza del ricorso di cui è stato investito, la cui decisione richiede una valutazione approfondita in diritto e in fatto, lo stato degli atti non consente alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso della ricorrente.
194.
Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.
IV.
Conclusione
195.
Suggerisco alla Corte di:
– annullare l’ordinanza del 7 dicembre 2022,
WhatsApp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati
(T‑709/21, EU:T:2022:783);
– dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento della ricorrente;
– rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito; e
– riservare le spese.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»): articoli 63 e 65.
3
Decisione vincolante 1/2021 relativa alla controversia sorta in merito al progetto di decisione riguardante WhatsApp elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del RGPD (in prosieguo: la «decisione controversa», pubblicato nella pagina web https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/binding-decision-board-art-65/binding-decision-12021-dispute-arisen_en.
4
Ordinanza del 7 dicembre 2022,
WhatsApp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati
(T‑709/21, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2022:783).
5
Nel momento in cui si scrive, vi sono altre sette cause pendenti dinanzi al Tribunale avverso decisioni vincolanti adottate dal CEPD attraverso il meccanismo di coerenza, instaurate sia da responsabili o titolari del trattamento di dati, sia da autorità nazionali di controllo. V. cause T‑682/22 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑70/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑84/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑128/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑129/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑111/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑153/23 WhatsApp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati. Altre tre cause, anch’esse pendenti, vertono sull’impugnazione di decisioni del CEPD adottate al di fuori del contesto del meccanismo di coerenza; v. cause T‑325/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati; T‑1030/23 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati nonché T‑8/24 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei dati.
6
Per un tentativo di categorizzazione, v. Eliantonio, M., «Access to Justice in [OSCURATO:PERSONA] procedures for the implementation of EU Law: The story so Far», in [OSCURATO:PERSONA], P. e Wildemeersch, J. (a cura di),
Questions choisies de droit européen des affaires / [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]:
60 ans d’études juridiques européennes à Liège / 60 years of [OSCURATO:PERSONA] legal studies at Liège
, Bruylant, 2023, pagg. da 189 a 221.
7
Hofmann, H.C.H. spiega che «i procedimenti composti sono procedimenti in più fasi, caratterizzati dalla partecipazione di soggetti amministrativi appartenenti a giurisdizioni diverse e da una cooperazione a livello verticale, tra istituzioni e organi dell’Unione e degli Stati membri, od orizzontale, tra varie istituzioni e organi degli Stati membri, oppure nel contesto di procedure triangolari, che coinvolgono varie istituzioni e organi degli Stati membri e dell’Unione; v. Hofmann, H.C.H., «[OSCURATO:PERSONA] decision making procedures in EU administrative law», in Hofmann, H. C. H., e Türk, A.H.,
[OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 136 [traduzione libera].
8
Per una recente esposizione delle questioni teoriche e pratiche sollevate dai procedimenti composti, v. Bastos, F. B.,
[OSCURATO:PERSONA]Making: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], 2024.
9
L’articolo 55, paragrafo 1, del RGPD stabilisce che «[o]gni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro».
10
V., in tal senso, considerando 9, 10 e 13 del RGPD.
11
V. articolo 60, paragrafo 4, del RGPD.
12
A tal riguardo, il ruolo del CEPD è diverso da quello del suo predecessore, il «gruppo articolo 29», che era stato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), e che aveva un ruolo meramente consultivo.
13
V. anche considerando 136.
14
Articolo 65, paragrafo 5, del RGPD.
15
L’articolo 65, paragrafo 6, del RGPD stabilisce che tale decisione nazionale deve essere adottata al più tardi entro un mese dalla notifica, da parte del CEPD, della sua decisione vincolante all’autorità di controllo.
16
Se un’autorità nazionale di controllo non concorda con una decisione vincolante del CEPD, può contestarne la validità dinanzi al Tribunale. V. a titolo di esempio, le azioni che hanno dato luogo alla sentenza del 29 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/CEPD (cause riunite T‑84/23, T‑84/23 e T‑111/23).
17
L’ informativa sulla protezione dei dati personali è intesa a soddisfare i requisiti di trasparenza della ricorrente derivanti dagli articoli 12 e 14 del RGPD e, presumibilmente, dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. V., in generale, gruppo di lavoro articolo 29, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 29 novembre 2017 (WP260).
18
V. articolo 99, paragrafo 2, del RGPD.
19
V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] made pursuant to Section 111 of the [OSCURATO:PERSONA], 2018 and Articles 60 and 65 of the [OSCURATO:PERSONA] (decisione dell’autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 111 della legge sulla protezione dei dati personali del 2018 e degli articoli 60 e 65 del regolamento generale sulla protezione dei dati) 2021 (IN-18-12-2) (in prosieguo: la «decisione nazionale finale»), punto 3; disponibile all’indirizzo: https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2022-03/Full_decision_WhatsApp_Ireland-August_2021.pdf.
20
V. decisione nazionale finale, punto 4.
21
V. ordinanza impugnata, punto 4. V. anche la decisione nazionale finale, punto 4.
22
V. ordinanza impugnata, punto 5. V. anche la decisione nazionale finale, punto 23.
23
V. ordinanza impugnata, punto 5. V. anche decisione nazionale finale, punto 24.
24
V. ordinanza impugnata, punto 5. V. anche decisione nazionale finale, punto 25.
25
Decisione nazionale finale, punto 25.
26
Mi sembra di capire che la procedura «lossy hashing» (compressione con perdita di informazioni) della ricorrente costituisca, essenzialmente, una tecnica di crittografia per tradurre in codici numerici i numeri di telefono degli utenti e dei non utenti del suo servizio di messaggistica. La ricorrente condividerebbe in seguito i codici numerici con terzi. A differenza del progetto di decisione dell’autorità di controllo irlandese, il CEPD ha ritenuto che, poiché la ricorrente era in grado di individuare e, quindi, re-identificare gli interessati anche sulla base di tali codici risultanti dall’«hashing», i dati in questione costituivano dati personali ai sensi del RGPD. V., in tal senso, decisione controversa, punti da 141 a 157.
27
V., in tal senso, ordinanza impugnata, punto 11, e decisione controversa, punti 427 e 428.
28
V., in tal senso, ordinanza impugnata, punto 11, e decisione controversa, punti 426 e 428.
29
V., in tal senso, ordinanza impugnata, punto 11, e decisione controversa, punti 429 e 430.
30
V., a tal riguardo, ordinanza impugnata, punto 9.
31
Così, ad esempio, nella sentenza del 18 giugno 2024,
Commissione/SRB
(C‑551/22 P, in prosieguo: la «sentenza
Commissione/SRB
», EU:C:2024:520), la Corte ha spiegato che le conclusioni di cui alla sentenza del 6 maggio 2021,
ABLV Bank e a./BCE
(C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369), non potevano essere automaticamente trasposte alla situazione oggetto di tale causa. In quest’ultima sentenza, la Corte ha stabilito che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea ai sensi della quale un istituto bancario è in situazione di dissesto o a rischio di dissesto non è un atto impugnabile, poiché non vincola il comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRB»), sicché dovrebbe essere proposto un ricorso di annullamento avverso l’atto adottato dal SRB. Ciò, tuttavia, non significa che gli atti adottati dal SRB nella procedura di risoluzione siano
sempre
impugnabili. Quando un atto è adottato da tale organo in una fase diversa della procedura di risoluzione, esso non è impugnabile se non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti della Commissione europea, la quale, nell’ambito di tale procedimento composto, è competente ad adottare una decisione finale.
32
Pertanto, la Corte è talora tenuta a spiegare il motivo per cui le conclusioni formulate in precedenti sentenze non possono essere applicate ad una determinata causa. A tal riguardo, v. sentenza
Commissione/SRB
, punto 92.
33
Sentenza dell’11 novembre 1981,
IBM/Commissione
(60/81, in prosieguo: la «
sentenza IBM
», EU:C:1981:264, punto 9).
34
Sentenza del 13 ottobre 2011,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑463/10 P e C‑475/10 P, in prosieguo: la «
sentenza [OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2011:656).
35
Secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative alla ricevibilità di un ricorso di annullamento costituiscono motivi di ordine pubblico che possono essere rilevati d’ufficio dalla Corte in qualsiasi momento, anche in assenza di un’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte; v.,
ex multis
, sentenze del 2 settembre 2021,
Ja zum Nürburgring/Commissione
(C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata) e del 21 settembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).
36
V.,
ex multis
, sentenze del 10 marzo 1998,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35) e del 26 settembre 2024,
WEPA Hygieneprodukte e a./Commissione
(C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punti 63 e 73).
37
V. articolo 65, paragrafo 5, prima frase, del RGPD.
38
V., in tal senso, sentenze del 5 aprile 1979,
Orlandi/Commissione
(117/78, EU:C:1979:109, punto 11) e del 26 settembre 2013,
PPG e SNF/ECHA
(C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 33).
39
V.,
ex multis
, sentenza del 26 settembre 2024,
WEPA Hygieneprodukte e a./Commissione
(C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punti da 68 a 71).
40
V., per analogia, sentenza del 26 settembre 2013,
PPG e SNF/ ECHA
(C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punti da 29 a 33) (vertente sulla pubblicazione di un elenco di sostanze esclusivamente sul sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che la Corte ha considerato, ciò nonostante, una decisione pubblicata).
41
V., in tal senso,
ex multis
, sentenze del 26 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑790/21 P e C‑791/21 P, EU:C:2024:792, punto 82); e del 26 settembre 2024,
WEPA Hygieneprodukte e a./Commissione
(C‑795/21 P e C‑796/21 P, EU:C:2024:807, punti 72 e 73), quest’ultima sentenza spiega che, nell’interesse della certezza del diritto, i termini per la proposizione di un ricorso devono essere stabiliti in modo obiettivo e con certezza rispetto a tutti gli interessati cui tale decisione non è stata notificata,
indipendentemente
dal fatto che il ricorrente potesse già essere a conoscenza dell’atto.
42
Sulla possibile differenza pratica tra il basarsi su effetti giuridici
vincolanti
o su meri effetti
giuridici
per determinare l’idoneità di un atto ad essere impugnato, v. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa
Belgio/Commissione
(C‑16/16 P, EU:C:2017:959, paragrafo 59 e seguenti).
43
V. articolo 173 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (il corsivo è mio). Posso aggiungere che l’articolo 33 del [OSCURATO:PERSONA] istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio prevedeva un elenco degli atti impugnabili, nel quale figuravano le «decisioni» e le «raccomandazioni». Ai sensi dell’articolo 14 di detto trattato, tali atti erano definiti come atti aventi forza giuridica vincolante. Pertanto, la giurisprudenza iniziale della Corte, che ha influenzato la sua giurisprudenza successiva, si è occupata del carattere «vincolante» degli atti al fine di stabilire se essi potessero essere oggetto di un ricorso di annullamento. V., ad esempio, sentenze del 16 luglio 1956,
Fédération charbonnière de Belgique/[OSCURATO:PERSONA]
(8/55, EU:C:1956:7, pagg. 206 e 207); del 10 dicembre 1957,
Société des usines à tubes de la Sarre/[OSCURATO:PERSONA]
(1/57 and 14/57, EU:C:1957:13, pagg. 216 e 217); e del 15 marzo 1967,
CBR e a/Commissione
(da 8/66 a 11/66, EU:C:1967:7, pag. 104).
44
Le raccomandazioni e i pareri sono così definiti, attualmente, dall’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA], ma la stessa definizione era fornita dall’articolo 189 CEE.
45
Nella sentenza del 31 marzo 1971,
Commissione/Consiglio
(22/70, EU:C:1971:32, punto 39), la Corte ha fatto riferimento ai provvedimenti miranti a produrre «effetti giuridici». Nella sua giurisprudenza successiva, tuttavia, tale espressione è stata modificata nel senso di descrivere atti destinati a produrre «effetti giuridici vincolanti». V., ad esempio, sentenza del 12 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio
(C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
46
V., per quanto riguarda i ricorrenti privilegiati, ad esempio, ordinanza del 17 maggio 1989,
Italia/Commissione
(151/88, EU:C:1989:201, punti 22 e 23) e sentenza del 15 ottobre 2017,
Slovacchia/Commissione
(C‑593/15 P e C‑594/15 P, EU:C:2017:800, punti da 63 a 65).
47
Quando il ricorso è proposto da un ricorrente privilegiato, tale questione è, in ogni caso, irrilevante. Tuttavia, come ho spiegato, la Corte è tenuta a stabilire se l’atto impugnato sia giuridicamente vincolante anche per i ricorrenti privilegiati. Ad ogni modo, in due situazioni – che, per quanto a mia conoscenza, non si sono più ripetute – la Corte ha respinto il ricorso di un ricorrente privilegiato (in entrambi i casi si trattava del governo dei [OSCURATO:PERSONA]), in quanto la decisione della Commissione, di cui esso chiedeva l’annullamento, non aveva effetti giuridici vincolanti
nei confronti del ricorrente
. V., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1999,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑308/95, EU:C:1999:477, punti 26 e 29) e ordinanza del 28 gennaio 2004,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑164/02, EU:C:2004:54, punti 18 e 22). Per una riflessione critica su queste due sentenze, v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa
Italia/Commissione
(C‑301/03, EU:C:2005:550, paragrafi 52 e 53).
48
V., a tal riguardo, per quanto concerne la giurisprudenza sulle istruzioni e sugli orientamenti interni, Lenaerts, K., Gutman, K., Nowak, J.T.,
EU [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag. 286, paragrafi 7.21 e 7.22.
49
Ciò risulta chiaramente dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, secondo cui la decisione con cui la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno un aiuto esistente e ordinato allo Stato membro di recuperarlo è giuridicamente vincolante soltanto per tale Stato membro, ma può essere impugnata anche dal beneficiario dell’aiuto. V., ad esempio, sentenza del 19 ottobre 2000,
Italia e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punti da 31 a 37).
50
V., in tal senso, sentenze IBM, punto 10, e del 26 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 58).
51
V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Roemer nella causa
CBR e a./Commissione
(da 8/66 a 11/66, non pubblicata, EU:C:1967:2, pag. 117).
52
Sul punto, v., più di recente, sentenza del 13 febbraio 2025,
Swissgrid/[OSCURATO:PERSONA]
e (C‑121/23 P, EU:C:2025:83, punto 46) (dove si spiega che, quando la parte che presenta un ricorso di annullamento non è destinataria dell’atto impugnato, «è sufficiente dimostrare che tale atto è inteso alla produzione di effetti giuridici vincolanti» nei confronti, in particolare, dei suoi destinatari, dato che, in questa fase, « non è necessario verificare se tali effetti giuridici siano idonei a incidere sugli interessi della parte ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica», poiché tale elemento viene determinato nella fase dell’esame della condizione stabilita dal quarto comma dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]).
53
Il corsivo e la sottolineatura sono mie.
54
V. punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata. Unitamente alla sentenza
IBM
, il Tribunale richiama anche la sentenza del 18 novembre 2010,
NDSHT/Commissione
(C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 45), che rinvia ad altre sentenze nelle quali, parimenti, è citato il punto 9 della sentenza IBM.
55
Il corsivo è mio.
56
V., ad esempio,
ex multis
, sentenze del 31 marzo 1998,
Francia e a./Commissione
(C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 62), del 17 luglio 2008,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 29); del 26 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51) e del 18 giugno 2024, nonché la sentenza
Commissione/SRB
,
punto 65.
57
V.,
ex multis
, ordinanza del 3 luglio 2007,
Commune de Champagne e a./Consiglio e Commissione
(T‑212/02, EU:T:2007:194, punti 86 e 88), sentenza del 26 novembre 2018, Shindler e a./Consiglio (T‑458/17, EU:T:2018:838, punto 30) e sentenza del 10 marzo 2021,
ViaSat/Commissione
(T‑245/17, EU:T:2021:128) punto 68).
58
V., ad esempio, conclusioni dell’avvocata generale Sharpston nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(C‑131/03 P, EU:C:2006:228, paragrafi 102 e 103), nelle quali ella osserva che sembrerebbe che il requisito secondo cui un atto deve essere vincolante
nei confronti del ricorrente di cui trattasi
sia stato aggiunto dalla Corte al requisito ai sensi del quale l’atto deve vincolante
in generale
.
59
Riferimenti alla giurisprudenza omessi.
60
Ordinanza del 14 luglio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e (T‑570/08, non pubblicata, EU:T:2010:311).
61
V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2021,
Algebris (UK) e [OSCURATO:PERSONA]/SRB
(C‑934/19 P, EU:C:2021:1042, punti 87 e segg.).
62
V., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, punti da 40 a 47.
63
[OSCURATO:PERSONA]
, punto 54.
64
[OSCURATO:PERSONA]
, punto 63.
65
[OSCURATO:PERSONA]
, punti da 66 a 75.
66
Ordinanza impugnata, punti da 42 a 49.
67
Ordinanza del 14 luglio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(T‑570/08, non pubblicata, EU:T:2010:311).
68
V., in tal senso, ordinanza impugnata, punti 43 e 44 (nei quali prima si dichiara che, nei procedimenti composti, gli atti intermedi non costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili, per poi affermare che «[l]e eccezioni [a tale] principio (...) riguardano i casi in cui [l’atto intermedio] produce effetti giuridici autonomi»).
69
Ordinanza impugnata, punto 44.
70
Sentenza
IBM
, punto 10, il corsivo è mio.
71
Lo stesso vale per l’affermazione della Corte contenuta al punto 52 della sentenza del 26 gennaio 2010,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑362/08 P, EU:C:2010:40), sulla quale il Tribunale si è parimenti basato al punto 43 dell’ordinanza impugnata.
72
Sebbene la Corte, nel descrivere il contesto di una determinata causa, non faccia riferimento alla nozione di atto «preparatorio» in un procedimento composto, essa non esclude la possibilità di impugnare detto atto qualora si accerti che esso produce effetti giuridici autonomi nell’ambito di tale procedimento. V., ad esempio, sentenza del 18 giugno 2024,
Commissione/SRB
(C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 93) (in cui si spiega che «in un siffatto procedimento complesso, gli atti adottati nel corso delle fasi preparatorie all’adozione dell’atto definitivo,
qualora non producano effetti giuridici autonomi
, non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento») (il corsivo è mio).
73
Come ho spiegato, la forza vincolante, per le autorità di controllo nazionali competenti, di una decisione del CEPD adottata nel contesto del meccanismo di coerenza è prevista dall’articolo 65, paragrafo 1, del RGPD.
74
Ordinanza impugnata, punto 51.
75
V. sentenza del 12 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio
(C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
76
Mi sembra che la prima causa in cui si fa riferimento al carattere «cumulativo» di tali criteri sia la sentenza del 10 settembre 2009,
Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione
(C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 45), che riguardava contributi finanziari concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale mediante l’intervento delle autorità nazionali.
77
Una situazione in cui un atto dell’Unione richiede una misura di esecuzione per «raggiungere» il ricorrente si verifica molto spesso nella pratica. Tuttavia, questo tipo di situazioni non è l’unico in cui un atto può riguardare direttamente una persona fisica o giuridica. Vi sono atti che incidono sulla situazione giuridica di un singolo senza che sia necessaria una misura di esecuzione. Ciò vale per gli atti di portata generale, come i regolamenti. Si consideri, a tal riguardo, ad esempio, la situazione di cui alla sentenza del 1º aprile 2004,
Commissione/Jégo-Quéré
(C‑263/02 P, EU:C:2004:210). Nelle circostanze di tale causa, l’uso obbligatorio di reti con una dimensione minima delle maglie, al fine di ridurre le catture di novellame di nasello, era stato imposto alla società di armamento per la pesca della ricorrente direttamente, senza la necessità di misure di esecuzione. L’ultima modifica dell’articolo 263, quarto comma, [OSCURATO:PERSONA], risultante dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona, ha consentito il ricorso di annullamento perfino avverso atti regolamentari che non richiedono misure di esecuzione, senza che sia necessario dimostrare un interesse individuale. Ciò nonostante, il ricorrente è tenuto a dimostrare di essere direttamente interessato dall’atto impugnato. Siffatta prova non comporterà il secondo criterio «cumulativo» derivante dalla giurisprudenza, ossia quello concernente le misure di esecuzione, dato che, in una situazione del genere, non vi sono misure di esecuzione che fungono da «ponte» tra l’atto impugnato e il ricorrente.
78
V., per una recente conferma in relazione alle direttive, che comportano sempre misure di esecuzione, sentenza del 12 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio
(C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 70).
79
V. ordinanza impugnata, punto 51.
80
V. sentenza del 12 luglio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio
(C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punti da 71 a 74).
81
Ordinanza impugnata, punto 64.
82
V., ad esempio, sentenze del 19 ottobre 2000,
Italia e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punti 31 e 34) e del 29 aprile 2004,
Italia/Commissione
(C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 39).
83
Lo stesso vale anche per la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 65 dell’ordinanza impugnata, che riguardava una decisione della Commissione, indirizzata a uno Stato membro, in cui essa ordinava a tale Stato di ridurre un determinato finanziamento dell’Unione a favore di un’impresa. Secondo la Corte, un’impresa che si trovi in una posizione di tal genere è direttamente interessata dalla decisione della Commissione, nonostante la necessità di misure di esecuzione da parte dello Stato membro.
84
Punto 64 dell’ordinanza impugnata.
85
Punto 53 dell’ordinanza impugnata.
86
La ricorrente contesta inoltre il potere del CEPD di interferire sia con il metodo di calcolo sia con l’importo delle sanzioni pecuniarie, sostenendo che il RGPD ha affidato tale potere all’autorità nazionale di controllo e alla disciplina prevista dalla normativa nazionale. Quest’ultima affermazione dovrà essere valutata nel merito e la Corte non potrà pronunciarsi su tale questione nell’ambito dell’impugnazione in esame.
87
V. punti da 57 a 59 dell’ordinanza impugnata. Il fatto che il CEPD non abbia espresso la sua posizione sulla questione se la WhatsApp abbia agito in qualità di titolare o responsabile del trattamento in relazione ai dati personali risultanti dalla procedura di «lossy hashing» non cambia il fatto che l’autorità di controllo irlandese sia vincolata alle conclusioni del CEPD secondo cui tale procedura costituisce un trattamento di dati personali.
88
Ai punti 55 e 56 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha elencato le questioni risolte dal CEPD, nonché quelle decise dall’autorità di controllo irlandese nella decisione nazionale finale.
89
V. ordinanza impugnata, punto 60.
90
V.,
ex multis
, sentenze del 3 giugno 2021,
Ungheria/Parlamento
(C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) e del 18 giugno 2024,
Commissione/SRB
(C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
91
A tal riguardo, il Tribunale si basa sulla sentenza del 25 luglio 2002,
Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40); v. anche ordinanza impugnata, punto 68.
92
V. sentenza del 22 ottobre 1987,
Foto‑Frost
(314/85, EU:C:1987:452, punto 17).
93
Sentenza del 9 marzo 1994,
TWD [OSCURATO:PERSONA]
(C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 26).
94
Sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
95
Sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 18).
96
V., in tal senso, ad esempio, sentenza del 10 marzo 2021,
[OSCURATO:PERSONA] & Voss
(C‑708/19, EU:C:2021:190, punti 33 e 49).
97
Sentenza del 3 dicembre 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑414/18, ; in prosieguo: la «
sentenza [OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2019:1036).
98
[OSCURATO:PERSONA]
, punti 72 e 74.
99
Ciò è ovviamente valido soltanto se “al di là di ogni dubbio” la Whatsapp fosse concretamente legittimata ad agire dinanzi ai giudici dell’UE. Se, al contrario, la Whatsapp non era legittimata ad agire dinanzi al Tribunale per far valere l’invalidità della decisione contestata, come sostenuto da detto Tribunale, non si dovrebbe impedire a tale società di sollevare un’eccezione di invalidità dinanzi al giudice nazionale.
100
V. ordinanza impugnata, punto 40.
101
Nella parte pertinente, il considerando 143 del RGPD recita quanto segue: «[o]ve le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest’ultimo può proporre un ricorso per l’annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA]».
102
V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa
Georgsmarienhütte e a.
(C‑135/16, EU:C:2018:120, paragrafo 43). V. anche gli argomenti sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa
Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑50/00 P, EU:C:2002:197, paragrafi 40 e segg.), che restano tuttora validi.
103
V. ordinanza impugnata, punto 70.
104
V. sentenza del 14 dicembre 2000,
Masterfoods e HB
(C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
105
V. sentenze del 14 dicembre 2000,
Masterfoods e HB
(C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 57) e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
106
V. [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] (Approved) [2024] IEHC 264 del 10 maggio 2024, in cui si osserva, al punto 49, che «il ricorso e il procedimento di controllo giurisdizionale sono sospesi in attesa dell’esito del procedimento WhatsApp attualmente pendente dinanzi alla CGUE» [traduzione libera]).
107
V. sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 25).
108
Ordinanza impugnata, punto 40.