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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31296/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 220 in relazione all'art. 16 comma 2 n. 3 della Legge fallimentare per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena, confermando la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura (presunto danno ai creditori e rimanenze di magazzino) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 220 in relazione all'art. 16 comma 2 n. 3 della Legge fallimentare per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena, confermando la condanna dell'imputato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura (presunto danno ai creditori e rimanenze di magazzino) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 31296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris