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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16378/2026

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lo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, CinziaParasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi allarequisitoria già depositata;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 481 cod. pen., poiché,nell’esercizio della professione medica, aveva falsamente attestato, mediantel’apposizione di un timbro in calce al certificato medico sportivo rilasciato a taleViti Simone, di essere socio della [OSCURATO:PERSONA] (FMSI).2.

Avverso la richiamata sentenza il Galardo ha proposto ricorso percassazione, articolando, con il proprio difensore di fiducia, tre motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, denuncia violazione degli artt. 481 cod. pen., 5, ultimocomma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito dalla legge n. 33 del 1980,e del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982.In particolare il ricorrente deduce che, in virtù di quest’ultimo decretoministeriale, il certificato, per essere definito agonistico, oltre a dover essererilasciato da un medico tra quelli indicati dall’art. 5, ultimo comma, del d.l. 30dicembre 1979, n. 633, come convertito, deve essere redatto in conformità almodello di cui all’allegato 3 del medesimo decreto, ossia riportare la dicitura“certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica” e la dichiarazione chel’atleta “sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presentacontroindicazioni in atto alla pratica agonistica”.Soggiunge che quella evidenziata è circostanza decisiva per poter ritenere ilfalso innocuo perché, in forza del certificato rilasciato, il Viti non avrebbe potutopartecipare ad alcuna attività sportiva agonistica né iscriversi ad una Federazionesportiva, neppure dilettantistica.2.2.

Con il secondo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento all’art. 481 cod. pen. rispetto alla congetturaleasserzione per la quale il Viti non avrebbe richiesto la certificazione, in quantonon obbligatoria, per partecipare a tornei amatoriali tra amici, circostanza,questa, che si porrebbe in contrasto con il fatto che tale certificazione vienecomunemente richiesta, a fini assicurativi, per lo svolgimento di attività ludico-motorie in luoghi come palestre, piscine o per la partecipazione a competizioniamatoriali.2.3.

Mediante il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. avendo la Corte territorialesolo ripercorso il fatto commesso e richiamato un precedente per “usurpazione dititoli”, reato ormai depenalizzato, e risalente nel tempo, e quindi inidoneo adintegrare l’abitualità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto aglialtri.2.

Occorre premettere che, nell’elaborazione della giurisprudenza dilegittimità, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedeletutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla suafunzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimentoall'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 5896 del29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 35076 del21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).È dunque innocuo, e pertanto non punibile per inidoneità dell'azione, il falso,tanto ideologico quanto materiale, che determina un’alterazione irrilevante ai finidell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (Sez. 5, n. 38720 del19/06/2008, Immordino, Rv. 241936).3.La sentenza impugnata, discostandosi dai superiori principi, ha negato,pur a fronte delle puntuali doglianze della difesa dell’imputato, la configurabilitàdel falso innocuo sulla base di una mera supposizione, priva di qualsiasiancoraggio a dati fattuali specifici.In particolare, la Corte territoriale afferma espressamente di “supporre” cheil certificato rilasciato dal ricorrente fosse destinato a consentire la praticasportiva dilettantistica non amatoriale, per la quale sarebbe stato necessario ilrilascio di certificazione da parte di un medico in possesso di specificaqualificazione in medicina dello sport.

Tale assunto, tuttavia, non è sorretto daalcun elemento concreto, non risultando: l’esistenza di un tesseramento deldestinatario a federazioni sportive; la partecipazione a competizioni ufficiali ofederali; una richiesta del certificato proveniente da organismi sportiviregolamentati; la presenza, nel documento, delle diciture o del modellonormativamente previsti per l’attività agonistica.La motivazione si risolve, pertanto, in una congettura soggettiva, fondata suuna massima di esperienza non verificabile e non sull’id quod plerumque accidit,con conseguente scivolamento dal piano dell’accertamento fattuale a quellodell’ipotesi astratta.In tal modo, la Corte di merito valuta la rilevanza penale della falsità non inrelazione alla funzione documentale dell’atto in sé, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità, ma in base a un uso meramente ipotetico eindimostrato del certificato, in aperta violazione del principio secondo cuil’innocuità del falso non può essere apprezzata alla luce della sua eventualespendibilità pratica.Vi è dunque che la sentenza impugnata presenta una motivazione apoditticae meramente assertiva, poiché assume come presupposto un fatto non provato(la destinazione del certificato ad attività sportiva dilettantistica non amatoriale);trae da tale presupposto una conseguenza giuridica decisiva (l’esclusione delfalso innocuo) e non indica alcun dato fattuale specifico idoneo a sorreggere l’iterlogico seguito.L’esclusione del falso innocuo è, dunque, fondata non su un accertamentooggettivo della capacità lesiva dell’atto, bensì su una supposizione priva diriscontri, anche rispetto al decisivo profilo dell’incidenza della iscrizione allamotivazione e violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàin materia di falsità in atti.4.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Roma.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, CinziaParasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi allarequisitoria già depositata;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 481 cod. pen., poiché,nell’esercizio della professione medica, aveva falsamente attestato, mediantel’apposizione di un timbro in calce al certificato medico sportivo rilasciato a taleViti Simone, di essere socio della [OSCURATO:PERSONA] (FMSI).2. Avverso la richiamata sentenza il Galardo ha proposto ricorso percassazione, articolando, con il proprio difensore di fiducia, tre motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 481 cod. pen., 5, ultimocomma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito dalla legge n. 33 del 1980,e del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982.In particolare il ricorrente deduce che, in virtù di quest’ultimo decretoministeriale, il certificato, per essere definito agonistico, oltre a dover essererilasciato da un medico tra quelli indicati dall’art. 5, ultimo comma, del d.l. 30dicembre 1979, n. 633, come convertito, deve essere redatto in conformità almodello di cui all’allegato 3 del medesimo decreto, ossia riportare la dicitura“certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica” e la dichiarazione chel’atleta “sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presentacontroindicazioni in atto alla pratica agonistica”.Soggiunge che quella evidenziata è circostanza decisiva per poter ritenere ilfalso innocuo perché, in forza del certificato rilasciato, il Viti non avrebbe potutopartecipare ad alcuna attività sportiva agonistica né iscriversi ad una Federazionesportiva, neppure dilettantistica.2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento all’art. 481 cod. pen. rispetto alla congetturaleasserzione per la quale il Viti non avrebbe richiesto la certificazione, in quantonon obbligatoria, per partecipare a tornei amatoriali tra amici, circostanza,questa, che si porrebbe in contrasto con il fatto che tale certificazione vienecomunemente richiesta, a fini assicurativi, per lo svolgimento di attività ludico-motorie in luoghi come palestre, piscine o per la partecipazione a competizioniamatoriali.2.3. Mediante il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. avendo la Corte territorialesolo ripercorso il fatto commesso e richiamato un precedente per “usurpazione dititoli”, reato ormai depenalizzato, e risalente nel tempo, e quindi inidoneo adintegrare l’abitualità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto aglialtri.2. Occorre premettere che, nell’elaborazione della giurisprudenza dilegittimità, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedeletutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla suafunzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimentoall'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 5896 del29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 35076 del21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).È dunque innocuo, e pertanto non punibile per inidoneità dell'azione, il falso,tanto ideologico quanto materiale, che determina un’alterazione irrilevante ai finidell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (Sez. 5, n. 38720 del19/06/2008, Immordino, Rv. 241936).3.La sentenza impugnata, discostandosi dai superiori principi, ha negato,pur a fronte delle puntuali doglianze della difesa dell’imputato, la configurabilitàdel falso innocuo sulla base di una mera supposizione, priva di qualsiasiancoraggio a dati fattuali specifici.In particolare, la Corte territoriale afferma espressamente di “supporre” cheil certificato rilasciato dal ricorrente fosse destinato a consentire la praticasportiva dilettantistica non amatoriale, per la quale sarebbe stato necessario ilrilascio di certificazione da parte di un medico in possesso di specificaqualificazione in medicina dello sport. Tale assunto, tuttavia, non è sorretto daalcun elemento concreto, non risultando: l’esistenza di un tesseramento deldestinatario a federazioni sportive; la partecipazione a competizioni ufficiali ofederali; una richiesta del certificato proveniente da organismi sportiviregolamentati; la presenza, nel documento, delle diciture o del modellonormativamente previsti per l’attività agonistica.La motivazione si risolve, pertanto, in una congettura soggettiva, fondata suuna massima di esperienza non verificabile e non sull’id quod plerumque accidit,con conseguente scivolamento dal piano dell’accertamento fattuale a quellodell’ipotesi astratta.In tal modo, la Corte di merito valuta la rilevanza penale della falsità non inrelazione alla funzione documentale dell’atto in sé, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità, ma in base a un uso meramente ipotetico eindimostrato del certificato, in aperta violazione del principio secondo cuil’innocuità del falso non può essere apprezzata alla luce della sua eventualespendibilità pratica.Vi è dunque che la sentenza impugnata presenta una motivazione apoditticae meramente assertiva, poiché assume come presupposto un fatto non provato(la destinazione del certificato ad attività sportiva dilettantistica non amatoriale);trae da tale presupposto una conseguenza giuridica decisiva (l’esclusione delfalso innocuo) e non indica alcun dato fattuale specifico idoneo a sorreggere l’iterlogico seguito.L’esclusione del falso innocuo è, dunque, fondata non su un accertamentooggettivo della capacità lesiva dell’atto, bensì su una supposizione priva diriscontri, anche rispetto al decisivo profilo dell’incidenza della iscrizione allamotivazione e violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàin materia di falsità in atti.4.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Roma.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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