CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4518-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 487/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 31/08/2021; Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte d’Appello umbra - pronunciandosi in composizione collegiale –rigettava l’opposizione ex art. 5-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta dall’Amministrazione avverso il provvedimento monitorio che aveva riconosciuto l’equo indennizzo, a favore di ciascuna parte privata, di €2.150,00in relazione alla eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione instaurato dinanzi alla Corte di appello di Perugia e proseguito, con giudizio di ottemperanza, dinanzi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato; liquidava le spese di lite del procedimento di opposizione, poste a carico della stessa Amministrazione soccombente e distratte exart. 93 cod. proc. civ., in €27,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CI, e in €280,00 per compensi professionali, tenendo conto dei parametri professionali stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per le procedure di ingiunzione, ridotti del 50% in considerazione della particolare semplicità del giudizio e dell’assenza di questioni di fatto e di diritto. 2. Avverso detto decreto collegiale interponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia con controricorso ericorso incidentale, affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza presentavano memoria i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO I NCIDENTALE 1. Ritiene il Collegio che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina del ricorso incidentale, che pone in discussione la Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato; questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone, invece, in discussione solo il quantum delle spese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, e dell’art. 6, §1 della CEDU, quanto alla tardiva proposizione della domanda di equa riparazione. Si deduce che già in sede di opposizione si era lamentato che la domanda della ricorrente principale fosse stata tardivamente proposta, in quanto la partenza del termine decadenziale di cui al citato art. 4 deve farsi decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza di assegnazione che la stessa ricorrente aveva conseguito all’esito del giudizio di esecuzione. La Corte d’Appello ha, invece , ritenuto che il termine andasse fatto decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza intentato dinanzi al giudice amministrativo, successivamente all’adozione dell’ordinanza de qua. 3. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 89 del 2001,quanto alla carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata delgiudizio di ottemperanza. Si deduce che, pur ritenendo la natura unitaria del processo per il quale è stato richiesto l’indennizzo, tuttavia, il ritardo risulta ascrivibile alla condotta di organi appartenenti a diversi plessi giurisdizionali, e per i quali la responsabilità sul piano indennitario va ascritta a differenti dicasteri (quello della Giustizia per i ritardi del giudice ordinario, quello dell’Economia e delle Finanze per i ritardi del giudice amministrativo). Ne deriva che il Ministero della Giustizia non può essere tenuto a far fronte all’obbligazione Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - indennitaria anche riconducibile all’inerzia del giudice amministrativo, essendo, quindi , erronea la conclusione del giudice di merito che ha invece fatto leva sul carattere unitario del giudizio per individuare nel solo ricorrente incidentale il soggetto debitore. 3.1. Il secondo motivo è fondato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001, che individua il contraddittore della domanda di equa riparazione nel Ministero dell’economia e finanze nel caso il giudizio presupposto si sia svolto dinanzi al giudice amministrativo. Merita sottolineare che la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al ricorrente incidentale, aveva costituito specifico motivo di opposizione da parte dell’Avvocatura dello Stato. Appare al Collegio che in tal caso possa farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260 del 1958, a mente del quale «l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte». Pertanto,l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice -fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - 3.2. Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89 del 2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore di identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di «stabilizzazione» nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. 3.3. Ritiene il Collegio che tali principipossano estendersi anche all’ipotesi qui ricorrente in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso, a fronte delle tempestiva deduzione, che anche in tal caso debba pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudice d el rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantumdovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento(Cass. Sez. 2, n. 33764 del 16.11.2022). II.R ICORSO P RINCIPALE 4. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge – a rt. 91 cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018; erronea applicazione della tariffa per procedimenti monitori. Il decreto impugnato assume di aver fatto ricorso, per la liquidazione delle spese di lite del procedimento di opposizione, alle tariffe relative alle procedure di ingiunzione, applicando la Tabella n. 8 del D.M. n. 55del Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - 2014 non innovata dal D.M.n. 37 del 2018. In realtà, nella fattispecie, trattandosi,appunto , di giudizio di opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89 del 2001 , svoltosi ad iniziativa dell' A mministrazione dinanzi alla Corte d'Appello in composizione collegiale e nel pieno contraddittorio delle parti, non risulta applicabile la Tabella n. 8 ma la Tabella n. 12 del D.M. n. 55 del 2014 (relativa ordinariamente ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello). Ne consegue l'illegittimità e l'ingiustizia del decreto a quonella parte in cui, pur a fronte di compensi minimi determinati dal D.M. n . 55 del 2014 in complessivi € 1.198,50, opera tuttavia un'ulteriore riduzione del risultato così ottenuto pari a circa l'80% in meno rispetto alla somma minima dovuta, vale a dire da €1.198,50 ad euro 280,00. 5. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 4, punto 2, D. M . n . 55 del 2014 - d ifetto di motivazione. Lamentano i ricorrenti che il decreto impugnato non motiva affatto, neanche succintamente, le ragioni per le quali non sia stato operato l'aumento per le cinqueparti istanti oltre la prima, a norma dell'articolo 4, punto 2, citato,secondo il quale: « quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% fino ad un massimo di 10 soggetti e del 10% per ogni soggetto oltre i primi 10 fino a un massimo di 30». 6. Il ricorso principale è assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale. 7. In conclusione, il Collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale nonché il ricorso principale. P.Q.M. Ric. 2022 n. 04518 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 7 - La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente g