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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10903/2025

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sul ricorso iscritto al n. 15562/2017 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 114 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 8888/16 depositata il 21 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] III di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione un avviso di accertamento con il quale, sulla base degli studi di settore, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla suddetta società per l’anno 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, riduceva nella misura del 20% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 8888/16 del 21 dicembre 2016, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex liquidatore della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Avverso tale sentenza il predetto D’[OSCURATO:PERSONA], nella già indicata qualità, ha spiegato ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente escluso che il processo di primo grado dovesse essere interrotto a sèguito dell’intervenuta cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dal registro delle imprese, dichiarata nel corso del giudizio dall’ex liquidatore.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto valida la delega di firma rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate al [OSCURATO:PERSONA] firmatario dell’avviso di accertamento, sebbene nella stessa non fossero indicati le ragioni del suo conferimento, il termine di efficacia e il nominativo del soggetto delegato.

3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. 3.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver omesso di pronunciare sulla questione, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, concernente l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 3.2 In via gradata, ci si duole del fatto che le censure mosse sul punto dall’appellante siano state disattese dal collegio di secondo grado senza alcuna spiegazione.

4. Riassunte le doglianze poste a base del ricorso, occorre anzitutto esaminare d’ufficio la questione attinente alla legittimazione processuale dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’allegata qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, ha spiegato il ricorso per cassazione che qui ci occupa. 4.1 Al riguardo, va osservato che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014 (norma espressamente menzionata nell’epigrafe del ricorso), «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». 4.2 Per costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA], la citata norma (la cui legittimità, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2020) reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese e non ha valenza interpretativa, neppure implicita, risultando, quindi, priva di efficacia retroattiva; pertanto, l’ivi previsto differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c. -il quale opera esclusivamente nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi- deve ritenersi applicabile nei soli casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (costituente il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza del detto decreto legislativo, ossia dal 13 dicembre 2014 in poi (cfr. Cass. n. 6743/2015; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 4536/2020) 4.3 La riconducibilità della fattispecie all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014 va, dunque, verificata rispetto alla data di deposito dell’istanza di cancellazione dal registro delle imprese, essendo a tal fine irrilevante l’epoca di formazione o notificazione di un atto impositivo o processuale; sicchè l’unico presupposto per l’ultrattività «ex lege» della capacità di stare in giudizio della società cancellata e della rappresentanza processuale del liquidatore è costituito dalla risalenza della richiesta di cancellazione a un periodo non anteriore al 13 dicembre 2014 (cfr. Cass. n. 4536/2020 e Cass. n. 31575/2024). 4.4 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, stando a quanto riferito dallo stesso D’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 del ricorso, righi 13- 15), la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è avvenuta in data 13 marzo 2014, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma summenzionata. 4.5 Nel descritto contesto, il prefato ex liquidatore non poteva quindi ritenersi legittimato a impugnare dinanzi a questa Corte, in rappresentanza della società estinta, la sentenza d’appello pronunciata nei confronti della stessa dalla CTR laziale, né tantomeno a conferire una valida procura speciale «ad litem» al difensore. 4.6 Atteso il rilevato difetto di «legitimatio ad processum» del ricorrente, l’esperito gravame di legittimità va dichiarato inammissibile, in linea con l’indirizzo nomofilattico sintetizzato nel seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio» (cfr. Cass. n. 1392/2020; si vedano pure Cass. n. 17360/2021 e Cass. n. 27847/2022).

5. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede.

6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 15562/2017 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 114 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 8888/16 depositata il 21 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] III di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione un avviso di accertamento con il quale, sulla base degli studi di settore, rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla suddetta società per l’anno 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, riduceva nella misura del 20% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 8888/16 del 21 dicembre 2016, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex liquidatore della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Avverso tale sentenza il predetto D’[OSCURATO:PERSONA], nella già indicata qualità, ha spiegato ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente escluso che il processo di primo grado dovesse essere interrotto a sèguito dell’intervenuta cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dal registro delle imprese, dichiarata nel corso del giudizio dall’ex liquidatore. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto valida la delega di firma rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate al [OSCURATO:PERSONA] firmatario dell’avviso di accertamento, sebbene nella stessa non fossero indicati le ragioni del suo conferimento, il termine di efficacia e il nominativo del soggetto delegato. 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. 3.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver omesso di pronunciare sulla questione, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, concernente l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 3.2 In via gradata, ci si duole del fatto che le censure mosse sul punto dall’appellante siano state disattese dal collegio di secondo grado senza alcuna spiegazione. 4. Riassunte le doglianze poste a base del ricorso, occorre anzitutto esaminare d’ufficio la questione attinente alla legittimazione processuale dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’allegata qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, ha spiegato il ricorso per cassazione che qui ci occupa. 4.1 Al riguardo, va osservato che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014 (norma espressamente menzionata nell’epigrafe del ricorso), «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». 4.2 Per costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA], la citata norma (la cui legittimità, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2020) reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese e non ha valenza interpretativa, neppure implicita, risultando, quindi, priva di efficacia retroattiva; pertanto, l’ivi previsto differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c. -il quale opera esclusivamente nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi- deve ritenersi applicabile nei soli casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (costituente il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza del detto decreto legislativo, ossia dal 13 dicembre 2014 in poi (cfr. Cass. n. 6743/2015; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 4536/2020) 4.3 La riconducibilità della fattispecie all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014 va, dunque, verificata rispetto alla data di deposito dell’istanza di cancellazione dal registro delle imprese, essendo a tal fine irrilevante l’epoca di formazione o notificazione di un atto impositivo o processuale; sicchè l’unico presupposto per l’ultrattività «ex lege» della capacità di stare in giudizio della società cancellata e della rappresentanza processuale del liquidatore è costituito dalla risalenza della richiesta di cancellazione a un periodo non anteriore al 13 dicembre 2014 (cfr. Cass. n. 4536/2020 e Cass. n. 31575/2024). 4.4 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, stando a quanto riferito dallo stesso D’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 del ricorso, righi 13- 15), la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è avvenuta in data 13 marzo 2014, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma summenzionata. 4.5 Nel descritto contesto, il prefato ex liquidatore non poteva quindi ritenersi legittimato a impugnare dinanzi a questa Corte, in rappresentanza della società estinta, la sentenza d’appello pronunciata nei confronti della stessa dalla CTR laziale, né tantomeno a conferire una valida procura speciale «ad litem» al difensore. 4.6 Atteso il rilevato difetto di «legitimatio ad processum» del ricorrente, l’esperito gravame di legittimità va dichiarato inammissibile, in linea con l’indirizzo nomofilattico sintetizzato nel seguente principio di diritto: «Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio» (cfr. Cass. n. 1392/2020; si vedano pure Cass. n. 17360/2021 e Cass. n. 27847/2022). 5. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. 6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,
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