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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 08530/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; - controficortente - avverso il decreto n. 28/2014 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 21/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], quale ex-curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. -rinunciatario all'incarico- di liquidazione del compenso dell'attività svolta, osservando che: dalla relazione del curatore subentrato erano emerse gravi condotte a carico dell'istante, per le quali lo stesso era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con l'emanazione di sentenza di patteggiamento che aveva condannato il Poponcini alla pena di quattro anni di reclusione, avendo quest'ultimo distratto la somma di euro 42.000,00 dalla cassa della procedura; tale condotta illecita costituiva di per sé una fattispecie di grave inadempimento da giustificare lo scioglimento dall'obbligazione di pagamento del compenso, eccepibile da parte del fallimento, per il venir meno del rapporto fiduciario, ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando la successiva restituzione della somma distratta; le spese non erano state documentate. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 c.p.p., 115, 116, c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione al procedimento penale; in particolare, il ricorrente assume che la procedura di patteggiamento non Ric. 2020 n. 19909 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -2- contempla alcun accertamento di responsabilità penale, e che non si era verificato alcun danno per la procedura attesa la restituzione delle somme la cui distrazione costituiva oggetto dell'imputazione penale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l.f., 2230, 2232, 2233, 2234, c.c., d.m. 25.1.12, n. 30, 1460 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che la condotta del ricorrente avesse comportato un grave inadempimento nei confronti del fallimento, da escludere per la mancanza di accertamenti della responsabilità penale dello stesso ricorrente, omettendo così di tener conto dell'attività compiuta da quest'ultimo e di liquidare il compenso con i criteri di proporzionalità dettati per l'ipotesi di successione tra vari curatori.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 I.f., 101 c.p.c., 737 ss., c.p.c., nonché nullità del decreto impugnato perché privo di motivazione e di riferimento all'esame della documentazione rilevante e della relazione del giudice delegato.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltare la valutazione delle prove utilizzate dal Tribunale.

Anzitutto, va osservato che il Tribunale ha deciso essenzialmente sulla base della relazione del nuovo curatore, subentrato al Poponcini, dalla quale emergeva che il ricorrente aveva distratto dal fallimento la somma di euro 42.000,00 rinunciando all'incarico di curatore fallimentare.

Inoltre, per tale condotta distrattiva, il ricorrente è stato condannato, con sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., alla pena di quattro anni di reclusione.

Ric. 2020 n. 19909 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -3- Al riguardo, il collegio ritiene che tale sentenza di patteggiamento possa essere valutata nel suo contenuto per desumerne indizi afferenti alla responsabilità per la suddetta distrazione di denaro.

Invero, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione(Cass.,n.398/2016; n. 30328/2017;SU,n.21591/20 13).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha negato di essersi appropriato illecitamente della somma di euro 42.000,00 e anzi riconosce di averla poi restituita, per cui non è revocabile in dubbio la grave violazione degli obblighi gravanti sul Poponcini nella qualità di curatore fallimentare, che ha legittimato la statuizione impugnata sul diniego della liquidazione del compenso richiesto.

Il motivo è dunque inammissibilmente diretto a conseguire una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti ed utilizzati dal Tribunale al fine di escludere il diritto dell'ex-curatore ad ottenere il compenso per l'attività svolta.

Va altresì soggiunto che la doglianza in esame avrebbe presupposto l'allegazione della questione logicamente preliminare del rendiconto, che secondo la legge fall., l'ex- curatore deve presentare, quale atto-presupposto della liquidazione del compenso, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di approvazione del Ric. 2020 n. 19909 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -4- rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori (Cass., n. 6377/19).

Al riguardo, tuttavia, dal ricorso si evince il deposito del rendiconto da parte del ricorrente, ma nessun riferimento all'eventuale approvazione dello stesso.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto tende al riesame del merito della causa, in ordine all'accertamento del grave inadempimento ascritto al ricorrente per la sua pregressa attività di curatore fallimentare, comprovato, per quanto esposto, anche dalla suddetta condanna penale ex art. 444 c.p.p.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto il decreto impugnato è adeguatamente motivato; in particolare, è irrilevante il riferimento alla relazione del giudice delegato, perché nella specie non si verte in tema di riparto del compenso fra due curatori succedutisi nell'incarico, come invocato dal ricorrente, atteso che il Tribunale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha escluso che il Poponcini potesse chiedere la liquidazione del proprio compenso, in ragione della grave condotta illecita consumata, consistita nella distrazione della somma di euro 42.000,00 dalla procedura fallimentare, che aveva determinato la drastica recisione del rapporto fiduciario che deve sempre connotare l'attività del curatore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Ric. 2020 n. 19909 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -5- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; - controficortente - avverso il decreto n. 28/2014 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 21/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], quale ex-curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. -rinunciatario all'incarico- di liquidazione del compenso dell'attività svolta, osservando che: dalla relazione del curatore subentrato erano emerse gravi condotte a carico dell'istante, per le quali lo stesso era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con l'emanazione di sentenza di patteggiamento che aveva condannato il Poponcini alla pena di quattro anni di reclusione, avendo quest'ultimo distratto la somma di euro 42.000,00 dalla cassa della procedura; tale condotta illecita costituiva di per sé una fattispecie di grave inadempimento da giustificare lo scioglimento dall'obbligazione di pagamento del compenso, eccepibile da parte del fallimento, per il venir meno del rapporto fiduciario, ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando la successiva restituzione della somma distratta; le spese non erano state documentate. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Resiste il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 444 c.p.p., 115, 116, c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione al procedimento penale; in particolare, il ricorrente assume che la procedura di patteggiamento non Ric. 2020 n. 19909 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- contempla alcun accertamento di responsabilità penale, e che non si era verificato alcun danno per la procedura attesa la restituzione delle somme la cui distrazione costituiva oggetto dell'imputazione penale. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l.f., 2230, 2232, 2233, 2234, c.c., d.m. 25.1.12, n. 30, 1460 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che la condotta del ricorrente avesse comportato un grave inadempimento nei confronti del fallimento, da escludere per la mancanza di accertamenti della responsabilità penale dello stesso ricorrente, omettendo così di tener conto dell'attività compiuta da quest'ultimo e di liquidare il compenso con i criteri di proporzionalità dettati per l'ipotesi di successione tra vari curatori. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 I.f., 101 c.p.c., 737 ss., c.p.c., nonché nullità del decreto impugnato perché privo di motivazione e di riferimento all'esame della documentazione rilevante e della relazione del giudice delegato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltare la valutazione delle prove utilizzate dal Tribunale. Anzitutto, va osservato che il Tribunale ha deciso essenzialmente sulla base della relazione del nuovo curatore, subentrato al Poponcini, dalla quale emergeva che il ricorrente aveva distratto dal fallimento la somma di euro 42.000,00 rinunciando all'incarico di curatore fallimentare. Inoltre, per tale condotta distrattiva, il ricorrente è stato condannato, con sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., alla pena di quattro anni di reclusione. Ric. 2020 n. 19909 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- Al riguardo, il collegio ritiene che tale sentenza di patteggiamento possa essere valutata nel suo contenuto per desumerne indizi afferenti alla responsabilità per la suddetta distrazione di denaro. Invero, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione(Cass.,n.398/2016; n. 30328/2017;SU,n.21591/20 13). Nel caso concreto, il ricorrente non ha negato di essersi appropriato illecitamente della somma di euro 42.000,00 e anzi riconosce di averla poi restituita, per cui non è revocabile in dubbio la grave violazione degli obblighi gravanti sul Poponcini nella qualità di curatore fallimentare, che ha legittimato la statuizione impugnata sul diniego della liquidazione del compenso richiesto. Il motivo è dunque inammissibilmente diretto a conseguire una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti ed utilizzati dal Tribunale al fine di escludere il diritto dell'ex-curatore ad ottenere il compenso per l'attività svolta. Va altresì soggiunto che la doglianza in esame avrebbe presupposto l'allegazione della questione logicamente preliminare del rendiconto, che secondo la legge fall., l'ex- curatore deve presentare, quale atto-presupposto della liquidazione del compenso, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di approvazione del Ric. 2020 n. 19909 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -4- rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori (Cass., n. 6377/19). Al riguardo, tuttavia, dal ricorso si evince il deposito del rendiconto da parte del ricorrente, ma nessun riferimento all'eventuale approvazione dello stesso. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto tende al riesame del merito della causa, in ordine all'accertamento del grave inadempimento ascritto al ricorrente per la sua pregressa attività di curatore fallimentare, comprovato, per quanto esposto, anche dalla suddetta condanna penale ex art. 444 c.p.p. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto il decreto impugnato è adeguatamente motivato; in particolare, è irrilevante il riferimento alla relazione del giudice delegato, perché nella specie non si verte in tema di riparto del compenso fra due curatori succedutisi nell'incarico, come invocato dal ricorrente, atteso che il Tribunale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha escluso che il Poponcini potesse chiedere la liquidazione del proprio compenso, in ragione della grave condotta illecita consumata, consistita nella distrazione della somma di euro 42.000,00 dalla procedura fallimentare, che aveva determinato la drastica recisione del rapporto fiduciario che deve sempre connotare l'attività del curatore. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Ric. 2020 n. 19909 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -5- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 18 ge
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