CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 32478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16649-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 16649/2020 Cron. Rep. Ud. 20/09/2023 CC avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 799/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello di Salerno con la sentenza in atti ha rigettato il reclamo proposto da De felice Marco confermando la sentenza ex art. 1, comma 57 l. n. 92/2012 che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara; avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione De felice Marco con tre motivi a cui ha resistito con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara; nel corso del giudizio, in data 18.9.2023, prima dell’udienza in camera di consiglio, le parti hanno depositato l’atto con cui le stesse hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni ivi stabilite, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali. [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto risulta dalle premesse le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva delle liti tra di esse pendenti alle condizioni stabilite nel testo dell’accordo, anche in relazione al regolamento delle spese legali e processuali; va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere ( Sez. Un. sentenza n. 8980 del 11/04/2018), mentre nulla deve essere disposto in relazione alle spese processuali; va invece dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se d