Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13734/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso e le note trasmesse dal difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 29 luglio 2025 annullavaparzialmente l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Santa MariaCapua Vetere aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare incarcere in quanto gravemente indiziato per i delitti di omicidio sub a), tentato omicidio sub b),truffa aggravata sub d) e rapina aggravata sub c), confermandola solo relativamente ai capia), ritenuta l’ipotesi tentata quanto a [OSCURATO:PERSONA] e d).2.

Il provvedimento faceva rapido cenno alla vicenda oggetto del procedimento,rinviando per i dettagli all’ordinanza genetica.Tutto nasceva dal ferimento di due giovani, [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, eCarrozza; a tale aggressione partecipava anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Al fine di meglio illustrare i prodromi di tale azione il Tribunale faceva rifermento ad unatruffa aggravata commessa da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 7 luglio in Terni, su incarico del capodell’organizzazione criminale nella quale era inserito.Egli però non conferiva il provento di tale azione criminosa all’organizzazione, ragioneper la quale alcuni sodali lo cercavano per chiedergli conto.[OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal padre, rincasava e lì veniva raggiunto da quattro persone abordo di un’auto, i quali, dopo essere scesi dal veicolo, lo affrontavano e lo colpivanononostante egli immediatamente avesse loro consegnato la refurtiva.Il padre [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall’auto e, impugnando un coltello, colpiva due degliaggressori sul torace.A quel punto, [OSCURATO:PERSONA] si poneva alla guida dell’auto degli aggressori con cui li inseguivainvestendo [OSCURATO:PERSONA], già ferito dal padre, buttandolo violentemente contro il muro.Dal racconto di una teste presente l’autovettura era passata per ben due volte sul corporiverso di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale escludeva che il ferimento con il coltello dei due ragazzi fosse il frutto di unacondotta concorsuale dei [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che era stato solo il padre a utilizzare ilcoltello, la cui presenza in auto era ignota ad [OSCURATO:PERSONA].La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva portato ad investire [OSCURATO:PERSONA], vieneascritta alla fattispecie del tentato omicidio stante il fatto che era idonea, secondo unavalutazione ex ante, a provocarne il decesso, anche se quest’ultimo, allo stato degliaccertamenti in corso, era da ascrivere alle ferite derivanti dall’uso del coltello.Quanto, poi, alla truffa aggravata vi è piena ammissione di responsabilità da paredell’indagato, mentre il Tribunale escludeva anche che fosse configurabile il delitto di rapinaaggravata.3.

L’indagato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a due motividi doglianza.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e vizio dimotivazione.Il motivo segue a una premessa che descrive in termini assertivi (ossia,senza riferimento critico alle risultanze delle indagini) la vicenda (al punto daassumere che il ricorrente, nonostante il gruppo antagonista fosse in fuga e ilpadre avesse un veicolo a disposizione, avrebbe sottratto la Panda perallontanarsi dai luoghi).La doglianza, poi, deduce: a) che mancano elementi idonei a dimostrarel’incidenza causale di fattori diversi dall’accoltellamento nel determinismo deldecesso; b) deduce una incertezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] (che è invece èdescritta, senza alcun salto logico, dal Tribunale); c) pone il problema dellacompatibilità di tale condotta con il dolo.In particolare, il ricorrente rileva l’assenza di lesioni sintomatiche da investimento; rileval’inidoneità degli atti e la carenza del necessario elemento soggettivo doloso diretto,potendosi al più identificare nella condotta tenuta il dolo eventuale, incompatibile con iltentativo.Ciò in ragione del fatto che la condotta non si sia protratta e che non abbia causatoalcuna conseguenza lesiva.Sotto un secondo profilo il ricorrente - rilevando l’assenza di nesso di causalità fra lacondotta tenuta dall’indagato e l’evento morte, ascrivibile unicamente alla ferita da coltello -conclude ritenendo che tutto il disvalore della condotta sia racchiuso nell’omicidio e che,pertanto, la condotta tenuta dall’indagato non sia punibile.3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. evizio di motivazione.Rileva il ricorrente come il Tribunale non si sia confrontato con la possibilità di applicareuna misura meno afflittiva, segnatamente gli arresti domiciliari.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore ha trasmesso note difensive anche in replica alleconclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibiltà nellamisura in cui si indirizza contro la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.Sotto questo primo profilo, si osserva che il motivo, nel denunciare l’assenza di provadella collisione: a) non si confronta con le dichiarazioni di due personedisinteressate allo scontro, oltre che di quelle dei protagonisti dello stesso,esaltando la ritenuta assenza di lesioni che il Tribunale spiega in ragione delcarattere preliminare della relazione medica, focalizzata sulla identificazionedelle cause del decesso; b) trascura il reiterato investimento della vittima esvilisce il significato dimostrativo delle dichiarazioni aggressive dell’indagato.In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, aifini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinantel'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n.11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01; sulla rilevanza del criterio dellaprognosi postuma, v, fra le molte, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv.277032 – 02), senza che assuma rilievo l’eventuale inerzia successiva rispetto all’obiettivo diportare a compimento l’omicidio (si è, ad es., ritenuto che, la mancata esplosione, dopo iprimi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude la sussistenza dellavolontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operative e per il mezzo impiegato,l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l'evento non si sia verificato percause indipendenti dalla volontà dell'agente: Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv.288550 - 01).Il Tribunale, nel condurre l’indagine circa l’idoneità degli atti e la sussistenza del doloomicidiario, ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti.La valutazione delle idoneità degli atti è stata fatta con prognosi compiuta ex post,cristallizzando la valutazione al momento in cui il ricorrente ha agito; la sussistenzadell’animus necandi è stata ricavata valutando la condotta dell’agente, le modalitàdell’azione, la reiterazione della condotta e l’idoneità degli atti.L’imputato si è posto all’inseguimento degli aggressori che stavano scappando a piedi,due dei quali feriti, uno mortalmente, e ha lanciato l’autovettura contro quest’ultimo, che hainvestito e sul cui corpo è poi ripassato, secondo quanto dichiarato da una teste, del tuttoestranea ai fatti.Va, al riguardo, osservato che il ricordato criterio della prognosi postuma restainsensibile agli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv.256991 - 01).Tale insegnamento, che qui si intende ribadire, risolve l’argomento difensivo in puntoalla assenza di responsabilità in assenza di causazione di eventi lesivi.Alla condotta dell’indagato si affianca quella del padre, allo stato delle indagini, del tuttoautonoma e portatrice di un suo disvalore; per questa ragione il giudice di merito haindividuato due distinte azioni, indipendenti fra loro nel loro significato giuridico.La condotta qui in esame è quella posta in essere dal ricorrente che, pur essendo stataritenuta, in questa fase, priva di efficacia causale rispetto all’evento morte, verificatosi inragione di altra condotta autonoma e indipendente, esprime un proprio disvalore in termini ditentativo, essendo espressiva di una voluntas necandi che non si è tradotta in un risultato,pur essendo a tale risultato diretta, e per ciò stesso essendo penalmente rilevante qualetentativo, nonostante non abbia conseguito il fine prefiguratosi.1.2 Anche il secondo motivo è infondato.Il Tribunale valuta il profilo soggettivo dell’indagato, i suoi precedenti, il suo vivere in uncontesto di stabile devianza, l’inserimento in una associazione criminosa e l’oggettivapericolosità della condotta, escludendo l’idoneità a fini cautelari di una misura gradata quale,segnatamente, gli arresti domiciliari.2.

Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 30 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso e le note trasmesse dal difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 29 luglio 2025 annullavaparzialmente l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Santa MariaCapua Vetere aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare incarcere in quanto gravemente indiziato per i delitti di omicidio sub a), tentato omicidio sub b),truffa aggravata sub d) e rapina aggravata sub c), confermandola solo relativamente ai capia), ritenuta l’ipotesi tentata quanto a [OSCURATO:PERSONA] e d).2. Il provvedimento faceva rapido cenno alla vicenda oggetto del procedimento,rinviando per i dettagli all’ordinanza genetica.Tutto nasceva dal ferimento di due giovani, [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, eCarrozza; a tale aggressione partecipava anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Al fine di meglio illustrare i prodromi di tale azione il Tribunale faceva rifermento ad unatruffa aggravata commessa da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 7 luglio in Terni, su incarico del capodell’organizzazione criminale nella quale era inserito.Egli però non conferiva il provento di tale azione criminosa all’organizzazione, ragioneper la quale alcuni sodali lo cercavano per chiedergli conto.[OSCURATO:PERSONA], accompagnato dal padre, rincasava e lì veniva raggiunto da quattro persone abordo di un’auto, i quali, dopo essere scesi dal veicolo, lo affrontavano e lo colpivanononostante egli immediatamente avesse loro consegnato la refurtiva.Il padre [OSCURATO:PERSONA] scendeva dall’auto e, impugnando un coltello, colpiva due degliaggressori sul torace.A quel punto, [OSCURATO:PERSONA] si poneva alla guida dell’auto degli aggressori con cui li inseguivainvestendo [OSCURATO:PERSONA], già ferito dal padre, buttandolo violentemente contro il muro.Dal racconto di una teste presente l’autovettura era passata per ben due volte sul corporiverso di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale escludeva che il ferimento con il coltello dei due ragazzi fosse il frutto di unacondotta concorsuale dei [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che era stato solo il padre a utilizzare ilcoltello, la cui presenza in auto era ignota ad [OSCURATO:PERSONA].La condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva portato ad investire [OSCURATO:PERSONA], vieneascritta alla fattispecie del tentato omicidio stante il fatto che era idonea, secondo unavalutazione ex ante, a provocarne il decesso, anche se quest’ultimo, allo stato degliaccertamenti in corso, era da ascrivere alle ferite derivanti dall’uso del coltello.Quanto, poi, alla truffa aggravata vi è piena ammissione di responsabilità da paredell’indagato, mentre il Tribunale escludeva anche che fosse configurabile il delitto di rapinaaggravata.3. L’indagato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a due motividi doglianza.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e vizio dimotivazione.Il motivo segue a una premessa che descrive in termini assertivi (ossia,senza riferimento critico alle risultanze delle indagini) la vicenda (al punto daassumere che il ricorrente, nonostante il gruppo antagonista fosse in fuga e ilpadre avesse un veicolo a disposizione, avrebbe sottratto la Panda perallontanarsi dai luoghi).La doglianza, poi, deduce: a) che mancano elementi idonei a dimostrarel’incidenza causale di fattori diversi dall’accoltellamento nel determinismo deldecesso; b) deduce una incertezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] (che è invece èdescritta, senza alcun salto logico, dal Tribunale); c) pone il problema dellacompatibilità di tale condotta con il dolo.In particolare, il ricorrente rileva l’assenza di lesioni sintomatiche da investimento; rileval’inidoneità degli atti e la carenza del necessario elemento soggettivo doloso diretto,potendosi al più identificare nella condotta tenuta il dolo eventuale, incompatibile con iltentativo.Ciò in ragione del fatto che la condotta non si sia protratta e che non abbia causatoalcuna conseguenza lesiva.Sotto un secondo profilo il ricorrente - rilevando l’assenza di nesso di causalità fra lacondotta tenuta dall’indagato e l’evento morte, ascrivibile unicamente alla ferita da coltello -conclude ritenendo che tutto il disvalore della condotta sia racchiuso nell’omicidio e che,pertanto, la condotta tenuta dall’indagato non sia punibile.3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. evizio di motivazione.Rileva il ricorrente come il Tribunale non si sia confrontato con la possibilità di applicareuna misura meno afflittiva, segnatamente gli arresti domiciliari.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha trasmesso note difensive anche in replica alleconclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibiltà nellamisura in cui si indirizza contro la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.Sotto questo primo profilo, si osserva che il motivo, nel denunciare l’assenza di provadella collisione: a) non si confronta con le dichiarazioni di due personedisinteressate allo scontro, oltre che di quelle dei protagonisti dello stesso,esaltando la ritenuta assenza di lesioni che il Tribunale spiega in ragione delcarattere preliminare della relazione medica, focalizzata sulla identificazionedelle cause del decesso; b) trascura il reiterato investimento della vittima esvilisce il significato dimostrativo delle dichiarazioni aggressive dell’indagato.In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, aifini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinantel'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n.11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01; sulla rilevanza del criterio dellaprognosi postuma, v, fra le molte, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv.277032 – 02), senza che assuma rilievo l’eventuale inerzia successiva rispetto all’obiettivo diportare a compimento l’omicidio (si è, ad es., ritenuto che, la mancata esplosione, dopo iprimi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude la sussistenza dellavolontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operative e per il mezzo impiegato,l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l'evento non si sia verificato percause indipendenti dalla volontà dell'agente: Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv.288550 - 01).Il Tribunale, nel condurre l’indagine circa l’idoneità degli atti e la sussistenza del doloomicidiario, ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti.La valutazione delle idoneità degli atti è stata fatta con prognosi compiuta ex post,cristallizzando la valutazione al momento in cui il ricorrente ha agito; la sussistenzadell’animus necandi è stata ricavata valutando la condotta dell’agente, le modalitàdell’azione, la reiterazione della condotta e l’idoneità degli atti.L’imputato si è posto all’inseguimento degli aggressori che stavano scappando a piedi,due dei quali feriti, uno mortalmente, e ha lanciato l’autovettura contro quest’ultimo, che hainvestito e sul cui corpo è poi ripassato, secondo quanto dichiarato da una teste, del tuttoestranea ai fatti.Va, al riguardo, osservato che il ricordato criterio della prognosi postuma restainsensibile agli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv.256991 - 01).Tale insegnamento, che qui si intende ribadire, risolve l’argomento difensivo in puntoalla assenza di responsabilità in assenza di causazione di eventi lesivi.Alla condotta dell’indagato si affianca quella del padre, allo stato delle indagini, del tuttoautonoma e portatrice di un suo disvalore; per questa ragione il giudice di merito haindividuato due distinte azioni, indipendenti fra loro nel loro significato giuridico.La condotta qui in esame è quella posta in essere dal ricorrente che, pur essendo stataritenuta, in questa fase, priva di efficacia causale rispetto all’evento morte, verificatosi inragione di altra condotta autonoma e indipendente, esprime un proprio disvalore in termini ditentativo, essendo espressiva di una voluntas necandi che non si è tradotta in un risultato,pur essendo a tale risultato diretta, e per ciò stesso essendo penalmente rilevante qualetentativo, nonostante non abbia conseguito il fine prefiguratosi.1.2 Anche il secondo motivo è infondato.Il Tribunale valuta il profilo soggettivo dell’indagato, i suoi precedenti, il suo vivere in uncontesto di stabile devianza, l’inserimento in una associazione criminosa e l’oggettivapericolosità della condotta, escludendo l’idoneità a fini cautelari di una misura gradata quale,segnatamente, gli arresti domiciliari.2. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 30 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris