CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
audio [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1971rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso, con conseguenteannullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dei difensori degli imputati CarloGervasio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai ricorsi echiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di Appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 novembre2022:- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in ordine alreato di cui al capo P perché estinto per prescrizione, riconosceva l'attenuante exart. 116, secondo comma, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo L (rapinaimpropria aggravata), rideterminava la pena in anni tre, mesi dieci di reclusioneed euro 1600,00 di multa per i reati di cui ai capi L (rapina impropria aggravata)ed M (estorsione) e confermava nel resto la sentenza impugnata;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in ordine alreato di cui al capo S perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena inanni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 2800,00 di multa per i reati di cui aicapi C (estorsione aggravata), L (rapina impropria aggravata), M (estorsione) econfermava nel resto la sentenza impugnata;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in ordineai reati di cui ai capi D, E, F, O per difetto di querela, rideterminava la pena in annitre di reclusione ed euro 1400,00 di multa per i reati di cui ai capi N, G e Q (furtiin abitazione);- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza di condanna allapena di tre anni di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il delitto di cui al capoN (furto in abitazione).2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:2.1. Primo motivo: Violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen.,628 cod. pen., 192 cod. proc. pen., 530 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen.,difetto di motivazione e travisamento della prova per quanto concerne la confermadella condanna dell'imputato per il concorso nel delitto di rapina impropria di cuial capo L.Si deduce, in particolare, che da una conversazione intercettata (n. 3253richiamata a pagina 2 della sentenza impugnata) emergerebbe che l’imputatodiede l'incarico di spostare l'autocarro, da ciò dovendosi desumere la prova cheegli voleva unicamente che fosse spostato da luogo ad un altro, senza che fossestato conferito alcun mandato allo spossessamento del medesimo.2.2. Secondo motivo: Vizio di motivazione e violazione di legge conriferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 530 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen.,56, terzo e quarto comma, cod. pen., 629 cod. pen. e travisamento della prova,per quanto concerne la conferma della condanna dell'imputato per il delitto diconcorso in estorsione di cui al capo M.Si deduce che la Corte di appello avrebbe travisato la prova sul pagamentoper il riscatto dell’autocarro rubato a [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe statopagato da quest’ultimo, bensì dal [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni delle persone offesesarebbero state interpretate in maniera opposta al loro significato, sulla base delcontenuto dei colloqui intercettati.Nell’ambito del secondo motivo di ricorso si deduce, poi, la violazione di leggee il difetto di motivazione con riferimento all’art. 56, terzo e quarto comma, cod.pen., per il mancato riconoscimento della desistenza o del recesso attivo, attesoche il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto per recuperare il furgone ed avrebbe pagato eglistesso la somma richiesta.2.3. Terzo motivo: Violazione di legge con riferimento agli artt. 628, terzocomma, n. 3-bis cod. pen. e 624-bis cod. pen. e travisamento della prova per nonessere la rapina avvenuta in luogo di privata dimora.Si deduce che la masseria dove fu rubato l'autocarro è il tipico luogo di lavorodell'imprenditore agricolo e che non ha natura di privata dimora, non essendo unluogo dove si svolgono atti della vita privata ed essendo accessibile a terzi.2.4. Quarto motivo: Violazione di legge e difetto di motivazione conriferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 63 cod. pen., 69 cod. pen. e 116 cod. pen.per non essere stata l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e le attenuantigeneriche giudicate prevalenti sulle contestate aggravanti.2.5. Quinto motivo: Violazione di legge e difetto di motivazione conriferimento agli articoli 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge n. 689 del 1981, in quantola difesa, munita di procura speciale, aveva avanzato istanza subordinata disostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ma, sul punto, la Cortedi appello non aveva motivato per rigettare la richiesta.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:2.6. Primo motivo: Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimentoagli artt. 110 cod. pen., 628 cod. pen., 192 cod. proc. pen., 530 cod. proc. pen.e 533 cod. proc. pen. e travisamento della prova per quanto concerne la confermadella condanna dell'imputato per il delitto di rapina impropria di cui al capo L.Si deduce che le conversazioni intercettate non sarebbero sufficienti persuperare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, considerato che gliunici testimoni avevano reso dichiarazioni contraddittorie in dibattimento. Inparticolare, una conversazione intercettata citata nella sentenza impugnata(ovvero la n. 3319) confermerebbe che i due imputati non avrebbero ricevutoalcun compenso.2.7. Secondo motivo: Vizio di motivazione e violazione di legge conriferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 530 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen.,56, terzo e quarto comma, cod. pen., 629 cod. pen. e travisamento della prova,per quanto concerne la conferma della condanna dell'imputato per il delitto diconcorso in estorsione di cui al capo M.Si deduce che la Corte di appello avrebbe travisato la prova sul pagamentoper il riscatto dell’autocarro rubato a [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe statopagato da quest’ultimo, bensì dal [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni delle persone offesesarebbero state interpretate in maniera opposta al loro significato, sulla base delcontenuto dei colloqui intercettati.2.8. Terzo motivo: Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimentoagli artt. 192 cod. proc. pen., 530 cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen., 624 cod.pen. e 625, primo comma, n. 7 cod. pen. con riferimento alla conferma dellacondanna dell'imputato del delitto di concorso in estorsione di cui al capo C.Si deduce che la prova della colpevolezza dell'imputato è stata fondata sulledichiarazioni della persona offesa (il cittadino bulgaro Slavovo), mai sentita nelcorso del dibattimento, le cui dichiarazioni sono state acquisite ex art. 512 cod.proc. pen., oltre che sulle intercettazioni telefoniche, le quali non avrebbero uncontenuto sufficientemente chiaro, e nonostante l'imputato avesse negato di averpartecipato al furto ed avesse ammesso solo di avere fatto da tramite con AntonioRazza (coimputato).2.9. Quarto motivo: Violazione di legge con riferimento agli artt. 628, terzocomma, n. 3-bis cod. pen. e 624-bis cod. pen. e travisamento della prova, nonessendo la masseria dove avvenne la rapina un luogo di privata dimora.2.10. Quinto motivo: Violazione di legge e difetto di motivazione conriferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 63 cod. pen. e 69 cod. pen. relativamenteal mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti, nonostante la risalenza dei fatti a ben otto anni dal processo di meritoe sebbene i precedenti penali dell'imputato fossero successivi ai fatti oggetto delprocesso.Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:2.11. Vizi di cui agli artt. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 625, primo comma, n. 2) e n. 5), cod. pen., art. 62-bis cod. pen. e 125cod. proc. pen. per violazione di legge e per mancanza o illogicità manifesta dellamotivazione.Si deduce che, in appello, la difesa di altro coimputato faceva richiesta affinchévenisse esclusa l'aggravante del numero di persone nonché della violenza sullecose, della quale avrebbero dovuto beneficiare anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eSciaudone, con conseguente riduzione di pena.Sebbene a tale richiesta si associava la difesa dei ricorrenti, la motivazionedella sentenza di appello sarebbe priva di motivazione sul punto, relativamentealla posizione dei ricorrenti medesimi.Si deduce, inoltre, la mancanza di motivazione in merito al diniego delleCorte di appello effettuato un mero richiamo alla sentenza di primo grado, senzaeffettuare qualsivoglia autonoma valutazione rispetto alle prospettate doglianze.3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e nonconsentiti.4. I motivi di ricorso sono prevalentemente non consentiti e, al tempo stesso,privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Cortedi appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano.Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate dai giudici delmerito, proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze nonconsentite perché di natura fattuale, peraltro fondate su argomentazionimeramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesicon corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione dellaeffettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati rispettivamente ascritti,senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte diappello, che ha disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche inquesta sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione delcomplesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazionedi responsabilità a carico degli imputati (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez.5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:5. Con il primo motivo si ripropone la censura relativa alla mancanza di provadel concorso dell’imputato nella rapina contestata al capo L, senza confrontarsicon la motivazione addotta dai giudici di merito che hanno ritenuto provata lapenale responsabilità dell’imputato, sulla base del chiaro contenuto delleconversazioni intercettate (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata)5.1. Parimenti ripetitivo è il secondo motivo di ricorso, con il quale si intendecensurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la penaleresponsabilità del ricorrente per il delitto di concorso nella estorsione di cui al capoM, riproponendo la tesi difensiva del pagamento del riscatto per la restituzionedell'autocarro rubato a [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], già respinta dallaCorte di appello con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali,che non si presta a censura alcuna in questa sede.5.2. Con il terzo motivo di ricorso, del tutto generico, si riproponel'argomentazione difensiva relativa al fatto che la masseria dove fu rubatol'autocarro non può considerarsi luogo di privata dimora, con conseguenteinsussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 terzo comma, n. 3-bis, cod. pen.,già disattesa dalla Corte di appello che ha motivato che la masseria in questioneera luogo adibito ad abitazione (pag. 4 della sentenza impugnata).5.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appellofa corretta applicazione del divieto di prevalenza e di equivalenza delle attenuanticon l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., contestata eritenuta sussistente nel caso in esame, norma introdotta con legge 15 luglio 2009n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009, dunque vigente ratione temporis.5.4. Il quinto motivo è inammissibile in quanto generico, atteso che si deduceche la difesa, munita di procura speciale, aveva avanzato un’istanza subordinatadi sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, senza specificare nédove né in quale sede tale richiesta fosse stata avanzata.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:6. Con il primo motivo si ripropone la censura relativa alla mancanza di provadel concorso dell’imputato nella rapina contestata al capo L, senza confrontarsicon la motivazione addotta dai giudici di merito che hanno ritenuto provata lapenale responsabilità dell’imputato sulla base sulla base delle dichiarazioni deitestimoni, non smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate (pag. 7 e 8della sentenza impugnata).6.1. Con il secondo motivo, parimenti inammissibile, relativo al delitto diconcorso nella estorsione di cui al capo M, ed alla tesi difensiva della insussistenzadel delitto poiché il riscatto per la restituzione l'autocarro rubato a GiulianoBeniamino sarebbe stato pagato dal [OSCURATO:PERSONA], si ripropone la medesima censuraproposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo di ricorso e valgono, pertanto,le medesime considerazioni già sopra svolte al punto n. 5.1.6.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla conferma della condanna per ildelitto di cui al capo C, è manifestamente infondato, considerato che, comeemerge dalla motivazione della sentenza impugnata, l’affermazione dicolpevolezza dell’imputato non è stata fondata sulle sole dichiarazioni dellapersona offesa irreperibile, acquisite ex art. 512 cod. pen., ma anche sul contenutodelle intercettazioni telefoniche, il quale, a differenza di quanto dedotto nel ricorso,è risultato essere chiaro e dotato di piena efficacia dimostrativa (pag. 6 dellasentenza impugnata).6.3. Con il quarto motivo di ricorso, del tutto generico, si riproponel'argomentazione difensiva secondo la quale la masseria dove fu rubato l'autocarronon potrebbe considerarsi luogo di privata dimora, con conseguente insussistenzadell'aggravante di cui all'art. 628 terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., oggetto anchedel terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e valgono pertanto le medesimeconsiderazioni già sopra svolte al punto n. 5.2.6.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Cortedi appello motivato, con argomentazioni giuridicamente corrette (capacità adelinquere, desunta dai plurimi precedenti penali, specifici e non specifici, e gravitàdei fatti), sulle ragioni per le quali l'imputato non meritava il beneficio di cui all'art.62-bis cod. pen. e, conseguentemente, non avendo concesso le attenuantigeneriche, non poteva concederle in misura prevalente sulle contestate aggravanti(pag. 9 della sentenza).7. Il motivo ricorso nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed EmilioSciaudone, con il quale si deduce che i ricorrenti avrebbero dovuto beneficiaredella esclusione dell'aggravante del numero di persone riunite e della violenza dellecose richiesta in appello dalla difesa di altro coimputato, è inammissibile in quantodel tutto generico, non chiarendo quale coimputato avrebbe fatto richiesta diesclusione di tale aggravante, del quale avrebbero dovuto beneficiare anche i duericorrenti, e relativamente a quale capo di imputazione avrebbero dovutobeneficiarne.7.1. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione sul diniego dellecircostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, lacensura è manifestamente infondata avendo la Corte di appello motivatospecificamente sulle ragioni per le quali al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuantigeneriche, già concesse in primo grado con giudizio di equivalenza, non potevanoessere concesse in misura prevalente sulle aggravanti, con argomentazioni logichee giuridicamente corrette, tenuto conto della spiccata capacità a delinqueredell'imputato, desumibile dai numerosi precedenti penali specifici (pag. 11 dellasentenza).7.2. Quanto allo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha motivatamente rigettato larichiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla basedell'intensità del dolo e della capacità di delinquere, desumibile dal precedentespecifico per tentata estorsione con detenzione di armi, e, conseguentemente, nonle ha concesse, come richiesto, in misura prevalente sulle aggravanti (pag. 13della sentenza).8. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]