CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 24 settembre 2015 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione tornando a ribadire che la affermazione della penale responsabilità dell'imputato non è dimostrata, non potendo ritenersi gli indizi gravi precisi e concordanti. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. Esso si limita a ribadire il motivo di appello senza attaccare in modo specifico le argomentazioni poste a base della decisione qui impugnata, che invece appaiono dettagliate e specifiche. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .5fj r [OSCURATO:PERSONA] ogg