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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26611/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 9.

L. 1423/56 e 495 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod. pen.; dal coordinamento di detta norma con quello dell'art. 69 stesso codice, si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che, pur senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena ed il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa.

Pertanto le precedenti condanne dell'imputato ben possono essere prese in considerazione non solo come elemento costitutivo della recidiva, ma anche ai fini del giudizio di comparazione, giacché ben può un elemento polivalente, quale quello dei precedenti penali, essere utilizzato più volte per fini e conseguenze diverse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 9. L. 1423/56 e 495 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 cod. pen.; dal coordinamento di detta norma con quello dell'art. 69 stesso codice, si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che, pur senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena ed il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa. Pertanto le precedenti condanne dell'imputato ben possono essere prese in considerazione non solo come elemento costitutivo della recidiva, ma anche ai fini del giudizio di comparazione, giacché ben può un elemento polivalente, quale quello dei precedenti penali, essere utilizzato più volte per fini e conseguenze diverse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]