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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02611/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22042/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (PIA), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 450/2020 , depositata il16/06/2020, R.G.N. 1338/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. la Corte d’appello di Milano, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la decisione del locale Tribunale di annullamento del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di condanna alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'adempimento delle obbligazioni previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;

2. in particolare la Corte di merito ha riqualificato il recesso quale licenziamento collettivo (anziché individuale, a differenza del Tribunale), confermando peraltro l’annullamento dello stesso e la tutela reintegratoria e risarcitoria; lo ha ritenuto viziato sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta ex art. 5 legge n. 223/1991; ciò valutando che il criterio delle esigenze tecnico- produttive aziendali, applicato dalla società nei confronti della lavoratrice, con mansioni di coordinatrice OLTA (settore agenzie di viaggio on-line), a seguito dell'accordo con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il licenziamento di un numero massimo di 38 lavoratori, in realtà non fosse stato definito nell’accordo, ma applicato dalla società in via unilaterale ex post; 3.secondo la ricostruzione della Corte di Milano, l’accordo conteneva l’enunciazione di un criterio aspecifico e non verificabile, tale da rimettere alla società l'individuazione dei criteri di valutazione comparativa per l'individuazione di dipendenti da licenziare, in effetti non concordato, e quindi difforme dal modello normativo, che prescrive, in assenza di criteri stabiliti dall'accordo sindacale, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare i criteri legali (inclusi carichi di famiglia ed anzianità);4. la Corte ha quindi applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 vigente ratione temporis; 5.avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.A. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale, con unico motivo, cui la società resiste con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 5, comma 1, e degli artt. 1362 e 1374 c.c.: assume erronea e contraddittoria interpretazione dell’accordo sindacale dell’8 novembre 2016 stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con le OO.SS. con riferimento al criterio residuale dell’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base di esigenze tecnico-produttive ed organizzative (art. 360, n. 3, c.p.c.); 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 9, e 5, comma 1, della legge n. 223/1991, e degli artt. 1362 e 1374 c.c., nella misura in cui è stato ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stata licenziata sulla base di criteri selettivi non concordati con le OO.SS. con il verbale di accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma determinati autonomamente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.); 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1, con riferimento all’applicazione dei criteri di legge in luogo dei criteri concordati con le OO.SS. con l’accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360, n. 3, c.p.c.); 4.i motivi, connessi in quanto riguardanti l’interpretazione dell’accordo sindacale con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori licenziati, sono per tale motivo inammissibili, venendo invocato il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per l’interpretazione di accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (cfr. Cass. n. 17201/2020); 5.per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazionedell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d. lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n.2625/2010 e successive conformi); 6.con il quarto motivo di ricorso principale, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 5, comma 3 (come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46), con riferimento all’applicazione del regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dei criteri di scelta - quarto comma dell’art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 - in luogo di quanto previsto in caso di violazione delle procedure - settimo comma della medesima disposizione (art. 360, n. 3, c.p.c.); 7.specularmente, con il ricorso incidentale la lavoratrice deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 223/1991, anche alla luce del d.lgs. n. 151/1997 di attuazione della direttiva 92/56/CEE, nonché della legge n. 108/1966 (recte legge n. 604/1966 come modificata dalla legge n. 108/1990) in materia di licenziamenti individuali e degli artt. 1965 c.c. e 24 Cost., sostenendo la correttezza della qualificazione del licenziamento in esame come individuale operata dal Tribunale (tenendo conto della conciliazione dopo il licenziamento tra la società e la maggior parte dei dipendenti destinatari di licenziamento collettivo, circostanza che però la Corte d'appello ha escluso potesse portare ad una modificazione della qualificazione della procedura, proprio perché successiva alla stessa), “al fine di ripristinare aderenza ai dettati normativi vigenti in materia”;8.il ricorso incidentale è inammissibile, in primo luogo perché le statuizioni di illegittimità del licenziamento, di condanna alla reintegrazione ed al pagamento di indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre contributi dal licenziamento alla reintegra, sono identiche in primo e secondo grado (a prescindere dalla qualificazione come collettivo o individuale del recesso), sicché non vi è concreto interesse ad agire della parte per la cassazione della decisione di secondo grado, confermativa di quella di primo grado nelle statuizioni favorevoli alla lavoratrice; ove invece l'interesse ad agire fosse collegato, come prospettato solo nella memoria conclusiva, all'ottenimento di un'indennità risarcitoria in misura maggiore, parte ricorrente incidentale non spiega se e come abbia sollevato la questione in sede di appello; 9.quanto al quarto motivo del ricorso principale, non vi sono elementi per modificare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia (applicato nella fattispecie dalla Corte d'Appello), secondo il quale, in tema di licenziamenti collettivi, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 come risultante dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012; infatti, questa Corte (Cass. n. 2587/2018, n. 19010/2018) ha interpretato il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92/2012, distinguendo il caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 costituisce "violazione delle procedure", il diverso caso di “violazione dei criteri di scelta" si ha allorquando i criteri di scelta siano illeg ittimi ( perché in violazione di legge ) , o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive; del tutto coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, ricorresse una violazione sostanziale rappresentata dall'applicazione di criteri di scelta non verificabili ed unilaterali, con conseguente applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012; ciò determina l’infondatezza del motivo; 10.la regolazione delle spese del presente giudizio segue la misura della soccombenza; parte ricorrente principale deve, pertanto, essere condannata alla rifusione in favore di controparte di tre quarti delle spese del grado, liquidate per l'intero come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della lavoratrice dichiaratasi antistataria, e con compensazione del residuo; 11.la natura della pronuncia determina per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibil e il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di ¾ delle spese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi, compensando il residuo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22042/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (PIA), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 450/2020 , depositata il16/06/2020, R.G.N. 1338/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. la Corte d’appello di Milano, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la decisione del locale Tribunale di annullamento del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di condanna alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'adempimento delle obbligazioni previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione; 2. in particolare la Corte di merito ha riqualificato il recesso quale licenziamento collettivo (anziché individuale, a differenza del Tribunale), confermando peraltro l’annullamento dello stesso e la tutela reintegratoria e risarcitoria; lo ha ritenuto viziato sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta ex art. 5 legge n. 223/1991; ciò valutando che il criterio delle esigenze tecnico- produttive aziendali, applicato dalla società nei confronti della lavoratrice, con mansioni di coordinatrice OLTA (settore agenzie di viaggio on-line), a seguito dell'accordo con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il licenziamento di un numero massimo di 38 lavoratori, in realtà non fosse stato definito nell’accordo, ma applicato dalla società in via unilaterale ex post; 3.secondo la ricostruzione della Corte di Milano, l’accordo conteneva l’enunciazione di un criterio aspecifico e non verificabile, tale da rimettere alla società l'individuazione dei criteri di valutazione comparativa per l'individuazione di dipendenti da licenziare, in effetti non concordato, e quindi difforme dal modello normativo, che prescrive, in assenza di criteri stabiliti dall'accordo sindacale, che il datore di lavoro è tenuto ad applicare i criteri legali (inclusi carichi di famiglia ed anzianità);4. la Corte ha quindi applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 vigente ratione temporis; 5.avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.A. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale, con unico motivo, cui la società resiste con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 5, comma 1, e degli artt. 1362 e 1374 c.c.: assume erronea e contraddittoria interpretazione dell’accordo sindacale dell’8 novembre 2016 stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con le OO.SS. con riferimento al criterio residuale dell’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base di esigenze tecnico-produttive ed organizzative (art. 360, n. 3, c.p.c.); 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 9, e 5, comma 1, della legge n. 223/1991, e degli artt. 1362 e 1374 c.c., nella misura in cui è stato ritenuto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia stata licenziata sulla base di criteri selettivi non concordati con le OO.SS. con il verbale di accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma determinati autonomamente dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.); 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1, con riferimento all’applicazione dei criteri di legge in luogo dei criteri concordati con le OO.SS. con l’accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360, n. 3, c.p.c.); 4.i motivi, connessi in quanto riguardanti l’interpretazione dell’accordo sindacale con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori licenziati, sono per tale motivo inammissibili, venendo invocato il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per l’interpretazione di accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (cfr. Cass. n. 17201/2020); 5.per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazionedell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d. lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n.2625/2010 e successive conformi); 6.con il quarto motivo di ricorso principale, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 5, comma 3 (come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46), con riferimento all’applicazione del regime sanzionatorio previsto in caso di violazione dei criteri di scelta - quarto comma dell’art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 - in luogo di quanto previsto in caso di violazione delle procedure - settimo comma della medesima disposizione (art. 360, n. 3, c.p.c.); 7.specularmente, con il ricorso incidentale la lavoratrice deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge n. 223/1991, anche alla luce del d.lgs. n. 151/1997 di attuazione della direttiva 92/56/CEE, nonché della legge n. 108/1966 (recte legge n. 604/1966 come modificata dalla legge n. 108/1990) in materia di licenziamenti individuali e degli artt. 1965 c.c. e 24 Cost., sostenendo la correttezza della qualificazione del licenziamento in esame come individuale operata dal Tribunale (tenendo conto della conciliazione dopo il licenziamento tra la società e la maggior parte dei dipendenti destinatari di licenziamento collettivo, circostanza che però la Corte d'appello ha escluso potesse portare ad una modificazione della qualificazione della procedura, proprio perché successiva alla stessa), “al fine di ripristinare aderenza ai dettati normativi vigenti in materia”;8.il ricorso incidentale è inammissibile, in primo luogo perché le statuizioni di illegittimità del licenziamento, di condanna alla reintegrazione ed al pagamento di indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre contributi dal licenziamento alla reintegra, sono identiche in primo e secondo grado (a prescindere dalla qualificazione come collettivo o individuale del recesso), sicché non vi è concreto interesse ad agire della parte per la cassazione della decisione di secondo grado, confermativa di quella di primo grado nelle statuizioni favorevoli alla lavoratrice; ove invece l'interesse ad agire fosse collegato, come prospettato solo nella memoria conclusiva, all'ottenimento di un'indennità risarcitoria in misura maggiore, parte ricorrente incidentale non spiega se e come abbia sollevato la questione in sede di appello; 9.quanto al quarto motivo del ricorso principale, non vi sono elementi per modificare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia (applicato nella fattispecie dalla Corte d'Appello), secondo il quale, in tema di licenziamenti collettivi, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 come risultante dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012; infatti, questa Corte (Cass. n. 2587/2018, n. 19010/2018) ha interpretato il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92/2012, distinguendo il caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 costituisce "violazione delle procedure", il diverso caso di “violazione dei criteri di scelta" si ha allorquando i criteri di scelta siano illeg ittimi ( perché in violazione di legge ) , o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive; del tutto coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, ricorresse una violazione sostanziale rappresentata dall'applicazione di criteri di scelta non verificabili ed unilaterali, con conseguente applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012; ciò determina l’infondatezza del motivo; 10.la regolazione delle spese del presente giudizio segue la misura della soccombenza; parte ricorrente principale deve, pertanto, essere condannata alla rifusione in favore di controparte di tre quarti delle spese del grado, liquidate per l'intero come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della lavoratrice dichiaratasi antistataria, e con compensazione del residuo; 11.la natura della pronuncia determina per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibil e il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di ¾ delle spese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi, compensando il residuo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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