Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09340/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.; letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell'interesse del ricorrente; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al diniego dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha escluso il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell'evento, non essendo provato che la compromissione della sua capacità visiva avesse avuto una effettiva incidenza nel verificarsi del sinistro (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), né essendo state accertate condotte inappropriate della vittima, che anzi aveva impegnato l'attraversamento pedonale; rilevato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha riferito di aver notato la vittima già impegnata nell'attraversamento delle strisce pedonali, e che, come evidenziato dalla Corte territoriale, valorizzando degli accertamenti svolti dal consulente, egli ebbe tempo e modo per avvedersi della presenza della Marini, e quindi per arrestarsi e cederle la precedenza (pag. 3 sentenza impugnata); considerato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.; letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell'interesse del ricorrente; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al diniego dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha escluso il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell'evento, non essendo provato che la compromissione della sua capacità visiva avesse avuto una effettiva incidenza nel verificarsi del sinistro (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), né essendo state accertate condotte inappropriate della vittima, che anzi aveva impegnato l'attraversamento pedonale; rilevato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha riferito di aver notato la vittima già impegnata nell'attraversamento delle strisce pedonali, e che, come evidenziato dalla Corte territoriale, valorizzando degli accertamenti svolti dal consulente, egli ebbe tempo e modo per avvedersi della presenza della Marini, e quindi per arrestarsi e cederle la precedenza (pag. 3 sentenza impugnata); considerato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 09340/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris