CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18808/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.44-46, presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di Lina della Vedova,rappresentato e difeso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, unitamente edisgiuntamente, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio inPerugia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 50, è elettivamente domiciliato;-controricorrente e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA], in proprio, rappresentato e difeso dall'avvocatoMarco Gambuli ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deAngelis, in Roma, via Montevideo, n. 10;Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026-controricorrente e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA], in proprio, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Berellini, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 534/2022,pubblicata il 12/10/2022 e notificata il 14/10/2022.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 12/2/2026;lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo lareiezione di tutti i ricorsi e l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA], conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Santioni per parte ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gambuli per parte controricorrente e ricorrente incidentale Gian LucaBenedetti.1. Con sentenza parziale del 29/09/2016, seguita da sentenza definitivadel 19/10/2019, il Tribunale di Perugia, decidendo su tre procedimentiriuniti, dispose la divisione ereditaria del compendio relitto di TerzilioBenedetti tra i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttievocati in giudizio anche quali eredi della contumace [OSCURATO:PERSONA],moglie e coerede del de cuius, deceduta in corso di giudizio, e RobertoBonucci, coniuge di Elvira, nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] e Gian LucaBenedetti avevano esercitato azioni di reintegra delle proprie quote dilegittimari.Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il Tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato con la prima sentenza chei contratti con i quali il de cuius aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la nudaproprietà e poi l'usufrutto di un fabbricato in Perugia dissimulava validedonazioni, dichiarò, con la seconda sentenza, che il predetto aveva ancheposto in essere donazioni indirette nei confronti degli altri figli; respinse leazioni di riduzione, avendo i coeredi ricevuto beni per valori superiori allaloro quota di legittimari; dispose la collazione dei beni oggetto didonazione; formò i lotti divisionali e procedette alla loro assegnazione.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di Elvira, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia diRoberto Bonucci, con la sentenza n. 367/2020 del 12/10/2022, con laquale la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenzaappellata, respinse la domanda di collazione di un locale uso ufficio e di unnegozio con annesso magazzino; dichiarò la divisione in tre quote,assegnate rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dei beni residui facenti parte dell'eredità di [OSCURATO:PERSONA]; condannòMaria [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Gianluca, del conguagliodi € 143.906,00, facente parte della prima quota a lui assegnata, eGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GiancarloBenedetti, dei conguagli posti a loro carico; compensò le spese di lite.2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria.Si difendono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], che proponericorso incidentale affidato a otto motivi, illustrati anche con memoria,[OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi,illustrati anche con memoria, e [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorsoincidentale affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria.3. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre, preliminarmente, evidenziare che la ricorrente principale e ilricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo con i motiviquarto, quinto, sesto e settimo, hanno impugnato la sentenza d’appellonella parte in cui ha ritenuto che gli acquisti delle due unità immobiliari divia Manzoni (pro quota) e di via Scuola da parte del fratello Gian LucaBenedetti fossero avvenuti con proventi dati loro dalla madre e noncostituissero donazioni indirette, sicché i relativi motivi vanno trattatiunitariamente in quanto attingono la medesima questione sotto diversiprofili.Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione “dell’art.360, primo comma, nn. 5 e 3 c.p.c., in relazione all’art. 2729, secondocomma c.c.”, per avere i giudici di merito accolto la deduzione di GianLuca [OSCURATO:PERSONA], mai provata, di avere ottenuto il denaro necessario per gliacquisti di due immobili quando aveva rispettivamente 19 anni (atto del03/12/1981) e 22 anni (atto del 07/11/1984), mediante somme mutuatedalla madre per un totale di lire 90 milioni (equivalenti alla sommae il mutuo erogato dalla madre, entrambi plausibili, dovesse prevalerequest’ultimo in quanto le testimonianze acquisite erano tutte inattendibilie la madre, ancorché casalinga e priva di redditi propri, aveva venduto unterreno alla società [OSCURATO:PERSONA] C., acquisendo la provvista da dare alfiglio. Ad avviso della ricorrente, i giudici di merito non avevanoconsiderato 1) l’attività di commerciante svolta dal padre e la sua notevolecapacità patrimoniale, mentre la madre non aveva mai lavorato ed erapriva di risorse proprie, 2) l’intestazione soltanto formale per motivi fiscalia quest’ultima del terreno dalla stessa compravenduto, secondo lo schemadella interposizione fittizia e 3) l’ammissione, da parte dello stesso GianLuca, di quest’ultima circostanza, allorché l’aveva posta a fondamentodella domanda di riduzione e di collazione dell’acquisto, da parte dellaNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026sorella Elvira, degli appartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA], via Adriatica,n. 59/A, in data 3/12/1981, asseritamente pagati con i proventi dellavendita dei terreni dalla madre alla società, benché l’intestazione aquest’ultima degli stessi fosse fittizia, con la conseguenza che l’acquisto daparte di Elvira dissimulava, in realtà, una donazione del de cuius in suofavore.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degliartt. 112, 115, 342 e 163, n. 4, 167, primo comma e 183 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito,nel valorizzare la vendita del terreno di cui al precedente punto da partedella madre, al prezzo di lire 90 milioni, onde dimostrare che questa avevapotuto dare al figlio la provvista necessaria per l’acquisto dei dueappartamenti di via Manzoni e di via della Scuola, si era posta in contrastocon le stesse deduzioni di [OSCURATO:PERSONA], prendendo un’iniziativad’ufficio. Inoltre, i giudici avevano attinto detto fatto dalla sentenza diprimo grado in relazione a un capo (quello degli immobili di via Adriatican. 59/A), che non era stato impugnato, con conseguente violazionedell’art. 342 c.p.c., oltre ad essersi pronunciati extra petizione in quantoavevano riconosciuto una presunzione favorevole a [OSCURATO:PERSONA],indicando d’ufficio una possibile fonte di provvista di denaro in capo allamadre, in contrasto con le stesse deduzioni del medesimo e con il tenoredella domanda, e traendo spunto dalla sentenza di primo grado, benchénon impugnata sotto questo profilo.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degliartt. 247, 116, 132 n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma Cost., per avere igiudici di merito ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi - ritenutiinvece attendibili dal Tribunale - soltanto perché parenti e affini delle parti,senza motivare sul punto, così arrivando a sostenere che la madre,ancorché casalinga e priva di redditi, avesse dato al figlio la provvistanecessaria per l’acquisto dei due appartamenti, benché nessuna provaNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026fosse stata fornita né sulla dazione del denaro, né sulla sua restituzione,oltretutto in contrasto col fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel 1996, quando avevaacquistato un altro immobile - correttamente qualificato come donazioneindiretta - fosse privo ancora di redditi propri, e che il padre avesse intesosistemare economicamente i figli.4. Con il quarto motivo di ricorso principale si censura “ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 23 d.l. n. 137 del 2020, 1 d.l. 14gennaio 2021 n. 2, con l’art. 221 d.l. n. 34 del 2020, art. 16 bis d.l. 18ottobre 2012, n. 179, e 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c.”, perché i giudici di merito, utilizzando l’informazione trattadalla sentenza di primo grado, secondo cui la madre delle parti, vendendoil terreno al prezzo di lire 90 milioni aveva la provvista necessaria perconcedere al figlio [OSCURATO:PERSONA] il prestito per l’acquisto dei dueappartamenti, si erano pronunciati ultrapetita, non essendo statoimpugnato il capo della sentenza del Tribunale a cui avevano fattoriferimento e non potendo neppure utilizzare il documento contenente ilrichiamato atto di vendita in quanto non prodotto telematicamente ingrado d’appello e, dunque, inutilizzabile.5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116,secondo comma e dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevanoreso una motivazione contradditoria, allorché avevano affermato che il decuius si era preoccupato di precostituire in vita una base patrimoniale per ifigli, come accertato sulla base delle testimonianze e del contegnoprocessuale delle parti, benché avessero contestualmente reputatoinattendibili le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], marito di ElviraBenedetti, e dal fratello Marco, nonché da [OSCURATO:PERSONA], marito di IoleBenedetti, e benché il comportamento delle parti fosse elementoconoscitivo del tutto neutro e privo di collegamenti con la realtà negozialeNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026e processuale della controversia, stante anche il rigetto in primo grado didiverse domande proposte dalle controparti. Ad avviso del ricorrente, ilcontegno processuale, pur potendo essere oggetto di valutazionediscrezionale del giudice, doveva comunque essere improntato a criteri dilogicità, razionalità, uniformità di applicazione in caso di fattispecieomogenee e di differenziazione in caso di fattispecie diverse.6. Con il quinto motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, nonché laviolazione dell’art. 342, c.p.c., del combinato disposto dell’art. 183, quintocomma c.p.c. (antecedente al 2005), dell’art. 2909 c.c., dell’art. 345c.p.c. e degli artt. 111, secondo comma e 24 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, accogliendo imotivi d’appello proposti da [OSCURATO:PERSONA], avevano ritenuto chenon costituisse donazione indiretta e non fosse perciò soggetta acollazione la vendita del 50% del bene immobile di via Manzoni di PonteSan Giovanni di Perugia (atto del 7/11/1984 intercorso tra il medesimo eBartoloni s.a.s.) e del 100% del bene immobile di via della Scuola di PonteSan Giovanni di Perugia (atto del 3/12/1981 intercorso tra il medesimo ela [OSCURATO:SOCIETA].), ritenendo che i testi non fossero attendibili e chel’asserita acquisizione dei proventi necessari dalla madre, dallo stessodedotta, fosse dimostrata dal fatto che quest’ultima aveva venduto unproprio terreno alla società [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di lire 90 milioni edera, dunque, capace di finanziare il figlio. Ad avviso del ricorrenteincidentale, non soltanto non era stata dimostrata la traditio, essendostate prodotte unicamente le scritture della madre attestanti il prestitofatto al figlio e la sua restituzione, ma questa circostanza in fatto(disponibilità, in capo alla madre, della somma e acquisizione della stessaper effetto della vendita del bene) non era mai stata dedotta da Gian LucaBenedetti, né in primo grado, né come motivo d’appello, con laNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026conseguenza che vi era stata sul punto extrapetizione, erano stati utilizzatielementi nuovi inammissibili in appello, stante la natura di revisio priorisinstantiae di questo giudizio, ed era stato violato il contraddittorio.7. Con il sesto motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto cheGian [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto dalla madre i soldi per l’acquisto degliimmobili descritti nel precedente punto, avendo questa venduto unterreno, senza considerare che mancava la prova della effettiva dazionedel denaro, la quale non poteva essere ricavata dalle scritture, a firmadella stessa, attestanti il prestito da lei erogato al figlio e la suarestituzione, sia perché prive di data certa, sia perché non asseverabilidalla madre in sede di interrogatorio formale in quanto parte del giudizio.Inoltre, i giudici non avevano considerato che lo stesso Gianluca avevadedotto in giudizio che la madre non lavorava e, prendendo posizionesull’acquisto dell’immobile di via Adriatica da parte di [OSCURATO:PERSONA], dicui aveva chiesto la riduzione, aveva anche detto che il padre avevavenduto un terreno di sua proprietà, sebbene intestato alla madre.8. Con il settimo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], subordinato al rigetto del quinto e sesto, si lamenta la falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 (in subordine n. 4) c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito,nell’omettere l’esame delle circostanze decisive indicate nel precedentemotivo (mancata prova della traditio e della restituzione dei denari allamadre, assenza di data certa nelle scritture a firma di quest’ultima,ammissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’assenza di redditi incapo alla madre e della intestazione fittizia a lei del terreno venduto allaNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]), avevano violato le norme sulla prova presuntiva, postoche quest’ultimo, ad esempio, non avrebbe potuto in undici mesi restituirei soldi alla madre in quanto aveva diciannove anni e non lavorava.I motivi sono fondati.Le questioni prospettate con le censure attengono, come si è detto,all’intervenuto acquisto a titolo oneroso, da parte di [OSCURATO:PERSONA],di due unità immobiliari site in Perugia, rispettivamente via Manzoni, conaffermato di avere pagato con proventi datigli dalla madre e poi restituiti,benché la stessa non avesse redditi propri, come invece obiettato dallaricorrente principale e dal ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA],secondo cui si trattava, invece, di donazioni paterne.Sul punto, i giudici di merito, riformando la sentenza di primo grado,hanno ritenuto, quanto all’immobile di via Manzoni, che la testimonianzaresa da [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], fosse mossa dall’intentodi favorire la moglie, negando le donazioni in suo favore e aumentando lamassa di quelle effettuate in favore degli altri coeredi; che leargomentazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui larelativa deposizione era attendibile sia in quanto coerente con l’assenza,all’epoca, di [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto ricca di particolari, non fosserocondivisibili, atteso che l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] e l’identità del venditore benpotevano essere conosciuti in ambito familiare, mentre la precisione delnarrato su fatti secondari non comportava la veridicità del datofondamentale del racconto (ossia la consegna del denaro da parte del decuius), né elideva l’interesse del teste a favorire la moglie; che analogointeresse sussistesse per [OSCURATO:PERSONA] in quanto marito di Elvira e perMarco Bonucci, in quanto teso a favorire la famiglia del fratello; che ledichiarazioni rese da coniugi, parenti o affini in questa vicenda, analoga auna guerra in cui tutti erano armati contro gli altri, erano tutteinattendibili; che, quanto a [OSCURATO:PERSONA], questi aveva acquistato sia il beneNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026di via Manzoni, sia quello in via Scuola, grazie al denaro fornitogli dallamadre; che, analizzando le deduzioni difensive fondanti la domanda diriduzione riferita all’immobile di via Adriatica 59/A, [OSCURATO:PERSONA] venduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un terrenoedificabile al prezzo di lire 90 milioni e poteva, pertanto, finanziare il figlio;e, infine, che le due tesi - donazione dal padre e prestito dalla madre -,erano entrambe plausibili, stante l’inattendibilità dei testi, conconseguente reiezione della domanda di riduzione relativa ai predetti beni.Orbene, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabilenelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanzadella motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibilecontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", edunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezionesottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamenteperfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzionedel caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formatooggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia (Cass. Sez. 5, 6/5/2020 n. 8487; Cass. Sez.2, 13/08/2018 n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017 n. 23940; Cass. Sez.Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/20266 - 3, 20/11/2015 n. 23828; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014 n. 21257;Cass., Sez. Un., 07/04/2014 n. 8053).Orbene, la motivazione che i giudici avrebbero dovuto rendere si correlaalla fattispecie da essi esaminata, la quale, consistita nell’acquisto operatodirettamente dal presunto donatario con denaro fornito dal padre e nellaintestazione del bene a nome altrui, costituisce un’ipotesi di donazioneindiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017; Cass. Sez. 2, n. 1986/2016; Cass.Sez. 2, n. 17604/2015), potendosi identificare in siffatti termini, secondola giurisprudenza di questa Corte conseguente al noto intervento delleSezioni Unite di cui alla pronuncia n. 9282/1992, ogni negozio che, purnon avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità eabbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzionedi donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte lecircostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente eritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 21/05/2020).In siffatta ipotesi, che si differenzia dalla donazione simulata, nella quale ilcontratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti che vogliono,invece, stipulare un contratto gratuito, il regime probatorio non è soggettoalle limitazioni dettate dall'art. 1417 c.c., potendo la natura liberaleemergere soltanto in via indiretta dal rigoroso esame di tutte lecircostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente eritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. Sez. 2, n. 9379/2020;vedi anche Cass. Sez. 2, n. 19230/2024; Cass. Sez. 2, n. 19400/2019;Cass. Sez. 2, n. 4015/2004), allorché siano idonee, anche in viapresuntiva, a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, ossial’attribuzione patrimoniale e la coscienza del donante di compiere dettaelargizione in assenza di un vincolo giuridico (Cass. Sez. 2, n. 1214/2024,in motivazione).Nella specie, l’onere di motivazione non può dirsi assolto, avendo i giudiciaffidato la ratio decidendi a un giudizio di inaffidabilità delle testimonianzeNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026rese dovuta al rapporto parentale con le parti – e dunque interessato – dicoloro che avevano deposto sulla questione, oltreché a una circostanza,quella della vendita da parte della madre di un bene che lo stessodonatario aveva affermato, a fondamento della sua domanda di riduzionedell’acquisto immobiliare operato dalla sorella, essere in realtà di proprietàdel padre.Infatti, se è vero che la fase valutativa della prova costituisce attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, impedendo la sindacabilità in cassazione delle conclusioniraggiunte in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, è anche veroche l’omesso esame di una prova testimoniale o di altra prova determinal’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia quando laprova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 3/7/2023n. 18857; Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 29/10/2018 n. 27415).Nella specie, la questione dell’asserita inattendibilità di tutti i testi legatida vincoli di parentela o affinità con le parti, i quali, come si legge nellasentenza, avevano riferito di avere ricevuto confidenze dal de cuius (inordine alla natura liberale degli acquisti) o di avere assistito alla consegnaa [OSCURATO:PERSONA] della provvista per l’acquisto in favore dei [OSCURATO:PERSONA], è stataliquidata dai giudici, nonostante la rilevanza delle circostanze riferite, conla laconica affermazione della loro inattendibilità dovuta proprio alrapporto parentale con le parti in contesa, così ponendosi in contrasto colprincipio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in materia diprova testimoniale, non è ravvisabile alcuna necessaria inattendibilitàdel testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti,effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità delNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusaaprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice delmerito desuma la perdita di credibilità (tra le tante Cass. Sez. 1, n.6001/2023; Cass. Sez. 3, n. 25258/2015), sicché l’omesso esame diquelle testimonianze non può che ridondare in una sostanziale nonmotivazione che rende viziata a monte la pronuncia.Tra l’altro l’ulteriore considerazione posta a fondamento della reiezionedella domanda, ossia quella riferita alla vendita operata dalla madre delleparti di un terreno edificabile in contrasto con le stesse deduzioni difensivedi [OSCURATO:PERSONA], viola il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., che, implicante il divieto distatuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersiviolato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delleparti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causapetendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente ovirtualmente, nella domanda, posto che è inibito al giudice, conriferimento alla causa petendi, basare la decisione su fatti costitutividiversi da quelli dedotti e porre, dunque, a fondamento della domanda untitolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte (Cass. Sez. 3,16/12/2005 n. 27727), posto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva maidedotto che la madre aveva recuperato la provvista attraverso la venditadi un bene edificabile, vendita che, invece, aveva egli stesso attribuito alpadre.9. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta, in ogni caso, la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 13, comma quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 112, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello avevacondannato il ricorrente al pagamento del contributo unificato, nonostanteNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026non fosse totalmente soccombente, avendo avuto ragione sulla esclusionedella natura donativa indiretta dell’acquisto del 50% dell’immobile di viaPonte [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].L’ottavo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è assorbitodall’accoglimento del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorsoincidentale.10. Con il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] silamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3(ovvero, in subordine, n. 4) c.p.c., perché i giudici di merito avevanoritenuto che l'acquisto del bene immobile di via [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte del ricorrente, costituisse una donazione indirettadel padre e fosse quindi soggetta a collazione, come dedotto dai fratelliElvira, Iole e [OSCURATO:PERSONA], che erano perciò tenuti a fornirnedimostrazione, traendo il relativo convincimento da una doppiapresunzione (praesumptio de praesumptio), allorché avevano ritenuto cheil ricorrente, in quanto nel 1965 studente universitario privo di lavorostabile (fatti certi), non avesse denari sufficienti per saldare il prezzodell'acquisto (prima presunzione) e che pertanto avesse ricevuto quantonecessario dal padre (presunzione da presunzione), mentre invecequest'ultima questione avrebbe necessitato di una prova diretta.11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132,primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., perché i giudici di merito avevano condiviso il ragionamento delTribunale in ordine all’inammissibilità per genericità della provatestimoniale dedotta, sostenendo che i due capitoli relativi non potesseroconsiderarsi conducenti, in quanto i testi da sentire sul trasporto, da partedel ricorrente, di bricolle da caffe e sul compenso di lire 6.000 corrispostoper tale attività di contrabbando, non avrebbero potuto quantificare gliNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026importi complessivamente ottenuti e dimostrare la sufficienza dei proventiacquisiti per l'acquisto dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] a Perugia. Adavviso del ricorrente, i giudici avevano reso una motivazione illogica eintrinsecamente contraddittoria, in quanto avevano essi stessi quantificatogli importi eventualmente e astrattamente guadagnati dal ricorrente senzaconoscere strade, percorsi, tempo necessario, diffusione a quel tempo e inquei luoghi di quella realtà sociale; perché avevano respinto la provatestimoniale, ancorché decisiva, per poi affermare che non era statadimostrata la percezione, da parte del ricorrente, di compensi sufficientiall’acquisto dell’immobile; perché avevano deciso per relationem senzatener conto dei motivi proposti in merito.12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si lamenta l’omesso esame di un fatto (documento) decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevanorigettato, con motivazione apparente perché contenente mere illazioni epetizioni di principio, la censura volta a ottenere l’ammissione per testicapitolata nelle lettere G) e H) della memoria ex art. 184 c.p.c.,depositata il 9/7/2011, in quanto, a loro dire, i guadagni sarebbero statiminimali perché, per poter ricavare il prezzo del bene, il ricorrenteavrebbe dovuto effettuare 650 viaggi con la bricolla di caffè oltre ilconfine, senza considerare il documento n. 12, ossia un estratto del libro“La carga” nel quale era ricordata la diffusissima pratica del contrabbandodi caffè, nella zona di Tirano, tra la Svizzera e l’Italia, alla quale ilricorrente aveva partecipato con assiduità nelle estati dei primi anni ’60,ricavandone ingenti somme di denaro. Detto vizio poteva essere fattovalere in quanto la Corte d’Appello e il Tribunale avevano adottato sulpunto motivazioni differenti.13. I primi tre motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], datrattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione dellaNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026reputata sussistenza di una donazione indiretta dal padre avete a oggettol’acquisto dell’immobile in Perugia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 42, sonoinfondati.E’, certamente, infondata la doglianza sulla dedotta nullità della sentenzaper contraddittorietà della motivazione, atteso che la motivazione soddisfail criterio del minimo costituzionale prescritto dai principi richiamati nelprecedente punto.Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile che il ricorrenteincidentale, all’epoca dell’acquisto studente universitario, fosse titolare diingenti redditi propri, atteso che i guadagni derivanti dalle ripetizioniimpartite non potevano arrivare, nel 1965, alla cifra richiesta di lire3.800.000, oltre a spese notarili e tasse, sia in quanto era impegnato neglistudi universitari, sia in quanto, proprio perché mero studente, non potevapretendere per i suoi servizi prezzi esosi; che l’attività di contrabbando dicaffè da lui svolta nel periodo estivo dai nonni gli avrebbe potutoprocurare cifre minimali, posto che per raggiungere quella necessariaall’acquisto avrebbe dovuto eseguire 650 trasporti a piedi in strade nonordinarie; che la prova testimoniale dedotta sul fatto che fosse stato vistotrasportare bricolle di caffe e che ogni trasporto venisse retribuito con lire6.000/10.000 non sarebbe stata conducente per i suddetti motivi; e che ilpadre godeva di ingenti redditi, come appreso dai testimoni sentiti dalTribunale e arguibile dalle singole posizioni assunte dalle parti e dal lorocomportamento processuale.Esclusa, dunque, la contraddittorietà o illogicità della motivazione, maanche l’assenza con riguardo alla reiezione della prova per testi, va altresìrespinta la doglianza afferente all’avvenuto ricorso, da parte dei giudici dimerito, alla praesumptio praesumptionis.Al riguardo, va richiamato quanto anche di recente ricordato da Cass.,Sez. 5 n. 18060/2024, secondo cui il principio praesumptum depraesumpto non admittitur («divieto di doppie presunzioni» o «divieto diNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026presunzioni di secondo grado o a catena»), nei termini dedotti dallaricorrente, non sussiste. Infatti “quel principio, spesso tralaticiamentemenzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile néagli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra normadell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato daautorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o piùpresunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", aisensi dell'art. 2729 c.c. può legittimamente costituire la premessa di unaulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata —a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 27982 del 2020; Cass.n. 23860 del 2020; Cass. n. 20748 del 2019; Cass. n. 15003 del 2017;Cass. n. 983 del 2015). Questa soluzione è coerente con l’orientamento diquesta Corte, secondo cui, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatoriodell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista unlegame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che ilfatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenzaragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, conriferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole diesperienza (Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 13807 del 2019; Cass. n.4168 del 2018; Cass. n. 17833 del 2017; Cass. n. 25129 del 2016). Ciòche conta, di fronte ad una prova inferenziale caratterizzata da una serielineare di inferenze, è che ciascuna di esse sia apprezzata dal giudicesecondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto"noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato"(Cass. n. 27982 del 2020).In sostanza, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serielineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudicesecondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto"noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", ilquale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolveNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. n.27982/2020), con la conseguenza che, qualora si giunga a stabilire, anchea mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò puòcostituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta aconfermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altrofatto secondario (Cass. n. 14788/2024).Da ciò consegue che non può ravvisarsi alcuna nullità della sentenza peravere fatto asseritamente ricorso a doppie presunzioni.Quanto poi al contegno delle parti riferito alle capacità economiche delpadre, occorre osservare che la decisione non è fondata affatto sullavalutazione dello stesso, ma anche sul richiamo alle plurime testimonianzerese davanti al Tribunale, sicché trova applicazione il principio secondo ilquale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di meritosi fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione,con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determinal'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame propostoavverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso noninciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. n.3951/1998; Cass. n. 10257/2022).Infondato è, infine, anche il rilievo sussunto sotto la fattispecie di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Questa disposizione introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415),dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" dellasentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art.Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/20262697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oanche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di unfatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. n. 17761/2016;cfr. anche Cass. n. 2805/2011) e per “decisività” il fatto che la suaassenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, aduna diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che siassume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass.n. 21152/2014 e Cass. n. 25608/2013), elementi questi che non possonocerto sussistere con riguardo all’estratto di un libro, di cui sono rimastioscuri i contenuti e la loro riferibilità al ricorrente.Tra l’altro, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento deifatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprioconvincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove,scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova (cfr. Cass. Sez. 5, 3/10/2018 n. 24035 e Cass. Sez. 5,8/10/2014 n. 21152), né la Corte di cassazione può procedere adun'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. Sez. 1,12/5/2023 n. 13063; Cass. Sez. 6-5, 7/1/2014 n. 91; Cass., Sez. Un.,25/10/2013 n. 24148).14. Con il primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] al rigetto dell’appello incidentale da lui proposto volto all'esclusionedella donazione indiretta dell'immobile di Perugia, via Birago, n. 57, silamenta la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 132, primo comma,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o lanullità della sentenza e/o nel procedimento, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 132 primo comma, n. 4 c.p.c.,nonché la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2727 e 2729,Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/20262697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,e/o la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., e/o2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che l'attodi compravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l'immobile sito in viaBirago, n. 57, costituisse una donazione indiretta dal padre in favore delfiglio [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 50%, essendo stata acquistata la restantequota, con il medesimo atto, dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], decisionequesta che pur confermativa di quella di primo grado, era stata fondata sumotivazioni differenti e telegrafiche. Ad avviso del ricorrente, i giudici,nell’affermare che il ricorrente incidentale non avesse disponibilitàeconomiche per l’acquisto, come arguibile dal fatto che avesse chiesto unprestito all’amica e che il finanziamento del suocero fosse diretto allaquota della figlia, avevano violato l’obbligo della motivazione, non avendotenuto conto della lettera della prima, versata in atti, che riferiva ladazione della somma necessaria alla moglie e non a lui, e avevano violatole norme sulla prova presuntiva, essendo ricorsi a una praesumptiopraesumptionis allorché avevano fatto discendere dal mancatofinanziamento del suocero l’erogazione da parte del de cuius.Il motivo è infondato.Richiamati i principi sopra ricordati in tema di vizio della motivazione, diprova presuntiva e di divieto della praesumptio praesumptionis, si osservache le argomentazioni contenute in sentenza in odine alla qualificazione intermini di donazione indiretta dell’acquisto, da parte del ricorrenteincidentale, della quota di ½ dell’immobile di via Birago rispondono alcriterio del c.d. minimo costituzionale, avendo i giudici di meritorichiamato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’incapacitàeconomica del predetto, tratta dalle dichiarazioni della moglie che avevaaffermato di avergli dato la somma di lire 9.000.000 perché potesserestituire il prestito fattogli dalla madre, e avendo richiamato, a ulterioreNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026dimostrazione, sia la dedotta disponibilità - che non ebbe seguito -dell'amica a finanziare l'acquisto, idonea a negare che questi avesse lacapacità patrimoniale di finanziarlo da sé, sia la riconducibilità alla mogliedel finanziamento del suocero perché questa acquistasse la restante quotadi ½ del medesimo bene.Va tra l’altro esclusa sia la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c.La prima si configura, infatti, unicamente nell'ipotesi in cui il giudice dimerito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando ilricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. La seconda,invece, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando cheil giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre (come si legge nel quinto motivo di ricorso)(Cass. Sez. 2, 21/3/2022 n. 9055; Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867).La terza, infine, è ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento(Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867; Cass. Sez. 5, 9/6/2021 n. 16016).Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026In nessun caso possono, invece, profilarsi le suddette violazioni ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, potendosi una siffatta prova ammettersi, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., soltantonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione.15. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] all'accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata esclusala donazione indiretta della quota del 50% di comproprietà dell'immobilesito in [OSCURATO:PERSONA], via Manzoni, n. 39/A, si lamenta laviolazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., e/o la nullitàdella sentenza e/o dal procedimento, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.,nonché la violazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., 2697 c.c. e/o 115c.p.c., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento, con riguardoall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 2727 e 2729c.c. e/o 2697 c.c. e/o 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c., perché i giudici di meritosi erano limitati ad argomentare in ordine a l'inattendibilità dei testiescussi, sostenendo di non poter prendere in considerazione la lorodeposizione ai fini della decisione, senza dire alcunché sulle numerosecircostanze dedotte e sulle produzioni acquisite nel primo grado di giudizioe devolute anche in appello, con conseguente impossibilità di verificare sefossero stati tenuti in considerazione tutti i fatti e le prove che indicavanola chiara sussistenza della liberalità, da parte del padre, nei confronti delfratello [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile di via Manzoni.Il motivo è fondato.Premesso che si tratta del medesimo immobile acquistato, per la quotadella metà, dal coerede [OSCURATO:PERSONA], va richiamata la motivazioneNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026resa dai giudici di merito con riguardo all’acquisto di quest’ultimo e,dunque, le medesime considerazioni svolte nel punto motivazionale riferitoal ricorso principale e al quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA].16. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] silamenta l’omessa pronuncia sulla domanda dell'appellante principale voltaalla rideterminazione delle quote dei coeredi e alla reintegrazione dellaquota di legittima mediante rivalutazione del valore degli immobili di viadel Favarone n. 18/B e via Birago, n. 57, e la nullità della sentenza e/o delprocedimento con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici nonsi erano pronunciati sulla censura afferente alla dedotta erroneità dellastima dei predetti immobili e sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. eavevano, dunque, omesso di accertare la lesione della quota di legittima.Il motivo è infondato.L’omesso esame è smentito, infatti, dalla stessa sentenza impugnata chededica un intero paragrafo all’azione di riduzione (pag. 10), affermandoche il parziale accoglimento degli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e di GianlucaBaldoni implicava la rideterminazione del valore della massa dividenda,delle quote di spettanza e della relativa composizione, tenendo conto delvalore dei beni la cui donazione era stata esclusa e del prelegato in favoredi Gianluca e del relativo valore, e che, alla stregua dei valori così comeindividuati, andava esclusa la lesione della legittima, avendo ciascuno deifigli ricevuto più di quanto spettasse loro.17. Con il primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si lamentala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la nullità dellasentenza e/o del procedimento con riferimento all’art. 132, primo comma,n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio aventi formato oggetto di discussioneNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché igiudici di merito avevano ritenuto inverosimile la ricostruzionedell’acquisto della nuda proprietà dell’immobile di via Favarone nn. 12 e18, prospettata dalla ricorrente incidentale, secondo cui la sommanecessaria era stata fornita dal suocero in quanto non voleva che il figliomettesse a disposizione denari suoi per un bene della moglie, mentre ilprezzo della ristrutturazione e dell’acquisto dell’usufrutto era stato pagatodai due coniugi, evidenziando che il bene era stato comunque intestatoalla ricorrente e che questo avrebbe dunque comportato quellalocupletazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] che il suocero intendevascongiurare.Ad avviso della ricorrente, i giudici avevano reso in merito unamotivazione incomprensibile e anche carente in quanto avevano dato peraccertati fatti mai avvenuti ed escluso la natura onerosa dei contratti diacquisto della nuda proprietà e dell’usufrutto, ritenendo prevalenti leprove presuntive e le testimonianza addotte dal coerede Gianfranco eirrilevanti, per contro, quelle dedotte dalla stessa ricorrente (scritto afutura memoria del suocero [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni della vicina dicasa [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge [OSCURATO:PERSONA]), siccome generichee imprecise, quelle testimoniali, ancorché avessero confermato la dazionedei soldi e il rilascio della quietanza, e apocrifa quelle documentali (duequietanze), come accertato dal c.t.u. grafologico, nonostantel’insufficienza delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente.Il motivo è infondato.Richiamati i principi sopra ricordati in merito al vizio di motivazione e allanozione di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., siosserva che i giudici di merito hanno rispettato il criterio del c.d. minimocostituzionale, allorché hanno ritenuto l'assurdità della tesi propugnatadalla ricorrente, secondo la quale il suocero, finanziatore degli acquisti, siera opposto all'intenzione manifestata da [OSCURATO:PERSONA] di donareNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026l'immobile alla figlia in quanto non voleva che il figlio Giovanni investisseingenti somme di denaro per la ristrutturazione di un bene non suo, postoche acquirente dell'immobile non era stato il figlio, ma la nuora IoleBenedetti e che in tal modo si era comunque verificata la locupletazione diquest'ultima; che l’esito nefasto per la ricorrente della c.t.u., redatta insede di verificazione della firma apposta alle due quietanze prodotte,aveva smentito la credibilità dei testi sentiti, che avevano asserito di avereassistito alla dazione del denaro e delle quietanze dal suocero, e che lecritiche alla c.t.u. non attenevano ad aspetti tecnici, con la conseguenzache doveva confermarsi la sentenza impugnata in ordine alladissimulazione della donazione.I fatti posti a fondamento della doglianza, poi, non assumono carattere didecisività, nei termini sopra precisati, mentre la doglianza conducechiaramente a sollecitare una rivisitazione nel merito del compendioprobatorio, la quale, come noto, è preclusa a questo giudice di legittimità.18. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], silamenta la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4 c.p.c.,perché i giudici di merito, dopo avere definito assurda la tesi difensivadella ricorrente incidentale, avevano respinto il motivo d'appelloincidentale svolto dalla medesima, confermando la dissimulazione delladonazione fondata sulla manifestata volontà del de cuius di beneficiare invita i figli, sui rapporti stretti tra padre e figlia, sulla testimonianza diBruno Framassi al quale il de cuius aveva confidato la donazione, sulmancato versamento del prezzo davanti al notaio e sul rispetto delleforme necessarie alla donazione, senza considerare che GiancarloBenedetto, avendo proposto soltanto in via subordinata la domanda diriduzione e, in via principale, quella di collazione, avrebbe dovutodimostrare la donazione soltanto mediante controdichiarazionedocumentale; che la ritenuta sussistenza della donazione sia in ragioneNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026dello stretto rapporto padre-figlia, sia della testimonianza de relato resada [OSCURATO:PERSONA], che aveva sentito il de cuius dire di avere donato lacasa alla figlia, si scontravano rispettivamente col fatto che la prima nonpoteva assurgere a prova presuntiva, tale potendo essere soltanto nellavigenza del codice del 1865, ma non anche dell’attuale normativa, e che laseconda avrebbe richiesto il concorso di altri elementi oggettiviconcordanti che suffragassero la credibilità del testimone.Il motivo è infondato.Al riguardo va osservato che, come anche recentemente ribadito daquesta Corte con la sentenza del 18/2/2025 n. 4220, l’erede legittimario,che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuiussiccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto aicontraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale opresuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela deldiritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva eproponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti unadiminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullitào inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesionedella quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto dellasimulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non puòessere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto direintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficiodal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi,rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria eper un'altra una regola diversa (Cass. Sez. 3, n. 8215/2013; Cass. Sez. 2,n. 24134/2009; Cass. Sez. 2, n. 6078/2002; Cass. Sez. 2, n. 1049/1986;Cass. Sez. 2, n. 5515/1984; Cass. Sez. 2, n. 866/1981; Cass. Sez. 2, n.4612/1980).Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dimostra quanto detto il fatto che l’erede subentra viceversa nella stessaposizione del de cuius allorché agisca per ottenere l'accertamento didedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, masolo domanda di scioglimento della comunione, previa collazione delledonazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario eristabilire l'uguaglianza tra coeredi, atteso che soltanto con l’azione diriduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dallalegge in relazione al quale solo è terzo rispetto all’azione di simulazione(Cass. Sez. 2, 25/5/2001 n. 7134), tant’è che detta azione non spettacollettivamente ai legittimari, ma è un'azione individuale che compete invia autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individualedi legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsicon riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredilegittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass.Sez. 2, 12/5/1999 n. 4698).Nella specie, il ricorrente aveva proposto entrambe le azioni, di riduzione edi scioglimento della comunione, con collazione delle donazioni, a nullarilevando che la prima fosse stata avanzata soltanto in subordine.L’ulteriore questione proposta in ordine alla rilevata sussistenza di unostretto rapporto padre-figlia non considera, infine, che questa circostanzaè stata affiancata da un elenco di elementi da cui i giudici hanno intesotrarre il giudizio della fondatezza dell’azione di simulazione esercitata.19. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenzae/o del procedimento, in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.,con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché laviolazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i giudici di meritoescluso la natura di donazione indiretta dal de cuius al figlio GiancarloNumero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026della quota del 50% dell'immobile a uso ufficio di Perugia, Ponte SanGiovanni, via Manzoni, senza riuscire a spiegare, se non con affermazionicontrastanti e, dunque, in assenza totale di impianto motivazionale, comefossero giunti a tale conclusione, avendo affermato di non poter prenderein considerazione la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in quanto coniugedella ricorrente incidentale, senza considerare che tale testimonianza,volta a escludere la donazione indiretta con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e aconfermarla con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], non poteva dirsi mossa dall'intentodi favorire la moglie, aumentando la massa delle donazioni fatte in favoredei suoi coeredi.Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, accolti il ricorso principale, il quarto, quinto, sesto esettimo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], il secondomotivo di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deve essere cassata, con rinvioalla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il quarto, il quinto, il sesto eil settimo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], conassorbimento dell’ottavo e rigetto dei restanti; accoglie il secondo motivodi ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto dei restanti;rigetta il primo, secondo e quarto motivo di ricorso incidentale di IoleBenedetti, con assorbimento del terzo; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 12/2/2026.Il Consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 29652/2022Numero sezionale 332/2026Numero di raccolta generale 18808/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])