CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4310_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la quale impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di ordine di demolizione, contestando la violazione di legge per la mancata dichiarazione della incompetenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi su tale istanza a causa della intervenuta acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio indisponibile del Comune, espone censure manifestamente infondate in quanto l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'intervenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell'immobile costituisce ostacolo alla demolizione in presenza di un provvedimento giurisdizionale solo se seguita dall'adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, fermo restando in tal caso il potere di sindacato sull'atto amministrativo, spettante al giudice dell'esecuzione, che può valutare la sussistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta (Sez. 3, n. 9864 del 17/02/2016, Corleone, 266770-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]