CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 43883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma del 01/06/2024, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il Questore di Roma in data 08705/2024, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Questore di Roma per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato alle ore 9,25 del 01/06/2024. Tuttavia, ad orario imprecisato, lo stesso giorno, in data 01/06/2024, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta omessa valutazione della memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 07,08 del 03/06/2024 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP. Il giudice ha omesso di valutare adeguatamente la memoria presentata, limitandosi a recepire il provvedimento del Questore e a convalidarlo senza confrontarsi con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria. 2.3. Con il terzo motivo, deduce omessa indicazione delle ragioni di pericolosità e alla attribuibilità della condotta ascritta al ricorrente, posto che il giudice afferma che il ricorrente avrebbe lanciato un bastone della bandiera in campo, mentre nel provvedimento del questore si contesta di aver acceso un fumogeno. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01). Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Al riguardo, si osserva che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore alle ore 9,25 del 01/06/2024 e il provvedimento di convalida è stato depositato il medesimo giorno, in data 01/06/2024. Il difensore ha, peraltro, depositato il 03/06/2024 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa, se non successivamente alla convalida del provvedimento, disponendo una succinta integrazione della motivazione del provvedimento di convalida alla luce delle argomentazioni difensive. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto e invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Questore di Roma del 08/05/2024. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Roma. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Questore di Roma del 08/05/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso all'udienza del