CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 09961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, del 12/03/2021 R.G.N. 2541/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] forensi R.G.N.23596/2021 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’assegno mensile assistenza (art.13 l. n.118/71) e condannava l’Inps alla rifusione delle spese di lite liquidate in €600 per compensi oltre accessori di legge. Avverso il decreto ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo. L’Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione del d.m. n.55/14, degli artt.24 l. n.794/42, 4, co.1 d.m. 5.10.94 e d.m. n.37/18, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale liquidato i compensi inmisura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale. Il motivo è fondato. Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, il valore della causa risulta compreso nello scaglione compreso tra €5.200,00 e € 26.000,00, essendo consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, co.1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare dellesomme dovute per due anni (Cass. S.U. 10454/15). In base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, andavano individuati in €911,00 (risultanti dalla somma di €270,00 per studio della controversia, €337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed €303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014: cfr. Cass.2450/23, Cass.17088/24), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporisprevisti. Il decreto, in relazione all’impugnata statuizione sulle spese, va pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso giudice per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro , in persona di diverso giudice, anche per le spese di lite del present