CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28850/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Materavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, chechiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 aprile 2026, depositata in data 6 maggio 2026, ilTribunale di Matera, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto disequestro a fini impeditivi emesso dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Matera il 18 marzo 2026 con riguardo ad un autocarro di proprietà diIlenia [OSCURATO:PERSONA] ed in uso alla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] IlesaCostruzioni”, nonché ai rifiuti speciali non pericolosi trasportati dal veicolo.Il reato per il quale è stato emesso il decreto di sequestro è quello di cuiall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e riguarda il trasporto di rifiutispeciali, costituiti da terre e rocce di scavo. Il Tribunale ha respinto l’istanza diriesame, osservando che l’impugnante è proprietaria del bene in sequestro, manon indagata, e che deve escludersi la buona fede della stessa, in particolare siaperché il veicolo, concesso in comodato gratuito alla ditta individuale “Di PaceMaria [OSCURATO:PERSONA]”, era destinato ad una tipologia di utilizzoobiettivamente estranea alle esigenze di chi, come l’istante, è stata prima unastudentessa universitaria prima ed è poi divenuta biologa nutrizionista, siaperché la titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]” èla madre della proprietaria del mezzo di locomozione.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marzovilli, articolando quattro motivi, corredato con il deposito, in allegato, ditutta la documentazione richiamata.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 322, 324 cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza di un interesseconcreto ed attuale alla restituzione del bene.Si deduce che erroneamente l’ordinanza impugnata ha escluso l’interesseconcreto ed attuale dell’istante, quale proprietaria del bene, alla restituzionedello stesso, in quanto il sequestro effettuato non è soltanto impeditivo, maanche funzionale all’effettuazione della confisca obbligatoria prevista dall’art.259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ed è quindi tale da “minacciare”direttamente il diritto di proprietà. Si aggiunge che altrettanto erroneamentel’ordinanza impugnata ha escluso l’interesse dell’attuale ricorrente a proporrerichieste subordinate, aventi ad oggetto l’eventuale applicazione di misurealternative, in quanto tali misure meglio garantiscono il diritto di proprietà, ancheperché utili a prevenire il deterioramento del bene.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimentoagli artt. 324 e 325 cod. proc. pen., avendo riguardo all’ambito delle censureproponibili dal terzo proprietario del bene sequestrato.Si deduce che il terzo è pienamente legittimato a dedurre l’insussistenza deipresupposti della misura cautelare, e quindi anche del fumus commissi delicti edel periculum in mora, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto l’interessead impugnare del terzo, specie quando l’indagato non ha interesse a contestare ilprovvedimento di vincolo (si cita Sez. 3, n. 16189 del 18/04/2024).2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del2006, avendo riguardo alla ritenuta esclusione della buona fede dell’attualericorrente.Si deduce che il Tribunale, nell’escludere la buona fede dell’attualericorrente, ha esibito una motivazione meramente apparente, in quanto haomesso di procedere ad una reale disamina critica degli elementi forniti, qualiquelli relativi alla residenza e alla professione dell’istante, ha sopravvalutato ilrapporto di parentela di questa con l’indagata e natura del bene, sì da fondareuna presunzione assoluta di negligenza, ha imposto alla proprietaria del veicoloun dovere di vigilanza inesigibile, ed ha impropriamente valorizzato l’omissionedi un adempimento amministrativo (la mancata intestazione temporanea delveicolo, richiesta dall’art. 94-bis Cod. strada in caso di concessione in uso per unperiodo superiore a trenta giorni a chi non sia familiare convivente delproprietario) quale indice di negligenza.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 325, 321, e 324, comma 7, cod. proc. pen., avendo riguardo aproporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.Si deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di motivare inordine alle richieste, subordinate, di disporre il sequestro con facoltà d’uso, o dinominare un amministratore giudiziario del bene, o far scaricare i rifiuti dalveicolo, e che tale omissione è illegittima, perché fondata sull’erroneopresupposto della carenza di interesse dell’attuale ricorrente, quale terzaproprietaria, all’applicazione delle precisate misure.3. A seguito della requisitoria del Procuratore generale della Corte dicassazione, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marzovilli, nell’interesse della ricorrente, ha presentato memoria nella quale siripropongono e sviluppano le argomentazioni svolte nel ricorso e si insiste perl’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Prive di specificità sono le censure esposte nella prima parte del primomotivo, le quali contestano l’ordinanza impugnata laddove ha escluso l’interesseconcreto ed attuale della odierna ricorrente alla restituzione dell’autocarro,deducendo che l’odierna ricorrente è proprietaria del bene e che il sequestro èfunzionale anche alla confisca obbligatoria dello stesso, a norma dell’art. 259,comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e quindi è tale da incidere sul diritto diproprietà.Il ricorso, in effetti, non si confronta con l’intero tessuto motivazionaledell’ordinanza impugnata.La decisione del Tribunale, per un verso, pur effettuando un riferimentoanche alla mancata dimostrazione di un interesse concreto ed attuale allarestituzione del bene, compie lo stesso avendo riguardo alle richiestesubordinate, concernenti la facoltà d’uso dell’autocarro.Soprattutto, però, il Tribunale svolge una articolata argomentazione nelmerito per escludere la sussistenza del presupposto sostanziale necessarioperché l’attuale ricorrente, quale terza proprietaria del veicolo, possa (potesse)ottenerne la restituzione, ossia quello concernente la dimostrazione della suabuona fede.E che questa sia la corretta lettura da dare all’ordinanza impugnata risultaanche formalmente confermato da quanto la stessa indica in relazione all’esitodel giudizio: il Tribunale, infatti, rappresenta, in motivazione, che il riesame è«infondato», e, nel dispositivo, «[r]igetta la richiesta di riesame», invece didichiarare tale istanza inammissibile, come avrebbe dovuto fare nel caso avesseravvisato il difetto di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione.3. Prive di specificità sono anche le censure formulate nel secondo motivo, lequali contestano l’ordinanza impugnata laddove ha escluso la legittimazione delterzo a dedurre l’insussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e delpericulum in mora.Il ricorrente, in effetti, nel ricorso, pur contestando l’affermazione delTribunale secondo cui il terzo non indagato che subisce il sequestro non potrebbeproporre doglianze attinenti ai presupposti del fumus commissi delicti e delpericulum in mora, nulla di preciso espone con riguardo a tali requisiti.Segnatamente, il ricorso non indica né perché il fumus commissi delicti e ilpericulum in mora sarebbero insussistenti, né quali sarebbero le concreteargomentazioni svolte in sede di riesame, anche con riguardo agli elementi difatto, in ordine a tali requisiti che il Tribunale non avrebbe esaminato.Di conseguenza, il tema concernente la deducibilità, da parte del terzoproprietario, di questioni relative al fumus commissi delicti e al periculum inmora, non è da esaminare in questa sede, perché qualunque fosse la conclusionedel Collegio sul punto, la stessa resterebbe in ogni caso priva di concreto oggettoe di effettiva applicabilità.4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, lequali contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la buonafede dell’attuale ricorrente, deducendo che il Tribunale ha omesso di procederead una reale disamina critica degli elementi forniti dalla difesa, ed ha di fattopostulato una presunzione assoluta di negligenza del terzo proprietario.4.1. Per una compiuta disamina delle censure appena sintetizzate, è utilerichiamare gli orientamenti ampiamente consolidati della giurisprudenza in temadi onere della prova della buona fede incombente sul terzo proprietario delveicolo utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti, e di limitidel sindacato di legittimità in tema di provvedimenti di sequestro preventivo.Con riguardo al primo profilo, costituisce principio oggetto di affermazionecostante quello secondo cui, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine dievitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettereil reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non hapartecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati,l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli eraignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr.: Sez. 3, n.16088 del 13/02/2025, Marino, Rv. 287998 – 01; Sez. 3, n. 23818 del29/03/2019, Dapi, Rv. 275978 – 01; Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep.2016, Liguori, Rv. 266482 – 01; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola, Rv.229010 – 01).Relativamente al secondo profilo, va rilevato che secondo un principioenunciato anche dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, tra letantissime altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01).4.2. L’ordinanza impugnata, dopo aver premesso che l’autocarro insequestro è suscettibile di confisca obbligatoria siccome adibito al trasportoillecito di rifiuti, illustra in maniera dettagliata le ragioni per le quali deveescludersi la prova della buona fede dell’attuale ricorrente, quale proprietaria delveicolo.In particolare, il Tribunale rappresenta innanzitutto che la terza proprietariadell’autocarro in sequestro è la figlia dell’indagata per il reato di trasporto illecitodi rifiuti commesso a mezzo del predetto veicolo, e che quest’ultimo risultaacquistato sin dal 2015 ed è mezzo destinato ad una tipologia di utilizzoobiettivamente estranea a quelle della proprietaria, studentessa prima e biologanutrizionista poi. Osserva, quindi, che le argomentazioni addotte dalla terzaproprietaria a dimostrazione della sua buona fede – segnatamente: la residenzain Milano, quindi a circa 1.000 km. di distanza dal luogo in cui è stato utilizzatol’autocarro; l’esercizio di un’attività diversa da quella della madre; l’esistenza diun contratto non scritto di comodato d’uso gratuito del veicolo – sono generichee non accertate. In particolare, rileva che: a) la residenza dell’attuale ricorrentein Milano non è provata da certificato di residenza storica, e che la donna, all’attodel sequestro, era indicata dai militari come presente presso lo stesso indirizzodella madre; b) nel caso di concessione in uso di un veicolo per un temposuperiore a trenta giorni a persona diversa da un familiare convivente, a normadell’art. 94-bis cod. Strada, è obbligatoria la comunicazione alla Motorizzazione,in modo da ricevere un tagliando da apporre sul libretto di circolazione, e peròtale comunicazione non è stata effettuata nel caso di specie. Aggiunge, ancora,che l’attuale ricorrente, in virtù dello stretto rapporto con l’indagata e dellaconoscenza dell’attività da questa esercitata, avente ad oggetto una ditta dicostruzione, avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa di aver adottato ognicautela utile ad evitare un utilizzo illecito del mezzo poi sequestrato.4.3. In considerazione dei principi di diritto applicabili e del discorsogiustificativo esposto, l’ordinanza impugnata risulta immune da vizi.Invero, si è evidenziato nel § 4.1 che, per evitare la confisca e il preliminaresequestro del veicolo utilizzato per commettere il reato di trasporto illecito dirifiuti, il terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato allacommissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, ha l'onere diprovare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e noncollegabile ad un suo comportamento negligente.Si è rilevato, inoltre, sempre nel § 4.1, che, avverso le ordinanze in materiadi sequestro preventivo, sono deducibili esclusivamente quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice.Ciò posto, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha fornito un chiaro,coerente, completo e congruo discorso argomentativo per spiegare perchél’attuale ricorrente non ha assolto all’onere di provare la sua buona fede. IlTribunale, infatti, ha indicato precisi elementi a sostegno di questa conclusioneed ha esaminato in modo compiuto tutti gli elementi addotti dalla difesa inproposito.5. Manifestamente infondate sono le censure proposte con la seconda partedel primo motivo e con il quarto motivo, le quali contestano l’ordinanzaimpugnata laddove ha escluso l’interesse concreto ed attuale della odiernaricorrente all’esame delle richieste subordinate di disporre il sequestro confacoltà d’uso, di nominare un amministratore giudiziario o comunque di farscaricare i rifiuti dal furgone, ed ha conseguentemente omesso di motivareulteriormente sul punto.Invero, le richieste di disporre il sequestro con facoltà d’uso, di nominare unamministratore giudiziario o comunque di far scaricare i rifiuti dal furgonel’esistenza del vincolo. Di conseguenza, tali richieste presuppongono ladimostrazione non di un interesse alla restituzione del bene, bensì di uninteresse alla gestione dello stesso; e, però, in ordine a questo profilo, èpertinente e congruo il rilievo dell’ordinanza impugnata, secondo cui taleinteresse, allo stato, risulta da escludere per la dichiarata esistenza di uncontratto di comodato d’uso.Più in generale, poi, va osservato che l’istanza di riesame ha ad oggetto laverifica della legittimità del sequestro preventivo applicato. Ora, le richieste didisporre il sequestro con facoltà d’uso, di nominare un amministratore giudiziarioo comunque di far scaricare i rifiuti dal furgone non attengono alla legittimità delsequestro, né implicano l’adozione di misure cautelari alternative, ma riguardanole modalità di gestione del bene in sequestro. Le stesse, pertanto, sono estraneeall’oggetto del procedimento di riesame, e debbono essere proposte in primoluogo al giudice che ha la competenza sulla gestione del bene.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento afavore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]