CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 1967
Cassazione n. 14482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1967 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 18 giugno 2020 - rigettava la richiesta di revisione della sentenza di condanna del 28 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016, con la quale la Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna pronunciata il 13 dicembre 2012 dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 368 cod. pen., per avere istigato [OSCURATO:PERSONA] a presentare una denuncia di smarrimento di un assegno bancario, così implicitamente incolpando del delitto di ricettazione [OSCURATO:PERSONA] al quale quel titolo era stato in precedenza consegnato in pagamento della merce acquistata dalla ditta del Maci. Rilevava la Corte territoriale come le nuove prove segnalate dalla difesa non fossero tali da risultare idonee, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, a dimostrare che il prevenuto dovesse essere prosciolto dal reato di calunnia per il quale era stato condannato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Maci, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 627, 630 e 631 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente valutato le nuove prove, del cui era stata data una lettura incongrua e in parte contraddetta dalle stesse prove già acquisite nel primo giudizio: elementi di conoscenza che, valutati in un quadro unitario, ben avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Va precisato che il procedimento è stato trattato nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen., sicché non è stato dato seguito alla richiesta del difensore di discussione orale: peraltro, il patrocinatore del ricorrente ha in seguito formulato per iscritto le proprie conclusioni senza avanzare alcuna eccezione in ordine alle modalità di definizione del procedimento. 3. Premesso che le doglianze formulate in termini di violazione di legge sono manifestamente infondate, tenuto conto che il ricorrente si è sostanzialmente concentrato nel censurare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro nella valutazione delle prove acquisite, va detto che le doglianze formulate in termini di vizi di motivazione sono stati avanzate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, il vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né è stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte territoriale aveva dato al contenuto delle nuove emergenze acquisite nel giudizio di revisione. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un reale 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. In tale ottica è significativo come il ricorrente si sia, alla fine, sostanzialmente lamentato della "sottovalutazione" di talune nuove prove, della "illogicità" di alcuni passaggi della sentenza gravata ovvero di valutazioni compiute "ogni oltre logica", nonché della apoditticità di talune notazioni e dello "stravolgimento logico" della ricostruzione (v. pagg. 4-7 ricorso), prospettando per ciascuno di quei dati di informazione una differente lettura. Al contrario, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità. La Corte di merito ha spiegato come a fronte delle prove in precedenza acquisite - che avevano permesso di appurare che il Maci, legale rappresentante della propria società, nel luglio del 2008 aveva contrattato personalmente l'acquisto di merce con il Mazzotta, al quale l'assegno, sottoscritto dallo stesso Maci e annotato nella contabilità della società, per il pagamento del corrispettivo era stato materialmente consegnato dal Cuomo, presentatosi come collaboratore di quella azienda; che il Cuomo aveva successivamente presentato quella falsa denuncia di smarrimento, proprio alla vigilia della messa all'incasso del titolo, evidentemente al fine di evitare che il relativo corrispettivo potesse essere prelevato; che il conto di traenza dell'assegno era stato eloquentemente chiuso dal Maci ancor prima della presentazione della suddetta denuncia; ed ancora, che il Maci, nel tentativo di evitare le conseguenze della prospettata calunnia, aveva in seguito presentato una rettifica della originaria denuncia di smarrimento, dal contenuto analogo ad altra dichiarazione di rettifica proposta dal Cuomo, ed aveva transatto la controversia con Mazzotta, adempiendo, sia pur in ritardo, all'obbligazione pecuniaria assunta - le nuove prove assunte su sollecitazione della difesa non fossero sufficienti a modificare il giudizio precedentemente espresso. E ciò perché l'iniziativa del Maci di rettificare la denuncia di smarrimento era stata già valutata dai primi giudici di merito; il fatto che nell'aprile del 2007 il Maci avesse trasferito la propria dimora nel Nord Italia e avesse delegato un terzo soggetto a gestire per conto della società i rapporti con le banche erano risultate circostanze irrilevanti nella fattispecie, avendo il Maci gestito personalmente e direttamente l'operazione commerciale con il Mazzotta; il fatto che, all'epoca della presentazione della denuncia, il conto corrente della società del Maci fosse capiente, era stata considerata circostanza ugualmente ininfluente, tenuto conto che l'iniziativa di segnalare lo smarrimento era servito proprio ad evitare che il titolo consegnato potesse essere negoziato e messo all'incasso. 3. Alla declaratoria di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e