CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05792/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 477-482 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp Osservato che il motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non si relaziona con la motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp, riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la pericolosità della condotta tenuta dall'imputata, che conduceva l'auto senza aver conseguito il titolo abilitativo e senza la necessaria preparazione. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. 'ssiMaria Vessichelli !DE 7-77 IN i A • B2023IL F