CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15585 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6557/02/2020, depositata in data 20 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5351/05/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso del contribuente, titolare di omonima ditta, esercente attività di bar e caffè, avverso avviso di accertamento n. TYX07E302685 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di [OSCURATO:PERSONA], aveva ripreso, per l'anno 2008, maggiore Irpef, per ritenute non versate su retribuzioni che si assumevano corrisposte e non dichiarate in relazione a maggiori prestazioni lavorative effettuate da parte del personale della richiamata ditta; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta dei relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione e /7 ordinaria . Così d