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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33043/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di amministratore unico della società "FPA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorie per gli anni di imposta 2016 e 2017, al fine di evadere l'imposta dovuta.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con la prima doglianza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale e, in particolare, in ordine ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che proprio l'irregolarità della documentazione contabile della società ha consentito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e l'omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei termini di cui all'art. 5, comma 2, del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Il giudice a quo ha fatto, altresì, richiamo, sotto il profilo soggettivo, all'assunzione della qualifica di amministratore della società "FPA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." da parte del ricorrente, all'entità del superamento della soglia di punibilità, nonché al fatto che dalla verifica fiscale è emerso che il ricorrente ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA per ben due annualità, desumendo da tali indici la sussistenza del dolo specifico di evasione.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza 2impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rilevato l'assenza di elementi favorevoli ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di amministratore unico della società "FPA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorie per gli anni di imposta 2016 e 2017, al fine di evadere l'imposta dovuta. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale e, in particolare, in ordine ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che proprio l'irregolarità della documentazione contabile della società ha consentito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e l'omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei termini di cui all'art. 5, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000. Il giudice a quo ha fatto, altresì, richiamo, sotto il profilo soggettivo, all'assunzione della qualifica di amministratore della società "FPA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." da parte del ricorrente, all'entità del superamento della soglia di punibilità, nonché al fatto che dalla verifica fiscale è emerso che il ricorrente ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA per ben due annualità, desumendo da tali indici la sussistenza del dolo specifico di evasione. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza 2impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rilevato l'assenza di elementi favorevoli ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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