CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdàto'avvislie parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 27 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 4 maggio 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 13 giugno 2016, in conseguenza condannandolo, con la recidiva, alla pena stimata di giustizia, esclusa la recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la mancata verifica da parte dei Giudici di merito circa la sussistenza delle possibilità per l'applicazione nel caso di specie dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici ed il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Va, inoltre considerato che con l'appello la Difesa aveva posto solo questione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, senza contestare l'an della responsabilità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19