CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 16499/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Guido Z,4GARIA, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla suddetta Corte di Appello nelle date del 14 dicembre 2005 (irrevocabile il 6 luglio 2007), 22 aprile 2013 (irrevocabile il 15 luglio 2015) e 9 aprile 2021 (irrevocabile il 24 marzo 2023), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in 15 anni e 4 mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa. Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di c:ui all'art. 629 cod. pen., oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 9 aprile 2021, irrogante la pena di 10 anni di reclusione e 1.600,00 euro di multa: tale pena veniva :3umentata di 2 anni di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato-satellite di estorsione aggravata, giudicato con sentenza della medesima Corte territoriale in data 14 dicembre 2005 (già diminuita per il rito abbreviato), e ulteriormente aumentata di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato-satellite di associazione mafiosa, giudicato con sentenza della stessa Corte di Appello in data 22 aprile 2013, in misura corrispondente a quella applicata con l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 7 gennaio 2016, con la quale tali due ultimi reati erano già stati unificati con il vincolo della continuazione in executivis. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sulla frazione di aumento di pena applicata per i singoli reati- satellite: il giudice dell'esecuzione non avrebbe speso una parola per giustificare detto aumento, riportandosi, di fatto, alle pene determinate con l'ordinanza resa in data 7 gennaio 2016 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di esecuzione. Ci si duole anche, in generale, dell'applicazione immotivata di aumenti eccessivi di pena operati a titolo di continuazione. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fo.ndato nella sua censura principale e va, pertanto, accolto. 2. Il giudice dell'esecuzione, all'evidenza, non ha tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in argomento, hanno affermato il seguente principio: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione delle frazioni di pena determinate per i reati-satellite già indicati. Tra l'altro, il giudice a quo non spiega perché ha, nella sostanza, "ribaltato" la gerarchia delle pene applicate tra i due reati-satellite oggetto delle sentenze sub nn. 1 e 2, siccome fissata nel precedente provvedimento del 7 gennaio 2016, con il quale era stata riconosciuta la continuazione fra di essi: infatti, con quell'ordinanza, era stato individuato come reato più grave quello di estorsione pluriaggravata, mentre nel provvedimento oggi impugnato il reato-satellite più gravemente punito risulta quello associativo mafioso. 3. Tanto impone l'annullamento, in parte qua„ dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà colmare le lacune motivazionali evidenziate attenendosi ai principi enunciati da Sez. U, "Rizzane". Le ulteriori censure restano assorbite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] () CORTE ELrnrr SUPREMA DI CASSAZ10,IQ j Deposr22 1 Rom a, iì .. : ....................... .. ..... APk -zua • [OSCURATO:PERSONA] A t • G 7 C TUDTZLARIO Z,72/ CASSAZIONE. ." CENTRALE ()-Ln eU-ee £n,\ c,A0t. (5- Ci 53 I — CI. I\A4+,[7- 41 '5. 4 .1 x), flo Qicet' e ,n,u* Q 1r u(./ (V)A-n kr° cA-ce14_ d(CA Q cuul 4tett, 0;(3 p(•-•0 FìV t í Rk u,A:4 ( 134 i 3 ) C -Lk ate ,np (:),0( ,„ c, 0-e,k